L’odierna materia, piuttosto tecnica ma comunque stimolante è esplicitamente trattata nell’art. 16 del codice. Questo articolo, inserito con la riforma di cui al d. legislativo n. 229/2017 non è stato oggetto di una ulteriore rivisitazione con quella “integrativa” del 2020. In effetti si tocca uno degli aspetti salienti della riforma della nautica avviata col Codice nel 2005 poiché è ben noto che il leasing ha costituito e costituisce uno dei fondamentali motori di sviluppo della nautica essendo una formula di acquisto/utilizzazione delle unità che trova evidente favore in virtù dei precisi vantaggi finanziari, fiscali ed operativi che offre. Piace inoltre rammentare che il Codice della nautica è stato il primo testo normativo nel nostro paese che abbia trattato in modo esplicito di questo contratto arcinoto e molto utilizzato ma considerato ancora innominato. In breve ricordiamo che il leasing, o locazione finanziaria, è un contratto atipico disciplinato in varie e frammentarie fonti normative sia di tipo ordinario sia di natura regionale e secondaria. La sua definizione più recente risale alla legge 124 del 2017. L’articolato panorama normativo riflette la complessità della disciplina che può essere applicata in diversi settori, determinando un intreccio di norme regolatrici. In questa sede ci limitiamo ad analizzare i profili attinenti all’iscrizione delle unità acquisite con tale strumento.

Leggi tutto l'articolo Abbonati

Questo articolo è disponibile solo per gli abbonati.