Dopo aver affrontato nell’articolo pubblicato nel numero passato la disciplina generale attinente il comando/conduzione di unità da diporto sotto l’influsso di alcol, passiamo ora alla trattazione di casi più specifici che sono differenziati e discriminati in relazione all’età o alla mansione professionale dei trasgressori anche se, per plurimi aspetti, l’impianto normativo ha parecchi punti similari.

Ci riferiamo alla casistica in titolo che è contenuta nell’art. 53 ter del codice della nautica anch’esso come il precedente introdotto con la riforma operata dal d. legislativo 229 del 2017.

Come già per il 53 bis evidenziamo il linguaggio perentorio del legislatore che vieta in assoluto e senza giri di parole di assumere o ritenere il comando, la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste in primis per i soggetti di età inferiore ad anni 21 per poi passare a coloro che navigano sull’unità da diporto ai fini commerciali di cui all’articolo 2 del codice e pertanto nei casi in cui l’unità é utilizzata:

  • a) tramite contratti di locazione e di noleggio;
  • b) per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
  • c) da centri di immersione e di addestramento subacqueo (diving) come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
  • d) per assistenza all’ormeggio delle unità di cui all’articolo 3 nell’ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
  • e) per l’attività di assistenza e di traino delle unità di cui all’articolo 3;
  • f) per l’esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore.
  • Per ciò che attiene al “noleggio occasionale” possiamo ritenere e affermare che non sia coinvolto nelle previsioni “aggravate” di cui all’art. 53 ter in commento poiché, come esplicitamente affermato nell’art. 49 bis del Codice della nautica, esso non costituisce comunque una forma di diporto commerciale come del resto enumerate nell’art. 2 stesso testo.
  • Sta di fatto che la norma che andiamo a leggere detta una disciplina improntata a maggior rigore rispetto a quella “generale” di cui sostanzialmente rappresenta una forma di aggravante: per tale motivo merita attenzione e fornisce base per alcuni punti di riflessione. Il motivo è spiegato con la tolleranza zero decisa nei confronti di diportisti muniti di scarsa esperienza in relazione alla giovane età che magari li potrebbe portare a sottovalutare comportamenti rischiosi e di altri soggetti che dovrebbero comunque dimostrare un più alto livello di professionalità ed attenzione nell’affrontare la navigazione.
  • I soggetti sopramenzionati che assumano o ritengono il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità dopo aver ingerito bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 2.000 euro qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso poi gli stessi soggetti siano nelle condizioni di cui sopra e provochino un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro dell’unità, salvo che essa appartenga a persona estranea all’illecito.
  • La dizione di “sinistro marittimo”, vale a dire, secondo ciò che si intende correntemente “ogni evento straordinario o dannoso causato, connesso od occorso durante le operazioni di una qualsiasi unità di entità tale da determinare la perdita, anche presunta, della nave; la perdita in mare, anche presunta, la morte o il ferimento grave di una persona; danni materiali alla nave e alle strutture od installazioni della nave ovvero danni all’ambiente marino cui segue un’inchiesta sommaria da parte dell’Autorità marittima”, come già osservato nel precedente articolo, appare vaga anche in relazione al tenore degli artt. 60 e 61 del Codice della nautica per la qual cosa si ritiene opportuno un chiarimento in materia.

  • Proseguendo e rimandando all’articolo precedente per la consultazione delle cifre relative alle violazioni, se a commettere l’illecito di cui alla lettere a) dell’art. 53 bis sono i sopradetti soggetti, le sanzioni ivi previste saranno aumentate di un terzo mentre incorrendo nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) le sanzioni saranno aumentate da un terzo alla metà.
  • Sul versante delle sanzioni accessorie, il legislatore si dimostra coerente applicando un regime decisamente più severo di quello di cui all’art. 53 bis. Ciò detto, per i nostri interessati la patente nautica sarà sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti al comando di unità commerciali, mentre nel caso di minori di anni 21 la misura si applica in caso di reiterazione nel biennio.
  • Per ciò che attiene il caso di rifiuto dell’accertamento si tratta nei commi 6, 7 o 8 dell’articolo 53-bis ed alla trattazione del quale si rimanda, il conduttore dell’unità è soggetto alle medesime sanzioni aumentate però da un terzo alla metà. All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni e si applica sempre la revoca in caso di reiterazione nel biennio.
  • In definitiva si evince una disciplina che, seppur ritagliata in buona sostanza su quella generale di cui all’art. 53 bis già trattata, comporta maggiori oneri afflittivi a carico dei trasgressori. Le sanzioni accessorie colpiscono poi gravemente i comandanti di unità ad uso commerciale poiché rappresentano nei fatti forme di interdizione all’esercizio della professione.
  • Infine, rammentiamo che gli illeciti vengono annotati nell’apposita anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all’art. 39 bis del Codice della nautica per la qual cosa non sfuggiranno i casi di recidiva con le note conseguenze.