Nel nostro Paese, si sa, l’aspetto fiscale di ogni vicenda diventa preminente ai fini delle scelte operate dall’utenza. Nel caso di specie, anche per far chiarezza in una situazione che più intricata non si può occorre partire da fonti ufficiali per cui ci riferiremo a una risposta a interpello da parte dell’AE (21/05/21 n. 360). Un marina resort incluso nell’apposita classificazione regionale riteneva di aver diritto ad applicare l’aliquota IVA ridotta al 10{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} in quanto “struttura ricettiva all’aria aperta”, equiparata ex lege. Peraltro, il d.l. 14 agosto 2020, n. 104, conv. dalla l. 126/2020, ha modificato la definizione di marina resort, limitando la sosta e il pernottamento ai soli “diportisti” ed escludendo i servizi resi nell’ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento. Con un classico colpo di scena all’italiana, la “legge di stabilità” 2021 ha rimodificato la normativa rendendo nuovamente possibile applicare l’aliquota agevolata per «i servizi resi nell’ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento», eliminando la limitazione inserita.

Scarica Nautica Digital

Questo articolo è disponibile solo per gli abbonati.