Questa volta affrontiamo un argomento di vasta portata pratica, strettamente connesso con la sicurezza in mare, regolata da un coacervo di norme nazionali e internazionali spesso sovrapposte. 

Prenderemo le mosse dall’art. 9 della legge 172/03 in cui si dispone che i controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera specificando che sarà il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a indicare con specifiche direttive i relativi  criteri e finalità delle verifiche in materia di sicurezza della navigazione da diporto. In tal modo fu affrontata e risolta una diatriba su chi fosse competente per eseguire i controlli di sicurezza in mare decidendo nel senso che le incombenze generali fossero attribuite al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.

Si tratta comunque di competenza concorrente tanto che si è auspicata da più parti quale soluzione alle varie sovrapposizioni in materia l’istituzione della “Guardia costiera” intesa come autonoma forza di polizia marittima: tanti progetti nessun risultato.   In virtù delle specifiche competenze, di fatto,  la polizia marittima è compito essenziale delle Capitanerie attraverso la propria componente operativa della “Guardia costiera”  (istituita con il d. interministeriale dell’8 giugno 1989) anche se manca un’effettiva consacrazione in una legge che solo la creazione della specifica  forza di polizia potrebbe fornire sulla falsariga della US COAST GUARD  e similari esistenti nella gran parte dei paesi marittimi. Evidenziamo che la Convenzione di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca e salvataggio marittimo (l.  147/89) e relativo regolamento di attuazione (D.p.r. 662/94) assegnò l’attuazione dell’organizzazione delle operazioni di ricerca e soccorso in mare alle Capitanerie di porto senza che sorgessero dubbi al riguardo.

L’attuazione dei controlli in tema di sicurezza per il diporto – come accennato – avviene attraverso specifiche direttive di norma a cadenza annuale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in cui si evidenzia esplicitamente la differenza dei controlli dedicati alla navigazione commerciale.  

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti emanò in data 21 luglio 2003 la prima direttiva in quattro punti, improntata alla massima semplicità e chiarezza.  In sintesi i controlli furono   volti essenzialmente alla tutela dell’incolumità dei bagnanti e dei subacquei, rispetto del limite delle acque destinate alla balneazione e delle norme per prevenire gli abbordi in mare.

Salva l’ipotesi di palesi infrazioni alle vigenti normative, erano da privilegiare i controlli delle unità all’ormeggio, da effettuare con cortesia e rapidità in modo da limitare, per quanto possibile, i disagi alle persone controllate. Allo scopo di evitare duplicazioni di interventi e di ottimizzare le risorse disponibili si ritenne opportuno che le diverse istituzioni che esercitano poteri di polizia in mare operassero con azione sinergica, d’intesa con l’autorità marittima, comunque assegnataria in modo preminente della competenza per la sicurezza della navigazione.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle numerose attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, si stabilì che oltre al limite delle acque destinate alla balneazione si determinassero i limiti di distanza dalla costa entro i quali i motoscafi devono moderare la velocità.

Tali limiti ulteriori – entro i quali la navigazione deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e con gli scafi in dislocamento (e quindi non in planata) possono essere determinati in 500 metri dalle coste rocciose a picco sul mare e 1000 metri dalle spiagge. In prossimità di zone ove non vi siano significative attività di balneazione potrà comunque essere consentito l’avvicinamento e l’ancoraggio di unità da diporto osservata ogni precauzione per evitare danni a terzi.

A un primo sguardo si può osservare che le norme generali di prudenza e di attenzione indicate fanno comunque parte del bagaglio culturale di un buon diportista ed erano già introdotte in molte delle ordinanze delle Capitanerie, tuttavia, viste le cronache balneari, l’aver ribadito su chiave nazionale questi semplici ma basilari concetti deve essere considerato decisamente utile. Di sicuro interesse poi il richiamo alla concertazione tra forze di polizia operanti in mare per un’azione sinergica tra di esse sotto la guida dell’Autorità marittima con il fine di un fattivo rapporto di collaborazione tra organi dello Stato e utenti del mare.

Notiamo infine che il tema dei controlli in mare e loro modalità di attuazione è considerato un elemento strategico ai fini del turismo nautico. Non per nulla, il Comitato Interministeriale per le politiche del mare con Delibera 31 luglio 2023 (in G.U. del 23 ottobre 2023)   ha approvato il “Piano del mare” per il triennio 2023-2025, nel quale, a proposito del turismo nautico, ha statuito che  al fine di rendere il sistema italiano competitivo con Francia, Spagna, Croazia e Grecia (nonché Tunisia, Montenegro e Turchia) appare  necessario tra l’altro dare piena applicazione al “Bollino blu” rilasciato a seguito dei controlli preventivi volontari su unità da diporto e la sua estensione alla regolarità fiscale e contributiva degli armatori, al fine di ridurre l’eccesso di controlli in mare delle forze di polizia e ottimizzare le risorse.

Il Bollino Blu nel Codice

La riforma del 2017 ha inserito nel Codice della nautica l’articolo 26 bis in cui  si tratta dei controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare attenendosi in modo sostanziale al disegno previgente. Sta di fatto che l’inserimento della disciplina nel testo cardine per la nautica – cioè il Codice – fornisce al tema maggiore pregnanza in senso dispositivo e sistemico conferendo senza dubbio una maggiore autorevolezza alla normativa.  

Si prevede o meglio conferma che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a mezzo di specifiche direttive annuali da emanare entro il 31 marzo (termine in genere non rispettato) determini le modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza del diporto, anche commerciale, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità con particolare riguardo alla stagione balneare: il Ministro si riserva verifica dell’attuazione.

Per raggiungere gli obiettivi posti sono previsti controlli di natura preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando, consenta di evitare durante la stagione balneare la fastidiosa reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna forza di polizia.

In definitiva, ciò comporta una riduzione delle verifiche in mare, sulle unità da diporto, specialmente grazie al rilascio – appunto – del cosiddetto Bollino Blu, adesivo e numerato per annualità.   Osserviamo che, al fine di rendere stabile il processo di razionalizzazione dei controlli svolti in mare dagli organi di polizia in materia di sicurezza della navigazione da diporto, il Ministro delle II e TT. dal 2013 con le proprie direttive e tramite il suddetto Bollino blu si è posto l’obiettivo di abbattere la stressante reiterazione dei controlli in mare, contribuendo nel contempo alla razionalizzazione della spesa pubblica. Sotto questo profilo è indicativo che nelle ultime stagioni le verifiche in mare sono risultate ridotte del 48%.

La nuova ma già collaudatanorma conferma che la pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto siano di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.

Si prescrive infine  che i controlli siano svolti anche tramite l’accesso all’anagrafe nazionale delle patenti nautiche da parte degli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria delle Capitanerie nei limiti previsti dalla legge anche tramite l’accesso all’anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all’articolo 39-bis del Codice – introdotto sempre nel 2017 –  all’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121. In tale modo si dà conto dell’evoluzione dei sistemi informatici che il nostro paese sta approdando nell’ottica di un’amministrazione digitale ed il comparto nautica dimostra di non essere rimasto e di non voler rimanere indietro.

Aspetti applicativi

Sul sito di ogni Capitaneria di porto sono fornite specifiche indicazioni e istruzioni per ciò che attiene il nostro bollino. In particolare:

– il Bollino Blu nasce con lo scopo di razionalizzare i controlli di routine in mare ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto il suo rilascio subito prima dell’inizio della stagione balneare con validità temporale limitata alla stagione balneare in corso (in genere sino al 30 settembre dell’anno di rilascio);

– il Bollino Blu può essere rilasciato dalle Forze di Polizia operanti in mare (Guardia Costiera; Guardia di Finanza; Polizia di Stato e Carabinieri) a seguito di specifici controlli finalizzati ad accertare, oltre al possesso e regolarità della documentazione, la presenza a bordo dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte dal Regolamento al Codice della nautica;

– al termine dei controlli, ovunque effettuati, se l’unità ispezionata è giudicata idonea e senza alcuna irregolarità documentale, con corretta conservazione delle dotazioni di bordo e rispetto delle norme generali di sicurezza della navigazione, sarà rilasciato oltre al bollino un verbale delle operazioni compiute che indicherà, tra l’altro, la distanza della costa o qualsiasi altro luogo in cui si trova l’unità al momento del controllo e l’eventuale scadenza, nel periodo di riferimento, della documentazione/dotazione prevista;

– il bollino blu, dovrà essere posizionato su un punto ben visibile dell’unitàalla presenza dell’organo accertatore, subito dopo il rilascio a seguito di ispezione. Esso è contraddistinto da data e numero.

– il diportista è tenuto a conservare, a bordo, l’originale del verbale delle operazioni compiute per esibirlo agli organi di vigilanza che, a seguito dell’esame del verbale, potranno astenersi dall’eseguire i controlli che lo stesso attesta, fatte salve le specifiche attribuzioni delle Forze di Polizia nelle materie di rispettivo interesse non correlate ai controlli in questione;

– i comandanti, proprietari o armatori che intendono richiedere preventivamente e in modalità di “autoispezione” la possibilità di essere ispezionati in porto, presso il proprio ormeggio, possono farlo inviando richiesta formale via mail, allegando copia dei documenti di bordo e tutto ciò che occorre per procedere all’ispezione dell’unità. In ogni caso è necessaria la verifica a bordo di quanto dichiarato o allegato nella richiesta, per cui l’invio telematico non esenta i comandanti dall’esibire, in sede di ispezione, quanto anticipato via mail.

I documenti da esibire in copia sono:

  • licenza di navigazione, certificato d’uso motore, dichiarazione di potenza, elenco equipaggio, assicurazione etc.;
  • in caso di imbarco di marittimi, i titoli professionali compresa visita biennale per gli iscritti in 1^ categoria (se imbarcati);
  • copia dotazioni di bordo (certificati, revisioni etc.);
  • copia documenti richiedente (proprietario, armatore, comandante) compresa patente nautica;
  • foto dotazioni di bordo (dove sia visibile il modello ed il numero seriale);
  • per i tempi, si specifica che le visite saranno effettuate entro 10 gg, in base al numero di richieste pervenute e alla scorta di bollini blu non ancora assegnati. Non sono previste spese a carico dell’utenza (bolli, bollettini etc.);
  • l’istanza deve essere inviata esclusivamente via mail alla Capitaneria competente, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Richiesta ispezione in Porto e rilascio Bollino Blu”. Nel testo della mail, inserire i dati del richiedente e dell’unità da ispezionare.