Nautica On Line – Decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 385 di Nautica Editrice il 1 Lug 2016 Decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 385 Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti dei salvagente sia anulari che a ferro di cavallo, quali mezzi individuali di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto Gazzetta Ufficiale 2.11.1999 n. 257 Il Ministro dei trasporti e della navigazione Visto l’articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232; Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche ed i requisiti dei salvagente sia anulari che a ferro di cavallo, quali mezzi individuali di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l’attuazione della direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttive 88/182/CEE e 94/10/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 17 aprile 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4828 del 27 settembre 1999; Adotta il seguente regolamento Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) “Amministrazione”: il Ministero dei trasporti e della navigazione; b) “unità da diporto”: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto; c) “salvagente anulare”: un mezzo di salvataggio a ciambella a galleggiabilità ottenuta con materiali a galleggiabilità intrinseca che non necessita di alcun intervento, destinato a fornire all’utilizzatore una determinata galleggiabilità; d) “salvagente a ferro di cavallo”: un mezzo di salvataggio avente le estremità libere del cavetto a festoni, in corrispondenza dell’apertura, provviste di dispositivo di aggancio manuale e con caratteristiche di galleggiabilità di cui alla lettera c) del presente articolo. Art. 2 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai seguenti mezzi individuali di salvataggio, e relativi accessori, destinati esclusivamente alle unità da diporto: a) salvagente anulari e salvagente a ferro di cavallo; b) luci ad accensione automatica dei salvagente. Art. 3 Requisiti 1. I materiali di cui all’articolo 2, devono essere conformi al prototipo approvato dall’amministrazione. 2. Possono essere utilizzati a bordo delle unità da diporto anche mezzi di salvataggio di tipo approvato per il diporto dall’amministrazione di uno degli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo. Art. 4 Caratteristiche 1. Ogni salvagente, deve: a) essere costruito con tecniche e materiali idonei; b) non essere danneggiato, nella sistemazione a bordo, da oscillazioni di temperature comprese fra -30(gradi)C e + 65(gradi) C; c) se durante l’impiego viene immerso in mare, funzionare in acqua a temperature fra -1(grado) C e + 30(gradi) C; d) essere resistente alla decomposizione e alla corrosione e non essere impropriamente attaccato dall’acqua di mare nè dagli oli combustibili e dai funghi; e) resistere al deterioramento causato dall’esposizione ai raggi solari; f) essere di colore molto visibile per agevolare la localizzazione; g) essere capace di operare in modo soddisfacente in acqua; h) avere dimensioni esterne non superiori agli 800 millimetri e interne non inferiori ai 340 millimetri; i) essere costruito con materiale per sua natura galleggiante con esclusione del giunco, avanzi o ritagli di sughero, sughero granulato, qualsiasi altro materiale granulato sciolto o formato di compartimenti di aria che richiedano il gonfiaggio; l) essere in grado di sostenere una massa di ferro di 14,5 chilogrammi immerso in acqua dolce per la durata di 24 ore; m) non seguitare a bruciare o a fondere dopo un’esposizione totale alla fiamma della durata di 2 secondi; n) essere costruito in modo da resistere a una caduta in acqua da un’altezza di 10 m senza menomare la propria funzionalità di impiego nè quella dei componenti ad esso collegati; o) avere un peso non minore di 2,5 chilogrammi; p) essere dotato di sagola di appiglio avente diametro non minore di 9,5 mm e lunghezza non minore di 4 volte il diametro esterno del salvagente stesso; tale sagola deve essere fissata in 4 punti equidistanti intorno alla circonferenza esterna del galleggiante, così da formare 4 festoni uguali; q) essere dotato di quattro strisce retroriflettenti larghe 5 centimetri, sistemate in quattro punti diametralmente opposti attorno al toro costituente il salvagente. 2. Le luci ad accensione automatica, di cui alla lettera b) dell’articolo 2, devono: a) essere in grado di restare accese in acqua; b) essere in grado di illuminare con luce continua, di intensità luminosa non inferiore a due candele, tutte le direzioni dell’emisfero superiore, oppure di lampeggiare, con lampi intermittenti, ad una frequenza di almeno 50 lampi al minuto, con intensità luminosa di pari efficienza; c) essere dotati di una fonte di energia elettrica in grado di soddisfare per un periodo di almeno 2 ore le disposizioni di cui alla lettera b); d) essere in grado di resistere alla prova di caduta di cui alla lettera n) del comma 1. 3. Le cime galleggianti dei salvagente prescritte dalle lettere b) e c) del comma 2, dell’articolo 20 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, devono: a) essere non attorcigliabili; b) avere un diametro non minore di 8 millimetri; c) resistere a un carico di rottura non minore di 4 KN; d) avere una lunghezza non minore di 30 metri. Art. 5 Marcatura 1. Ogni salvagente e ogni relativa luce ad accensione automatica devono essere marcati in modo indelebile e leggibile con: a) nome e sede del fabbricante e dell’eventuale importatore; b) nome o sigla del modello; c) data di fabbricazione; d) estremi dell’atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo. Art. 6 Norme transitorie 1. I salvagente e le luci ad accensione automatica di tipo approvato dall’amministrazione italiana e da quella di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di uno Stato firmatario dell’accordo sullo Spazio economico europeo, in conformità alla convenzione internazionale SOLAS ’74, e successivi emendamenti, e marcate con data di produzione e collaudo anteriore all’entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unità da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione. 2. I salvagente conformi ai decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3 dicembre 1981, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unità da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione, per cattivo stato di conservazione. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai salvagente dotati almeno di luci ad accensione automatica e di strisce retroriflettenti. Art. 7 Norme finali 1. Sono abrogati i decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3 dicembre 1981, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, n. 133 del 16 maggio 1978 e n. 39 del 10 febbraio 1982. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 settembre 1999 Il Ministro: Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 356 Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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