Il nuovo Contratto collettivo dei marittimi dedicati al diporto commerciale di Nautica Editrice il 15 Lug 2025 1) Nel nostro settore la vocazione all’autonomia rispetto al tradizionale diritto marittimo trova continue conferme in atti che contribuiscono a delineare in modo incisivo la disciplina giuridica di uno specifico comparto. Codificato nel 2005 il diporto commerciale – notevolmente ampliato con i successivi interventi del 2017 e 2020 e finalmente coronato delle norme complementari grazie all’aggiornamento del Regolamento di attuazione al codice – non si poteva trascurare un aspetto di grande rilievo applicativo quale il trattamento sindacale dei marittimi dedicati al diporto. Sommario CCNL per i marittimi dedicati al diportoUfficiale di navigazione di II classe del diportoContratto collettivo nazionale di lavoro per i marittimi imbarcati su unità da diportoTre modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro CCNL per i marittimi dedicati al diporto Anche se già nel luglio 2007 avevamo un primo CCNL per i marittimi dedicati al diporto era chiaro che, a seguito dello sviluppo del fenomeno della nautica commerciale e dell’ampliamento dei titoli di cui al DM 171/05, fosse necessario un aggiornamento e rivisitazione degli strumenti connessi: tra questi, senza dubbio, il CCNL specifico che, come noto, ha valore legale nel contesto delle relazioni sindacali e del diritto del lavoro. Esso, pur non essendo legge o atto assimilato, ha comunque forza di legge tra le parti che lo stipulano ai sensi del C.C. e vincola i lavoratori e datori di lavoro iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie. Inoltre, il CCNL può derogare alla legge solo in senso più favorevole al lavoratore. Sta di fatto che grazie al CCNL, marittimi ed armatori fruiscono di una linea guida decisamente opportuna, che consente di dirimere sul nascere parecchie occasioni di contrasto che possono condurre a tutta una serie di problemi riguardo alla corretta gestione dell’impresa armatoriale. Per il diporto commerciale, a parte le specifiche norme dettate dal codice e dal regolamento, rimangono fermi i concetti di personale marittimo, contratto di arruolamento, armatore e gerarchia di bordo tipiche del Codice della navigazione. Ufficiale di navigazione di II classe del diporto Eccezione, e di non poco conto, è stata implementata con il recente Ufficiale di navigazione di II classe del diporto – di cui ci siamo occupati in vari interventi specifici – il quale non è necessariamente iscritto nelle matricole della gente di mare come tutti i membri dell’equipaggio. Si conferma quindi e pienamente, a seguito dell’emanazione del codice dedicato del 2005 ed ora ampiamente ristrutturato e potenziato, nel nostro comparto una crescente autonomia disciplinare ed organizzativa. Il quadro generale non poteva certo trascurare gli aspetti relativi ai rapporti di lavoro riguardanti i marittimi che esercitano la loro professione sulle unità. Nei tempi andati, per intenderci sino al primo CCNL dedicato del 2007, i nostri marittimi erano assimilati a coloro che imbarcavano sul cosiddetto naviglio minore commerciale sino alle 151 Tsl. 2) Sempre dopo il codice che ha regolato in modo tutt’altro che episodico il diporto commerciale, tra l’altro con l’istituzione degli specifici titoli professionali di cui al D.M. 121/05 in cui si disegna una specifica e per molti aspetti diversa professionalità marittima, affatto diversa dalla classica della marina mercantile, si è avvertita in modo improcrastinabile l’esigenza di uno specifico CCNL che tenesse conto dei plurimi aspetti che differenziano anche in modo sostanziale l’attività svolta in navigazione commerciale propriamente detta da quella diportistica sia pur nell’uso commerciale. Contratto collettivo nazionale di lavoro per i marittimi imbarcati su unità da diporto Con il passare del tempo poi, dopo l’esordio del 2007 si è avvertita la necessità di un’ulteriore specificazione che si riflette in una differenza disciplinare per cui si è stilato l’apposito “Contratto collettivo nazionale di lavoro per i marittimi imbarcati su unità da diporto per i servizi resi in ambito marittimo e di navigazione non commerciale” che si differenzia da quello “generale” dedicato prevalentemente ai marittimi imbarcati su unità sempre da diporto ma destinate ad uso commerciale a vario titolo tra cui principalmente quelle adibite al noleggio. 3) Nel concreto, osserviamo che il CCNL in oggetto è specifico essendo interamente dedicato al personale del diporto commerciale e del charter. Esso è stato firmato il 15 maggio 2025 con validità sino al 31/12/2029 prorogata automaticamente fino alla sua sostituzione e, come prescritto, è stato registrato al CNEL il 22 dello stesso mese al n.1658 pur non essendo ad oggi visibile sull’apposito sito. Quali promotori abbiamo AssoYacht – associazione degli armatori del diporto; Unilavoro PMI, CIU Unionquadri, Confsal Fisals con la partecipazione di Amadi (Associazione Marittimi del Diporto) e Iyca (Italian Yacht Chef Association). Certamente ci troviamo innanzi ad un ulteriore passo in avanti per l’intero settore. Lo strumento si applica a tutti i membri d’equipaggio impiegati su unità da diporto adibite a uso commerciale, charter incluso, e su navi destinate al noleggio a fini turistici, come definite dalla legge 172/2003. Novità effettiva ed ormai ineludibile è l’inclusione dell’Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, la nuova figura di skipper professionista, per cui, dopo alcune incertezze, a seguito dell’emanazione del nuovo programma le Capitanerie di Porto hanno avviato gli esami e seguente rilascio delle prime abilitazioni. Tre modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro 4) Per essere efficace e trovare successo un CCNL deve essere sensibile alle esigenze dei lavoratori da coordinare ed armonizzare con quelle datoriali in un possibile equilibrio che porti ad un virtuoso sviluppo dell’attività imprenditoriale. Considerate le esigenze operative di settore, si sono previste tre modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro: tempo determinato; tempo indeterminato; a viaggio (singolo o plurimo), con durata massima di 12 mesi. Interessante e decisamente realistica la previsione sul riconoscimento del lavoro svolto a terra che nel nostro settore sono assorbenti quali la preparazione, allestimento e manutenzione dell’unità. Un tanto può essere percorribile anche per l’allestimento di imbarcazioni nuove da consegnare. Quale novità si ha poi la possibilità di optare per una “paga unificata” su base mensile incamerando in un’unica voce le principali indennità (navigazione, straordinari, vitto, 13ª, 14ª, etc.) ed escludendo solo ferie e TFR. Oltre a ciò si introduce una forma ufficiale di comunicazione tra armatore ed arruolato via e-mail, riconoscendo come valido un indirizzo fornito dal lavoratore marittimo all’atto dell’assunzione. 5) Il nostro CCNL, piuttosto complesso essendo suddiviso in 54 articoli che prendono 43 pagine, disciplina vari aspetti del rapporto di lavoro, tra cui in estrema sintesi: Inquadramento del personale secondo categorie; Retribuzione: stabilisce i minimi retributivi e i trattamenti economici complessivi per ciascun livello; Orario di lavoro: regolamenta la durata della giornata lavorativa e le modalità di calcolo delle ore di straordinario; Ferie e permessi: dettaglia le regole per la fruizione di ferie e permessi retribuiti; Malattia e infortunio: indica le procedure da seguire in caso di malattia o infortunio; Trattamento di fine rapporto: stabilisce le modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto; Sicurezza sul lavoro: definisce le misure per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; Formazione professionale: promuove la formazione continua dei marittimi; Rappresentanza sindacale: disciplina le relazioni sindacali e le modalità di partecipazione dei sindacati alla contrattazione collettiva. Gli argomenti trattati sono molti e complessi per cui, per evidenti motivi di spazio si rimanda ad altro intervento un loro approfondimento accontentandoci al momento di avere fornito una sommaria informazione agli attenti lettori. Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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