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Come ben sappiamo, le innovazioni piccole e grandi si succedono senza dar tregua al diportista. Tra le varie segnaliamo l’entrata in vigore dal 10 giugno 2022 del nuovo decreto sulle dotazioni mediche – comunemente dette “cassette medicinali” – da tenere a bordo, che datato 10 marzo 2022 rimpiazza il “vecchio” n. 279/88 poi aggiornato nel 2015.

Il decreto, a firma del Ministro della Salute di concerto con quello delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile è pubblicato sulla GU serie generale n. 108 del 10 maggio: merita attenzione specifica e lettura analitica essendo tra l’altro attuativo della Direttiva UE 2019/1834 per cui ha valenza per tutte le bandiere europee. Con il nuovo provvedimento si aggiornano le dotazioni di medicinali e altro materiale sanitario, ivi compresi i presidi salvavita per le navi, con il fine esplicito di salvaguardare la sicurezza e la salute sia del personale marittimo sia dei passeggeri in attuazione degli obiettivi perseguiti dalla menzionata direttiva.

È infine prevista la possibilità di un costante aggiornamento sulla base di nuove disposizioni comunitarie o novità della disciplina sanitaria attinente il soccorso.
Passando al testo, osserviamo che esso si rivolge a tutte le unità marittime comprendendo quelle da traffico, pesca e diporto che devono attenersi alle istruzioni impartite in allegato 1 ed avere in dotazione i medicinali, le attrezzature mediche e gli antidoti indicati nelle tabelle in allegato 2. Il 3° allegato disciplina invece i controlli e relative modalità.

Per ciò che attiene le tabelle annesse al decreto e che indicano la quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le unità, notiamo che sostanzialmente solo la A e la D riguardano il diporto.

La tabella A si applica alle imbarcazioni e navi da diporto che esercitano la navigazione senza alcun limite con personale imbarcato e impiegate in attività di noleggio ex artt. 2 e 47 e segg. del Codice della nautica. A bordo di queste unità deve esser poi tenuto un apposito registro generale di carico e scarico dei farmaci.

Va inoltre tenuto un registro delle attrezzature mediche in cui saranno riportati presenza, stato ed eventuale scadenza dei materiali.

Rimanendo nel diporto commerciale è precisato che per le unità impiegate in diving valgono le indicazioni di cui all’art. 90 del DM 146/08 recante il Regolamento di attuazione del Codice della nautica. Per la locazione e altre tipologie di esercizio commerciale varrà la tabella A per cui, alla fine, l’unica categoria con esigenze superiori è costituita da quella del noleggio. Possiamo osservare che la disposizione non varrà per il noleggio occasionale di cui all’art. 49 bis del Codice della nautica essendo tale speciale tipo estraneo ai sensi della legge dal diporto commerciale. La tabella D, alquanto semplificata, è invece destinata alle imbarcazioni e navi da diporto non ricomprese tra quelle già indicate in Tabella A e quindi dedicate alla navigazione sportiva e ricreativa ad uso personale – compreso il noleggio occasionale – che poi rappresentano nei fatti la grande maggioranza.

Il nuovo decreto detta anche prescrizioni e disposizioni generali: evidenziamo tra l’altro che la prescrizione di farmaci può essere stilata sia da un medico di fiducia del proprietario/armatore dell’unità sia da un medico degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera – USMAF del Ministero della salute presenti nei principali porti su tutto il territorio nazionale. Dette prescrizioni saranno redatte a norma di legge in relazione al tipo di farmaco o di articolo o presidio medico-chirurgico necessario.

Le Tabelle allegate al decreto indicano le dotazioni minime che devono essere garantite a bordo. Tuttavia, il quantitativo indicato di medicinali, attrezzature mediche e antidoti, in quanto dotazione minima, potrebbe risultare non sempre sufficiente in relazione al numero delle persone presenti a bordo della nave, all’attività svolta da questa, al viaggio e alle possibili emergenze cui l’unità può andare incontro in ragione della sua specifica attività, delle destinazioni nonché di eventi naturali o provocati dall’uomo. Quanto sopra con particolare e maggiore rilevanza in base al numero di persone imbarcate e alla distanza tra gli scali programmati. Per tali motivi e necessariamente, la quantità e le scorte saranno proporzionate in modo da soddisfare tutte le necessità ipotizzabili durante il viaggio tenendo conto dei porti e degli scali dove il rifornimento possa essere agevole. Persiste poi l’obbligo, previsto dalla vigente normativa, di detenere tra le dotazioni di bordo i farmaci e quant’altro necessario in occasione del trasporto di materiali e sostanze pericolose, a seguito di una accurata e puntuale analisi del rischio, seguendo le prescrizioni del Medical First Aid Guide (MFAG).

I controlli delle dotazioni del materiale sanitario di bordo sulle unità sotto le 200 tonnellate di stazza lorda che siano tenute a essere provviste di medicinali, attrezzature mediche e antidoti di cui alla Tabella A sono effettuati dall’Autorità marittima, insieme con l’Autorità sanitaria marittima, con periodicità annuale.
Per le unità tenute alla Tabella D, i controlli sono effettuati dall’Autorità marittima in occasione delle verifiche delle altre dotazioni di bordo, con le modalità e le tempistiche stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza.

È consentita la detenzione di farmaci costituiti da molecole analoghe a quelle indicate (farmaci equivalenti) a parità di quantitativi sovrapponibili e con identiche indicazioni terapeutiche, nonché di strumenti, dispositivi e articoli sanitari analoghi a quelli prescritti, salvo diversa indicazione da parte degli Uffici di sanità marittima, aerea o di frontiera del Ministero della salute in sede di controllo periodico o occasionale.

Concludendo, siamo di fronte ad un provvedimento piuttosto complesso esteso su ben 20 pagine di Gazzetta Ufficiale per cui se ne consiglia una attenta lettura specie per ciò che attiene le tabelle delle dotazioni e ciò naturalmente al fine di non incorrere in antipatici errori di valutazione e seguenti sanzioni.

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