Proseguendo nell’analisi del Codice della nautica nel suo testo riformato, dobbiamo compiere un balzo dall’art. 3 al 14. In effetti del corposo e complesso Capo II del Codice, dedicato alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto rimane solo l’art. 14 poiché i rimanenti da 4 a 13 sono stati abrogati nel 2016 con il d. legislativo n. 5 che ha dato attuazione alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua. Su tale complesso intervento dell’UE abbiamo tracciato un agile sunto a suo tempo ma si avverte l’opportunità di tornare in argomento, forti dell’esperienza accumulata nei cinque anni di vigenza e magari con l’ausilio di soggetti che operano materialmente sul campo. Ciò che preme comunque mettere in evidenza è che la direttiva del 2013 - recepita dal menzionato decreto leg.vo 5/16 - ha abrogato e sostituito dopo circa un ventennio di applicazione quella 94/25/CE (già modificata dalla 2003/44/CE) che rivoluzionò profondamente le modalità di costruzione delle unità da diporto conducendo tra l’altro all’insopprimibile necessità di emanare nel 2005 l’autonomo codice per il settore. Certo, ormai la normativa europea ha avuto il sopravvento e il codice deve essere letto in parallelo con il d. leg.vo 5/2016 e con le direttive recepite di cui oltre al testo vero e proprio non sono da trascurare anche i vari considerando preliminari poiché da essi si desume il fine ed il perché delle scelte del legislatore. Per trattare di nautica in modo adeguato e approfondito non si può prescindere da una conoscenza dell’ormai complesso sistema delle direttive in materia partendo dal 1994.

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