Continuiamo il nostro cammino attraverso la recente riforma del Codice della nautica trattando di un tema introdotto ex novo. Nella sua ultima e rinnovata veste, il codice si dimostra sensibile a vari aspetti importanti che furono del tutto trascurati o presenti solo in bozza nel disegno originale del 2005. Per tale motivo l’attuale fase integrativa in due tranches ha colmato diverse mancanze. Passando all’odierno argomento notiamo che in effetti la nautica rappresenta essenzialmente un’attività ludica, sportiva e ricreativa per la qual cosa è indubbiamente immersa in aspetti sociali legati al benessere psicofisico delle persone ai quali ne seguono altri organizzativi ed economici. Un segno di rinnovamento e di apertura in argomento ci fu fornito nella originaria configurazione ex artt. 39 del Codice e 27 del relativo regolamento dove troviamo per la prima volta la disciplina delle patenti nautiche di categoria C o meglio “abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto” destinata a soggetti affetti da varie patologie che non consentano il rilascio delle patenti di categoria A e B. Alla cat. C si è aggiunta poi nel 2017 con il D. leg.vo 229/17 la cat. D “abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto”.

Leggi tutto l'articolo

Abbonati

Questo articolo è disponibile solo per gli abbonati.