Codice della nautica da diporto aggiornato – Pesca sportiva di Roberto Neglia il 5 Ott 2018 Pesca sportiva Il Ministero delle Politiche Agricole, con decreto 6 dicembre 2010, ha stabilito che “chiunque effettua la pesca a scopo sportivo o ricreativo deve comunicare l’esercizio dell’attività alla Direzione Generale della Pesca marittima e dell’Agricoltura. La comunicazione, ha validità triennale, può essere effettuata direttamente, tramite le associazioni di settore, o tramite l’autorità marittima locale. La mancata comunicazione comporta pesanti sanzioni amministrative. Sono esclusi i pescatori sportivi che esercitano l’attività di pesca da terra. Nel corso dell’anno potrebbero essere emanate nuove regole. Attrezzi Sono ammessi: a) coppo; b) bilancia (di lato non superiore a m 6); c) giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro non superiore a 16 m; d) lenze fisse quali canne (massimo 5 per ogni pescatore) a non più di 3 ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di 6 ami, lenze per cefalopodi; e) lenze a traino di superficie e di fondo, filaccioni; f) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi; g) parangali fissi o derivanti (coffe) per un massimo di 200 ami calati da ciascuna unità da diporto, qualunque sia il numero delle persone a bordo; h) nasse, massimo due, calate da ciascuna unità da diporto, qualunque sia il numero delle persone a bordo; i) rastrelli da usarsi a piedi. Norme la pesca con fonti luminose è vietata, ma per la pesca con la fiocina è consentito l’uso di una lampada; il pescatore sportivo può pescare pesci e molluschi (cefalopodi, seppie, polpi e calamari) e crostacei in quantità massima di 5 kg giornalieri, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; la vendita dei prodotti ittici pescati è vietata; non può essere catturata giornalmente più di una cernia; la pesca della “lumachina di mare” è consentita purché non sia utilizzato l’attrezzo denominato “rapido” e “sfogliara”; la pesca del riccio di mare è consentita in apnea, solo manualmente, fino a 50 esemplari al giorno, a parte nei mesi di maggio e giugno; la pesca dell’aragosta (e dell’astice) è vietata nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile. Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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