Il 5 maggio 2024 – dopo un periodo di 90 gg. invece dei classici 15 dalla pubblicazione in G.U. – vede l’entrata in vigore del D.M. 13 dicembre 2023 n. 227 del Ministero delle infrastrutture e trasporti con cui è stato modificato e integrato il D.M. n. 121/2005 sui titoli professionali per il diporto.

In effetti non si tratta quindi di un nuovo testo bensì di un restyling piuttosto approfondito del vecchio.

Il mese scorso abbiamo trattato essenzialmente dell’Ufficiale di navigazione di 2^ classe del diporto, sul quale si potrà tracciare un discorso più approfondito in presenza delle norme attuative.

In questa occasione, invece, parleremo per sommi capi delle rimanenti modifiche apportate al decreto originario, cosa che riveste numerosi aspetti di interesse. 

Conseguire uno dei titoli professionali – necessari tra l’altro per espletare l’attività di noleggio – è cosa piuttosto complessa e per tale motivo in Italia il charter, sia pur molto richiesto dal pubblico e logisticamente utile in considerazione della cronica scarsità di ormeggi, non ha avuto lo sviluppo che nei voti si auspicava e che di certo avrebbe potuto conseguire.

Si deve infatti notare che in parecchie legislazioni l’esercizio del charter è consentito a soggetti sostanzialmente muniti della patente nautica magari arricchita con corsi di primo soccorso eccetera e quindi in maniera di certo semplificata rispetto a quanto chiesto nel nostro Paese.

Si noti poi che anche da noi una tale “semplificazione” è possibile, come dimostrato dal “noleggio occasionale” che per il comando non è soggetto agli obblighi di qualifica professionale  di cui al noleggio diportistico propriamente detto.   

Trattando dell’ambito di applicazione, ex art. 1 del DM esso si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all’articolo 3 l. n. 172/03 e al personale che svolge attività lavorativa sulle navi da diporto. Rispetto al vecchio testo ora è aggiunto che si ha eccezione oltre che per le abilitazioni al comando delle navi da diporto ex art. 39 del Codice della nautica anche per il noleggio occasionale di cui all’art. 49 bis stesso testo, inesistente all’epoca del  DM 12/05.

Il seguente art. 2 prevede quale n. 01 l’innovativo Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe di cui si è già trattato. I successivi titoli professionali dall’1 al 3, rispettivamente per coperta e macchina (ufficiale di navigazione del diporto; capitano del diporto; comandante del diporto; ufficiale di macchina del diporto; capitano di macchina del diporto; direttore di macchina del diporto) sono rimasti immutati rispetto al 2005.  

Le novità

Notiamo che, grazie alle innovazioni, ci si allinea a livello internazionale sui Titoli STCW, conformi alla Convenzione Internazionale sugli Standard di Addestramento, Certificazione e Tenuta della Guardia per i marittimi, modificando i limiti di abilitazione in rapporto alla stazza delle unità. Vengono poi modificati i requisiti per ottenere i certificati, lo svolgimento dell’addestramento e i requisiti per i titoli di navigazione di Ufficiale di navigazione, di Capitano del diporto e Ufficiale di macchina.

Passiamo ora ai vari titoli professionali come disciplinati dopo il 5 maggio 2024. Trattiamo innanzitutto   dei rapporti tra titoli professionali marittimi mercantili “classici” e quelli del diporto, tra i quali esiste una certa permeabilità.

 Il nuovo  art. 13 prevede le seguenti equivalenze: 1) ufficiale di coperta = certificato di ufficiale di navigazione del diporto; 2) primo ufficiale di coperta = certificato di capitano del diporto; 3) primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT e di comandante = certificato di comandante del diporto; 4) ufficiale di macchina = certificato di ufficiale di macchina del diporto; 5) primo ufficiale di macchina  = certificato di capitano di macchina del diporto; 6) direttore di macchina = certificato di direttore di macchina del diporto.

Il nuovo testo

Il nuovo testo, a parte il già menzionato Ufficiale di 2^ classe, conserva l’originaria divisione in 6 titoli distinti secondo la tradizione voluta dal Codice della navigazione tra macchina e coperta. Essi sono:

1) L’ufficiale di navigazione del diporto  che può imbarcare:  a) in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo, su navi da diporto anche adibite al noleggio; b) su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di stazza fino a 3000 GT  e in qualità di comandante di navi da diporto anche adibite al noleggio, ovvero di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza inferiore a 500 GT;  c) in qualità di comandante di imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio. I requisiti per accedere alla qualifica sono previsti all’art. 5 del DM cui si rinvia.

Innovazione importante ai fini agevolativi di ingresso nella professione consiste nella possibilità di svolgere un periodo di addestramento a bordo con la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto, risultante nel libretto di addestramento di cui all’articolo 4, comma 1-bis, con la durata di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

In effetti dare la possibilità di svolgere il tirocinio anche su unità oltre i 15 m consente maggiori possibilità vista la carenza sulle nostre coste di unità di grandi dimensioni e in genere di navi da diporto.

2) Capitano del diporto che può imbarcare: a) in qualità di primo ufficiale di coperta su navi da diporto, anche adibite al noleggio, o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, senza alcun limite di stazza; b) in qualità di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza non superiore a 3000 GT. I requisiti per accedere alla qualifica sono previsti all’art. 6 del DM. Per i programmi d’esame occorre attendere apposito decreto.

Attestato del corso di formazione

Si specifica poi che se l’interessato non è in possesso dell’attestato del corso di formazione all’utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System – ECDIS) – livello operativo o del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di capitano del diporto è rilasciato con l’annotazione della limitazione all’imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi.

3)  Comandante del diporto che può imbarcare in qualità di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, senza alcun limite di stazza. I requisiti per accedere alla qualifica sono previsti all’art. 6 del DM.

Se l’interessato non è in possesso dell’attestato del corso di formazione all’utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System – ECDIS) – livello operativo o del certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di comandante del diporto è rilasciato con l’annotazione della limitazione all’imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi.

Notiamo comunque che per il conseguimento del titolo, occorre aver completato un periodo di navigazione di 24 mesi in qualità di primo ufficiale di coperta a bordo di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza superiore a 500 GT. 

Ciò penalizza concretamente chi ha conseguito un titolo in Italia in quanto nel nostro Paese le navi superiori a 500 GT sono in numero esiguo e quindi non si può pensare che in pratica la disposizione potrà trovare effettiva applicazione.

I menzionati titoli valgono per il comando e mansioni su unità a motore, ragion per cui l’art. 8 prevede che per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di propulsione velica è necessaria la specializzazione «vela» che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico svolto in conformità a quanto previsto per il conseguimento dell’abilitazione alla navigazione a vela per le patenti nautiche di cui al Codice della nautica.  

La prova teorica è svolta in base ai programmi stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  La prova pratica di navigazione a vela si svolge innanzi alla commissione d’esame integrata da un istruttore velico designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.  La specializzazione è annotata sul Certificato. Infine, è previsto che coloro che sono in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela conseguono senza esami la specializzazione di cui sopra.

Sezione macchina

Passando alla sezione macchina. I titoli sono sempre tre: 1)Ufficiale di macchina del diporto; 2) Capitano di macchina del diporto 3) Direttore di macchina del diporto. Per le competenze e modalità di conseguimento per motivi di spazio, in attesa di apposito intervento si rinvia agli artt.  10–12 del regolamento.

Per il rinnovo periodico dei Certificati dell’Ufficiale di navigazione del diporto e del Capitano del diporto (art. 12 bis) sono considerate come ‘equivalenti al servizio di navigazione’ alcune diverse occupazioni – come pilota del porto, ormeggiatore, ispettore di organismi di classifica, impiego presso i cantieri navali per l’effettuazione di prove tecniche di navigazione e trasferimenti delle unità da diporto – se svolte per almeno 24 mesi nei cinque anni di validità del certificato.

4) L’ art. 3 statuisce che il suddetto personale marittimo (eccettuato l’Ufficiale di navigazione di 2^ classe) deve essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria e pertanto destinato alla navigazione internazionale e sottoposto ai dettami   della convenzione STCW 78/95 cui l’Italia ha aderito con l. 739/85. In conseguenza ad esso si applicano le disposizioni dell’art. 113 e segg. del cod. nav. sulla gente di mare.       

A similitudine di quanto operato per i tradizionali titoli di lungo corso, gli artt. 4 e 9 prevedono le qualifiche di allievo ufficiale di navigazione del diporto e allievo ufficiale di macchina del diporto. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti: a) aver compiuto i 16 anni di età; b) aver assolto l’obbligo di istruzione oppure essere in possesso di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane; c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

Con innovazione rispetto al vecchio testo, al momento dell’imbarco, il comandante rilascia all’allievo ufficiale di navigazione del diporto un libretto di addestramento conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in cui è riportato l’addestramento a bordo, effettuato sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta delegato.

Vediamo realizzato il binomio informazione (che è conoscenza e meno rischi) / sicurezza che discende dall’applicazione delle massime teoriche e di esperienza acquisite nell’esercizio della navigazione. Ci saranno di certo ricadute positive sul versante della  prevenzione degli incidenti in mare  e in generale della security, che costituisce oggi più che mai un’esigenza imprescindibile alla quale la civiltà del terzo millennio deve tendere.