La possibilità dell’utilizzo commerciale dei natanti è cosa certa dall’uscita del Codice della nautica il cui art. 2 dedicato all’argomento tratta delle “unità” non limitando quindi l’ipotesi alle imbarcazioni e navi. Il Regolamento al Codice dedica una nutrita serie di norme (artt. 78 - 91) al tema della sicurezza delle “unità” adibite a noleggio e diving con specifici allegati (VI e VII) per i modelli di certificati di idoneità al noleggio. L’art. 27 del Codice in origine prevedeva che alla disciplina dei natanti in uso commerciale provvedessero le Ordinanze delle locali autorità marittime mentre a seguito della riforma del 2017 si è statuito che vi fosse una normativa a livello nazionale finalmente emanata con il decreto in rassegna. Resta fermo che per eventuali esigenze di carattere locale non previste dal decreto provvedono ancora le ordinanze dell’autorità marittima o della navigazione interna d’intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative. ancoraggio Ciò detto, con il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 01 settembre 2021 pubbl. in GU n. 11 del 15/01/2022 sono stati disciplinati i “requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione di natanti e moto d’acqua ai fini di locazione o noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”. Il decreto forte di 9 articoli e due allegati è di agevole lettura e non presenta particolari problemi interpretativi e di coordinamento che a volte appesantiscono le nostre leggi. Passando all’esame del testo notiamo che lo stesso stabilisce innanzitutto quali siano gli aspetti formali per intraprendere le menzionate attività. Notiamo prima di tutto che in effetti sono enumerati modi di utilizzo commerciale quali locazione/noleggio/diving escludendo la “scuola nautica” e quelli introdotti dalla riforma del Codice della nautica del 2017/2020 e quindi l’assistenza all’ormeggio nell’ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto; l’attività di assistenza e traino e l’esercizio della somministrazione di cibo, bevande e commercio al dettaglio itinerante. C’è da sperare nell’integrazione dell’attuale decreto che non dovrebbe presentare soverchie difficoltà tecniche.

Leggi tutto l'articolo Abbonati

Questo articolo è disponibile solo per gli abbonati.