Dopo esserci occupati di alcuni argomenti attinenti l’ambiente marino, torniamo al nostro itinerario dedicato al Codice della nautica. Il tema odierno è certamente di vasto interesse ed occupa sostanzialmente l’intero art. 19 riformulato nel 2017 per poi essere rimaneggiato nel 2020 e la cui lettura dovrà essere integrata con quella delle specifiche norme del regolamento di attuazione ancora in fase di elaborazione. Innanzitutto potremo notare che è stata decretata la fine del vecchio sistema basato sui R.I.D. (registri delle imbarcazioni da diporto) che erano tenuti dagli Uffici circondariali marittimi e dalle Capitanerie di Porto col definitivo passaggio all’archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) su chiave nazionale quale unico registro, da ciò deriva anche il cambiamento delle sigle delle unità che ora sono in otto caratteri alfanumerici ma di ciò tratteremo nel commento all’art. 25. A titolo generale possiamo poi rammentare che le imbarcazioni sono le unità da diporto tra i 10 e i 24 metri fuori tutto e rappresentano quindi una categoria di fondamentale importanza nel nostro comparto.

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