Regime non imponibilità delle attività commerciali in “alto mare”

La risoluzione 6/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha dettato ulteriori chiarimenti sui contenuti della risoluzione 2/2017 sulla “navigazione in alto mare” ai fini della non imponibilità dell’acquisto dell’unità e delle forniture di bordo per imbarcazioni e navi da diporto destinate in via esclusiva alla navigazione commerciale (di cui all’art. 8 bis, lettera a), del DPR 633/72).

Un’unità che effettua navigazione commerciale può essere considerata “adibita alla navigazione in alto mare” se ha effettuato il 70{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} dei “viaggi” al di fuori delle acque territoriali nell’anno precedente. Si devono considerare i “viaggi” (con ospiti), esclusi gli altri spostamenti come quelli per motivi tecnici ad esempio verso cantieri e porti, seppur inerenti all’attività commerciale (i cosiddetti riposizionamenti).

L’Agenzia delle Entrate, ha confermato la rilevanza di tutti i tragitti con partenza e arrivo nel medesimo punto di approdo durante il quale vengano comunque superate le acque nazionali. In merito alla documentazione ufficiale idonea a provare la prevalenza dei viaggi svolti “in alto mare”, viene confermato l’elenco già indicato dall’Agenzia nella pubblicazione “Nautica e Fisco” e pertanto: il giornale di navigazione o il giornale bordo, la cartografia dei viaggi e i dati estratti da sistemi di navigazione (quali l’A.I.S.), i contratti commerciali e le fatture.

La Risoluzione n.6/E, accogliendo la richiesta presentate da UCINA, ammette un’applicazione provvisoria del regime di non imponibilità IVA sulla base della dichiarazione dell’armatore che attesti l’effettiva intenzione di adibire la nave alla navigazione in alto mare.

Tale dichiarazione viene estesa anche a tutti i casi in cui si riscontra una discontinuità nell’utilizzo del mezzo di trasporto, come ad esempio nei casi di cambio di armatore e/o proprietario o di diverso utilizzo del mezzo di trasporto (da pleasure al commercial), prevedendosi inoltre che nei casi in cui la nave resti ferma per uno o più anni, potrà farsi riferimento alla navigazione effettuata nell’ultimo anno di utilizzo del mezzo.

Uso commerciale

L’uso commerciale delle unità da diporto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 43/Edel 2011, che in particolare ha stabilito:

  • che il regime di non imponibilità previsto dalla UE si estende anche alla fornitura di accessori e alle dotazioni di bordo, si applica alle unità in trasferimento e alle prove a mare, interessa tutte le unità destinate al charter (non solo quelle iscritte al Registro Internazionale);
  • che i suddetti benefici sono estesi anche alla locazione (che perde l’IVA) se i clienti non sono privati; la non imponibilità ai sensi dell’art. 8 bis degli acquisti di carburante, forniture e dotazioni di bordo fatti da una società in relazione a spostamenti a vuoto per imbarcare nuovi clienti ovvero per prove o dimostrazioni in mare; che in caso di messa a disposizione dell’unità a noleggio nel territorio di un altro Stato membro della Comunità europea le prestazioni suddette sono escluse dall’IVA italiana (sia pure con l’obbligo di emissione di apposita fattura e indicazione in Intrastat;
  • che con messa a disposizione dello yacht al di fuori della UE si deve applicare l’IVA italiana limitatamente al periodo di utilizzo entro le acque territoriali italiane;
  • che le unità da diporto messe a disposizione di soggetti privati sono soggette alla imponibilità IVA dei canoni di noleggio.

Imponibilità ai fini IVA del noleggio

Nel caso in cui le operazioni di noleggio di unità da diporto siano effettuate da una società italiana verso un qualsiasi soggetto italiano o estero privato, i relativi canoni sono soggetti a imposta, con l’applicazione dell’ordinaria aliquota del 22{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8}, ma con un imponibile corrispondente all’uso territoriale. In pratica l’IVA si applica solo in relazione all’utilizzo che di tale unità venga fatto entro le acque comunitarie. Se l’unità viene utilizzata esclusivamente fuori dalle acque territoriali comunitarie i canoni di noleggio non sono imponibili; se l’utilizzo avviene esclusivamente all’interno delle acque territoriali comunitarie, l’IVA è dovuta sull’intero importo dei canoni stessi. Qualora, come normalmente avviene, un contratto di noleggio comporti l’utilizzo dell’unità da diporto contemporaneamente dentro e fuori le acque territoriali comunitarie, il noleggiante deve applicare l’IVA sui canoni noleggio in proporzione al periodo di permanenza nelle acque territoriali comunitarie. Allo scopo è stata riconosciuta in via amministrativa la facoltà di utilizzare le seguenti percentuali presuntive:

TIPOLOGIA {2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} imponibile soggetto a IVA
unità a motore o a vela oltre 24 m 30{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8}
unità a vela tra i 20,01 ed i 24 m ed unità a motore tra i 16,01 e i 24 m 40{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8}
unitàavelatrai 10,01 ei 20 m ed unità a motore tra i 12,01 e i 16 m 50{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8}
unità a vela fino a 10 m ed unità a motore tra i 7,51 e i 12 m se iscritte nel registro imbarcazioni 60{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8}
unità a motore fino a 7,50 m se iscritte nel registro imbarcazioni 90{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8}
unità abilitate solo alla navigazione in acque protette 100{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8}

Esportazione e pratiche doganali

Le unità vendute in esenzione fiscale perché destinate all’esportazione, non devono più raggiungere una destinazione extra UE per dimostrare l’uscita dalle acque doganali dell’Unione. Lo stabilisce la circolare Dogane n. 14/D del 2016, con la quale viene introdotta una procedura semplificata per il rilascio dell’attestazione di destinazione all’esportazione delle navi da diporto acquistate da soggetto extra UE: oltre a una dichiarazione resa dall’armatore o dal comandante di aver raggiunto le acque internazionali, è sufficiente l’azionamento del sistema A.I.S. (Automatic Identification System), la cui rilevazione satellitare della posizione dell’unità in acque internazionali viene monitorata dalle Capitanerie.

Marina resort

È stato stabilmente confermato il riconoscimento dei “Marina resort”, ossia le strutture o porzioni che offrono un servizio di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per la sosta e pernottamento dei turisti, alle quali si applica l’aliquota turistica ridotta del 10{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8}. Dal punto di vista dei servizi prestati, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’IVA turistica è applicabile alle prestazioni di accoglienza sempreché si tratti di contratti stagionali o giornalieri, di durata inferiore all’annualità. Si continuerà ad applicare l’aliquota IVA ordinaria al 22{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} alle altre tipologie di servizi prestate (alaggio, varo, lavaggi carena ecc.), che non si qualificano come accessorie alle prestazioni di accoglienza.