Proseguendo nel nostro percorso attraverso il Codice della nautica siamo giunti alla trattazione relativa all’art. 18 riguardante l’iscrizione sotto bandiera italiana delle unità appartenenti a cittadini stranieri o a italiani residenti all’estero che naturalmente esamineremo nel testo rinnovato nel 2017. L’argomento, piuttosto complesso e di grande attualità, si potrebbe sviluppare all’infinito entrando nel vasto territorio attinente la disciplina della nazionalità e bandiera delle navi tornata recentemente ed in modo eclatante alla ribalta della stampa a seguito dei sequestri di mega yacht sotto bandiera “di comodo” la cui proprietà potesse direttamente o indirettamente farsi risalire a cittadini russi in connessione alla recente crisi ucraina. Preliminarmente occorre dire che nel nostro ordinamento, per lunga tradizione è previsto un forte legame o genuine link tra lo stato e la proprietà della nave. Il principio, chiaramente affermato a livello mondiale dalla famosa Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982 è ribadito a chiare lettere nell’art. 143 del nostro Codice della navigazione per cui una nave che batta bandiera italiana deve essere di proprietà almeno per 12 carati (un tempo 16) di persone fisiche e/o giuridiche dell’UE o che abbiano una “stabile organizzazione” in Italia sotto la direzione di cittadini dell’UE.

Leggi tutto l'articolo Abbonati

Questo articolo è disponibile solo per gli abbonati.