Il nuovo Contratto collettivo dei marittimi dedicati al diporto commerciale (II parte)

Dopo un approccio generale sul tema, continuiamo la trattazione in titolo entrando in alcuni particolari che ci appaiono di maggior rilievo del complesso documento forte di ben 41 pagine fitte, particolareggiate e corredate di tabelle e di un allegato a significare che in quest’ultimo contratto sui marittimi del diporto si fa sul serio.

1) Iniziamo naturalmente dal campo di applicazione e definizioni: il contratto si applica a tutti i membri dell’equipaggio delle unità da diporto dedicate ad attività commerciali e di charter nonché alle navi destinate al noleggio per finalità turistiche di cui all’art. 3 L. 172/03 anche iscritte al Registro Internazionale. Esso è conforme alle disposizioni ILO (International labour organization) – MLC 2006 e successive modifiche comprese quelle del 2022 entrate in vigore il 23 dicembre 2024. Abbiamo quindi un testo che può essere tranquillamente raffrontato ai classici CCNL per i marittimi imbarcati sul naviglio mercantile di alto lignaggio.
– Per armatore si deve intendere il proprietario dell’unità ovvero colui che ha rilevato o ricevuto dal proprietario la responsabilità per l’utilizzo dell’unità da diporto (armatore/utilizzatore) anche ai sensi dell’art. 265 del codice della navigazione ovvero dall’art. 24 bis Codice della nautica o di ogni altra norma che secondo il diritto internazionale o nazionale si applica all’unità in cui si svolge l’attività lavorativa.
– Per membro dell’equipaggio si intende quel soggetto avente titolo e funzione di lavoratore a bordo secondo quanto previsto dal Codice della Nautica, dal Codice della Navigazione e dal Decreto n. 121/05.

Il CCNL potrà essere applicato anche a marittimi ai quali vengono affidate temporaneamente attività “a terra” connesse al recupero, mantenimento o rifornimento in efficienza e piena funzionalità di servizio dell’unità marittima, nonché la supervisione, il monitoraggio, la preparazione, l’allestimento o la riparazione dell’unità dove è imbarcato il marittimo ovvero di altre unità del medesimo armatore ovvero di una nuova unità marittima ancora non consegnata.

Il contratto non si applica alle unità private anche in noleggio occasionale secondo l’art. 49 bis del Codice della Nautica. 2) Per la disciplina del rapporto, l’art.1 vuole che i contratti di lavoro siano a tempo determinato, indeterminato o a viaggio. Il marittimo potrà essere trasferito su qualunque unità dell’armatore. Il rapporto di lavoro si instaura con contratto di arruolamento in forma scritta e per atto pubblico ricevuto dall’Autorità Marittima Consolare. Tutti i rapporti contrattuali, assicurativi e previdenziali, possono essere instaurati, gestiti, sviluppati, modificati e conclusi anche da raccomandatario marittimo nominato che agisce in nome e per conto dell’armatore.

Nei rapporti a tempo determinato la data di scadenza deve essere sempre intesa in senso funzionale per cui allo scadere, salvo quanto più oltre previsto, il marittimo sbarcherà liberando l’unità da diporto da ogni suo bene. Il contratto di arruolamento formalizzato di fronte all’autorità marittima può essere integrato da un altro accordo sottoscritto separatamente per disciplinare meglio il contenuto dei rapporti giuridici. Il Contratto Collettivo si applica quando il rapporto è inerente unità battente bandiera italiana, quando entrambe le parti hanno comunque nazionalità / residenza italiana ovvero quando parte armatoriale ha residenza italiana ed il contratto di arruolamento è stipulato in Italia o presso un consolato o ambasciata italiana all’estero. Può comunque essere applicato dalle parti quando la navigazione si svolge prevalentemente in ambito marittimo nazionale o in caso di espressa volontà delle parti.

– Il contratto di lavoro a tempo determinato deve avere la forma scritta e deve essere inserito all’interno del contratto di arruolamento. Esso non può avere durata superiore ad un anno, salva diversa determinazione attraverso accordi di secondo livello o territoriali. Qualora prosegua oltre i limiti temporali sopra detti, si trasforma in rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal superamento del limite temporale medesimo fatto salvo quanto previsto dall’art. 326 comma 3 Codice Navigazione. Ritenendo il settore particolarmente discontinuo e ad alta stagionalità sotto il profilo della navigazione sono esclusi i limiti percentuali riservati ai contratti di lavoro a termine. Il periodo di imbarco potrà essere ampliato dall’armatore, in accordo con il marittimo, entro un limite massimo di 30 giorni per esigenze strettamente legate al piano di navigazione o di sicurezza o comunque fino al primo approdo utile per il rientro a casa del marittimo. In tali ipotesi non si verifica alcuna trasformazione del rapporto a tempo indeterminato ovvero altra conseguenza normativo o giuridica, ma il lavoratore ha diritto di ricevere la piena retribuzione e gli altri elementi connessi (ferie, ecc. per le giornate lavorate secondo quanto previsto dal contratto di arruolamento.

– Contratto a viaggio – Il contratto di arruolamento può anche essere limitato ad uno o più viaggi contenuti nell’ambito temporale massimo di un anno. Il contratto o eventuali accordi scritti con il lavoratore devono indicare espressamente la durata massima del viaggio o dei viaggi. Possono essere compresi nel concetto di singolo viaggio anche gli spostamenti e le traversate necessarie a raggiungere i luoghi di imbarco ovvero gli eventuali spostamenti ed il parziale disarmo anche stagionale.

– Il primo periodo di imbarco, comunque non superiore a 60 giorni, potrà essere considerato ad ogni effetto periodo di prova, fatta salva la prova scritta del patto stesso nel contratto di arruolamento o accordo integrativo.

– In considerazione del fatto che il lavoratore marittimo vive per lunghi periodi prolungati in ambiti mobili, le parti hanno la necessità di individuare specifiche modalità comunicative efficaci e stabili. Il marittimo pertanto è tenuto a comunicare il domicilio fisico presso il quale far pervenire le comunicazioni nonché i dati di un secondo domicilio mobile alternativo a quello di residenza già noto all’armatore.

2) Titoli abilitativi: il marittimo è tenuto ad informare con congruo anticipo l’armatore o il raccomandatario marittimo, di eventuali vicende capaci di incidere sulla validità del titolo abilitativo posseduto e con la stessa comunicazione, l’incidenza ed i riflessi che tali problematiche possono creare nell’ambito della sicurezza del lavoro e della legittimazione nella navigazione. I marittimi dovranno informare anche il Comandante dell’unità. Il venire meno, anche solo temporaneamente, di titoli abilitativi rilevanti per la sicurezza, la navigazione o la legittimità del rapporto o servizio istaurato con il marittimo, costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro, fatto salvo il maggior danno.

Ove consentito, nel caso in cui dovessero essere portati a bordo lavoratori aventi rapporti di lavoro diversi da quelli marittimi la loro attività dovrà comunque essere limitata a servizi di bordo accessori alla navigazione e comunque normativamente non rientranti nella disciplina tipica. Per i diritti e doveri, il lavoratore è tenuto a prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessità e gli interessi dell’armatore e degli ospiti, seguendo le disposizioni dell’armatore, del comandante o dei superiori, che ne coordinano i percorsi e gli obiettivi.

L’armatore è tenuto a: corrispondere puntualmente al lavoratore la remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a periodi di tempo non superiori al mese; a corrispondere la retribuzione non oltre il 15 del mese successivo a quello di competenza; fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l’impegno del vitto e dell’alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrità fisica e morale del lavoratore stesso, nonché una nutrizione sana e sufficiente; garantire spazi adeguati agli standard nazionali ed internazionali, compresa la ventilazione e la salubrità degli ambienti e dell’acqua, nonché una connessione internet utile a consentire la connettività sociale dei marittimi; tutelarne la salute anche mediante idonei strumenti di prevenzione degli infortuni; lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.

3) Per i riposi, ferie ed orario di lavoro l’orario normale è di 40 ore alla settimana. Per esigenze di servizio l’orario potrà essere compreso tra le ore 06.00 e le 20.00 con diritto ad utilizzare un’ora per la consumazione dei pasti. Il comandante potrà gestire i turni in base alle esigenze degli ospiti di bordo nel rispetto della vigente normativa nazionale ed internazionale. In caso di necessarie prestazioni notturne spetta un adeguato riposo compensativo durante il giorno. Ai lavoratori, dopo un anno di ininterrotto servizio, spetta un periodo di ferie annuali con corresponsione della retribuzione, nella misura annuale di 36 giorni con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro – comunque avvenuto -, al lavoratore che non abbia maturato l’intero diritto alle ferie annuali spettano tanti giorni di ferie quanti ne risultano in proporzione al numero dei mesi di anzianità considerando le frazioni di 15 giorni come mese intero. È onere del comandante promuovere durante i periodi di minore intensità di lavoro, l’utilizzo delle ferie da parte dei marittimi e di eventuali riposi compensativi.

4) Posizioni di bordo e livelli: i lavoratori marittimi sono così classificati: I° livello – Allievi Ufficiale Allievo Ufficiale di Navigazione del Diporto Allievo Ufficiale di Macchina del Diporto Mozzo Piccolo di Camera Piccolo di Cucina Allieva Hostess Allieva Stewardess (Junior) Cuoco di prima; II° livello – Comuni Marinaio Motorista Stewardess (Experienced) Hostess Cuoco di seconda; III° livello – Sottufficiali Nostromo Chief Stewardess Chief Hostess Cuoco di terza Allievo Commissario di Bordo; IV° livello – Ufficiali Ufficiale di Coperta Primo Ufficiale di Coperta Secondo ufficiale di Coperta Terzo ufficiale di Coperta Ufficiale di Macchina Primo Ufficiale di Macchina Secondo ufficiale di Macchina Terzo ufficiale di Macchina Commissario di Bordo; V° livello – Capitani Assimilati al VI° Livello; VI° livello – Comandanti/Direttori Comandante Direttore di Macchina. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, salvo l’obbligo da parte di tutti i marittimi di occuparsi dell’igiene, delle pulizie, delle manutenzioni di bordo e delle attività comunque necessarie o connesse alla vita di bordo ed alla ordinaria gestione dell’unità secondo l’organizzazione e le esigenze di bordo. Previa richiesta, ad ogni marittimo saranno fornite nel corso del primo mese di servizio almeno due divise di bordo (e fornite tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa nazionale per le unità da diporto commerciali).

L’armatore, con il supporto del Comandante, è onerato di applicare tutti gli oneri di sicurezza previsti dalla normativa nazionale, compresa l’eventuale e attività di formazione ed informazione ai membri dell’equipaggio, nonché di garantire spazi adeguati al numero ed ai componenti dell’equipaggio. Il lavoro straordinario sarà soggetto a maggiorazione del 30% così come sarà soggetto a maggiorazione del 30% anche il lavoro domenicale, notturno (dalle ore 00 alle ore 6) e festivo.

Il divisore teorico mensile su cui calcolare la maggiorazione è fissato in 184 ore su base del minimo tabellare mensile. Il vitto è a carico dell’armatore e deve essere consumato a bordo; i generi alimentari devono essere di buona qualità. Ove l’armatore non possa provvedere a bordo, si dovrà adoperare per gestire o lasciar gestire i pasti nelle vicinanze dell’unità con adeguato decoro.

Nel caso in cui non sia possibile usufruire del vitto in modo diretto o indiretto, al personale di bordo è riconosciuta, previa presentazione di una relazione da depositare a cura di ciascun membro dell’equipaggio con cadenza mensile, una indennità di panatica sostitutiva pari ad € 26 per ogni giorno di attività lavorativa di imbarco non assistita
5) Per il comportamento da tenere, i membri dell’equipaggio dovranno conformarlo alle esigenze dell’ambiente di lavoro. tenendo una condotta e modi relazionali disciplinati e rispettosi del ruolo ricoperto, della gerarchia di bordo che vede al suo vertice il Comandante) per quanto riguarda il servizio, la sicurezza dei beni e delle persone nonché delle attività ad esse connesse, nonché l’Armatore e degli ospiti di bordo.

In più si dovranno mantenere rapporti personali improntati alla massima disponibilità ed alla massima correttezza e trasparenza relazionale ledere i rapporti personali di bordo, non assumere alcool o stupefacenti a bordo o fuori bordo ma prima di riprendere il servizio o comunque il prendere il servizio con alterata capacità e cognizione psico-fisica. Vietato inoltre portare a bordo sostanze stupefacenti o psicotrope con obbligo di vigilare e segnale eventuali pericoli a bordo o di navigazione, segnalare eventuali sottrazioni di beni o comportamenti di ospiti o colleghi che comunque possano mettere a repentaglio la sicurezza o esporre a responsabilità civile, penale o amministrativa il comandante o l’armatore. Inoltre il marittimo dovrà evitare in modo assoluto ogni elemento di conflitto relazionale ovvero organizzativo tra membri dell’equipaggio o con soggetti terzi, durante i periodi di presenza a bordo dell’armatore o di suoi ospiti. I provvedimenti disciplinari applicabili nei potranno essere: – rimprovero verbale – rimprovero scritto – risoluzione del contratto salvo che per il rimprovero verbale si dovrà – prima dell’applicazione della sanzione – procedere alla contestazione dell’addebito ed averlo sentito a sua difesa.

La contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 15 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà comminato entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni o da quando queste verranno rese, le medesime si riterranno accolte. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l’eventuale assistenza di un rappresentante dell’Associazione sindacale cui aderisce.

La comminazione del provvedimento dovrà essere comunicata per scritto. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione. In caso di contestazione disciplinare operata durante un periodo di navigazione o comunque lontano dal luogo di residenza del marittimo, l’assistenza al medesimo sarà prevista nella forma on line a distanza, non potendosi per tale motivo sospendere il procedimento disciplinare, salvo espressa richiesta del marittimo e concessione dell’armatore. Il contratto può essere risolto da parte armatoriale tutte quelle volte in cui la violazione abbia un impatto sulla sicurezza di bordo, quando vengono minate le relazioni di bordo in modo tale da rendere impossibile una serena prosecuzione dei rapporti personali, quando, in relazione alle condotte rilevanti disciplinarmente, viene meno la fiducia nei confronti del marittimo.

Solo in via esemplificativa e non esaustiva: ubriachezza a bordo e/o assunzione di sostanze che possano alterare lo stato psico fisico; disobbedienza ad un comando del comandante o soggetto gerarchicamente superiore ove possano derivarne conseguenza di sicurezza o comunque lesa la gerarchia di bordo o la fiducia; atti implicanti dolo o colpa grave con potenziale danno per l’armatore (es. danneggiamenti a cose); inosservanza a regole e regolamenti di sicurezza o disciplinari capaci di provocare danni alla sicurezza di bordo, ai beni o alle persone; inosservanza al divieto di fumo, nelle zone dove è espressamente vietato o comunque in luoghi in cui per le peculiarità di sicurezza si rende comunque inopportuno; rissa, vie di fatto o offese dirette ad altro membro dell’equipaggio, all’armatore, agli ospiti ovvero con terzi; insubordinazione (es. mancata esecuzione o esecuzione in modalità difforme agli ordini ricevuti dal datore di lavoro o da un superiore, utilizzo di parole, frasi o toni offensivi o che comunque ledono la serenità del contesto lavorativo e l’efficienza del personale, avanzare pretese in contrasto con le primarie esigenze di servizio o con il regolamento disciplinare, ecc); sottrazione volontaria alle comunicazioni di bordo (es. mancata ricezione a mani di una comunicazione); avere comportamenti che ostacolano la pianificazione del lavoro proprio dei colleghi, di navigazione o comunque di bordo.

Tralasciando per ovvi motivi di spazio ulteriori ed importanti particolari di questo complesso strumento, evidenziamo il trattamento economico estendendo l’allegato al contratto in cui è stabilito il “Minimo contrattuale mensile lordo decorrente dal 1° gennaio 2025”:
– VI° Comandante del diporto 2.090 €;
– VI° Direttore di macchina 2.060 €;
– V° Capitano del diporto 1.950 €;
– IV° Ufficiale di navigazione 1.800 €
– III° Sottufficiale del diporto 1.700 €
– II° Comune del diporto 1.550 €
– I° Qualifiche generiche o iniziali /allievo

Buon vento e buon lavoro.