a cura di Roberto Colecchia

Parliamo di imbarcazioni detenute nell’ambito di un’attività commerciale anche societaria che vengano concesse in uso per fini privati ai soci o loro familiari.

L’ordinamento prevede norme finalizzate a prevenire e contrastare i possibili abusi. La ratio è quella di permetterne l’uso, purché venga pagato un corrispettivo di mercato e dunque senza condizioni di maggior favore rispetto ai terzi.

Ove questo avvenisse, la differenza tra il valore di mercato dell’utilizzo e il minor pagato diverrebbe reddito imponibile in capo agli utilizzatori (inquadrato nell’ambito dei Redditi Diversi ed art 67 TUIR), oltre a generare l’indeducibilità dei costi per il soggetto concedente. L’Amministrazione ha anche chiarito la portata estensiva di tale interpretazione considerando anche i beni concessi da società controllate e collegate. I familiari considerati sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Il valore di mercato è stabilito sulla base delle regole del valore normale previste dall’ art 9 del TUIR e si riferiscono al prezzo di listino praticato dal concedente o ai listini di mercato analoghi.

La circolare 36/2012 precisa che “…gli elementi essenziali dell’accordo tra concedente ed utilizzatore, quali il corrispettivo, l’inizio e la durata del godimento del bene, risultino documentati, fin dall’inizio, in modo certo ed oggettivo. Tale esigenza appare particolarmente rilevante nel caso in esame, in considerazione della correlazione tra le parti interessate.

Peraltro, la predisposizione di adeguata documentazione di data certa, in cui sono evidenziati i contenuti del rapporto, appare utile nel precipuo interesse delle parti, in quanto, idonea ad evidenziare la mancanza di volontà di porre in essere arbitraggi fiscali sulla base di scelte di convenienza economica dell’ultimo momento.

Si precisa, tuttavia, che in assenza della predetta documentazione il contribuente può, comunque, diversamente dimostrare quali sono gli elementi essenziali dell’accordo. Prevede altresì che gli accordi di concessione in uso debbano avere data certa antecedente all’ inizio dell’utilizzo e debbono essere accompagnati da elementi chiari ed oggettivi da si possa evincere la volontà di non eludere la norma con arbitraggi fiscali.

Nel caso di specie, poiché il riferimento è anche al valore normale della concessione in uso e dunque tipicamente al valore del canone di utilizzo del bene goduto, è opportuna la precisa dimostrazione del fatto che esso non sia minore di quello normalmente praticato a soggetti esterni non soci o non familiari.

La circolare citata dimostra ancora una volta che nei rapporti con il fisco è consigliabile sempre l’utilizzo di documentazione con data certa antecedente agli effetti dell’operazione e la redazione di accordi scritti da cui si evincano le motivazioni delle operazioni in modo chiaro ed oggettivo.

Non solo a riguardo dell’argomento in questione, ma più in generale al fine di precostituire prove circostanziate dei fatti tali da superare le presunzioni e le deduzioni nell’attività di controllo e verifica.