Decreto legge 24 luglio 1995 n. 307

Disposizioni urgenti per la nautica da diporto

Gazzetta Ufficiale 25.07.95 n. 172

Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni sanzionatorie in materia di nautica da diporto, al fine di assicurare la salvaguardia della sicurezza della vita umana in mare, nonchè disposizioni transitorie concernenti la medesima materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione; emana
il seguente decreto-legge: Art. 1
Modifiche all’articolo 39 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni 1. Dopo il primo comma dell’articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:
“Salvo che il fatto costituisca reato, chi, entro il limite di mezzo miglio dalla costa naviga con qualsiasi mezzo da diporto ad una velocità superiore a sei nodi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.
È obbligo di chi abbia la condotta del mezzo nautico di regolare in ogni caso la velocità dello stesso in modo che, avuto riguardo alle condizioni meteomarine, di tempo o di luogo, o in presenza di altre imbarcazioni e di bagnanti, sia evitato ogni pericolo per la navigazione e per la sicurezza delle persone e delle cose. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni del terzo comma, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.”
. Art. 2
Modifiche all’articolo 29 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni 1. Il secondo comma dell’articolo 29 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
“Chiunque assume il comando o la condotta di unità da diporto con abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni.”. Art. 3
Disposizione transitoria 1. Tutti i motori aventi cilindrata non superiore a 1400 cc., se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc., se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc., se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc., se a ciclo diesel, omologati per una potenza non superiore a 55,15 KW o a 75 CV e acquistati nel periodo compreso tra il 21 aprile 1995 e il 22 giugno 1995, ovvero per i quali sia stata presentata, entro quest’ultima data, denuncia di depotenziamento ai sensi dell’articolo 3, comma 10-bis, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, possono essere condotti senza abilitazione fino al 31 ottobre 1995. Art. 4
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì24 luglio 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO