Ampliamento dei termini per l’espletamento e conclusione delle pratiche amministrative

Come di consueto, quando meno ci si aspetta, a stagione inoltrata e nella quiete apparente delle vacanze, il nostro legislatore inserisce novità accolte nell’indifferenza generale e senza destare tanto clamore. In tale ambito corre obbligo in questa sede di aggiornare i nostri lettori circa alcune apparse sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 182, uscito venerdì 5 agosto 2022.

Il corposo documento consta di ben 104 pagine a stampa fittissima e pubblica la l. 5 agosto 2022 n. 108, che ha convertito con varie modifiche, e il decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che, in effetti, è quello cui è demandata la gran parte dell’organizzazione normativa della nautica.

LO STED (Sportello telematico del diportista)

Scorrendo il testo con attenzione, reperiamo due norme che destano il nostro interesse. Iniziamo con la seconda, l’art. 9, caratterizzato alla lettura da un gusto dolce-amaro. Si prevede che al fine di “semplificare” le procedure per la digitalizzazione e pubblicità degli atti da trascrivere, la ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di 60 giorni, in sostituzione degli originari 20.

In armonia, la ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo STED sostituirà la licenza di navigazione – anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l’apparato ricetrasmittente di bordo – per una durata massima di 60 giorni invece dei 20 originari.

Lo STED chiaramente rinnova la licenza di navigazione sempre entro 60 giorni dalla presentazione dei documenti. Infine però – e non poteva essere diversamente – il termine per l’esplicazione dei procedimenti amministrative che l’art. 58 del Codice della nautica fissava in 20 giorni al posto dei canonici 30, di cui alla l. 241/90, sono ora diventati 60 per cui, in definitiva, l’utente che doveva esser favorito in quanto a efficienza e celerità dall’istituzione dei registri telematici vede semplicemente triplicato il tempo di attesa necessario per l’istruzione e conclusione di una pratica diportistica.

Al di là dei toni trionfalistici sulla semplificazione e sull’efficienza, l’amministrazione – come del resto gli utenti – ha dovuto prendere atto delle difficoltà che la meccanizzazione dei registri ha materialmente comportato sul sistema e di conseguenza ha fatto lievitare – e di molto – la tempistica necessaria per i procedimenti amministrativi, che risulta di fatto triplicata rispetto al periodo precedente alle riforme del 2017/20.

Incentivi per il passaggio dalla tradizionale motorizzazione a carburanti fossili ai motori elettrici

L’altro intervento introdotto dalla legge in titolo riguarda tutt’altro argomento ma presenta molti aspetti di interesse per i diportisti in quanto riguarda gli incentivi per il passaggio dalla tradizionale motorizzazione a carburanti fossili ai motori elettrici.

Per tali fini, l’art. 3-bis (inserito in sede di conversione del D.L.) prevede un fondo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l’erogazione di contributi che saranno riconosciuti – nei limiti delle risorse – sotto forma di rimborso pari al 40{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} delle spese sostenute e documentate e fino a un massimo di 3.000 euro per l’acquisto di un motore ad alimentazione elettrica ed eventuale pacco batterie, con la contestuale rottamazione di un motore endotermico.

Un apposito decreto interministeriale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in discorso stabilirà i criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione di tali contributi.

La novità appare quindi decisamente interessante, anche perché da tempo, ormai, si lamentava nel nostro settore la mancanza di quegli incentivi che erano già stati stanziati per auto, scooter, bike e monopattini. Ora sarà necessario vederne la pratica attuazione, poiché, al momento di scrivere questa rubrica, manca ancora il decreto attuativo e il 2022 volge inesorabilmente al termine.

Dati alla mano

Dati alla mano, l’incentivo sarà particolarmente appetibile da parte di coloro che vorranno sostituire un motore fuoribordo a 4 tempi di potenza contenuta, magari montato su un natante carrellabile: per questi utenti la ricarica potrà essere effettuata agevolmente anche a casa. Per le altre unità ormeggiate in pianta stabile nei marina bisognerà realizzare apposite colonnine di ricarica (veloci e/o lente).

A margine, prevedendo l’uscita sul mercato di motori elettrici di notevole potenza, occorre suggerire un adeguamento dei programmi di esame per le patenti, in cui si tenga conto delle caratteristiche tecniche e di uso di tali propulsori.