Nautica On Line – Decreto legge 20 settembre 1995 n. 397 di Nautica Editrice il 1 Lug 2016 Decreto legge 20 settembre 1995 n. 397 Disposizioni urgenti per la nautica da diporto Gazzetta Ufficiale 23.09.95 n. 223 Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni transitorie in materia di potenza dei motori per la nautica da diporto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione; emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizione transitoria 1. Tutti i motori aventi cilindrata non superiore a 1400 cc., se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc., se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc., se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc., se a ciclo diesel, omologati per una potenza non superiore a 55,15 KW o a 75 CV e acquistati nel periodo compreso tra il 21 aprile 1995 e il 22 giugno 1995, ovvero per i quali sia stata presentata, entro quest’ultima data, denuncia di depotenziamento ai sensi dell’articolo 3, comma 10-bis, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, possono essere condotti senza abilitazione fino al 31 ottobre 1995. Art. 2 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 settembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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