Il tema oggetto che mi appresto a trattare appare tra i più complessi ed importanti dello Yachting Law.

In effetti, prima di ottenere l’abilitazione a navigare delle imbarcazioni (unità di lunghezza di omologazione superiore ai 10,00 metri fino a 24,00) e delle navi da diporto, divise ormai in maggiori, minori e storiche (unità comunque oltre i 24,00 metri di lunghezza) occorre procedere alla loro iscrizione negli appositi registri, essendo queste appartenenti ai cosiddetti beni mobili registrati che, notoriamente, conoscono un regime giuridico per molti aspetti simile a quello degli immobili.

Per tale motivo queste unità possono essere oggetto di ipoteca – solo volontaria – e la loro commercializzazione è sottoposta a specifiche formalità e alla trascrizione atta a realizzare la cosiddetta pubblicità navale.

Oltre che nei registri, le formalità varie (compravendita, leasing, dichiarazioni d’armatore, uso commerciale) devono essere annotate sull’apposita licenza di navigazione che, oltre a costituire il documento abilitativo alla navigazione, contiene tutte le notizie essenziali sull’unità.

Questo, in estrema sintesi, il cuore dell’istituto dell’iscrizione. Ma per fornire un’adeguata informazione agli attenti lettori sarà necessario entrare nello specifico illustrando i principali passaggi dell’art. 19 del Codice della nautica che, tra l’altro, è stato oggetto di profonda revisione a opera delle riforme del 2017 e del 2020. L’argomento è tecnico e a tratti ostico, tuttavia occorre affrontarlo se si vuole conoscere la materia che è di basilare importanza per i proprietari delle unità iscritte.

Si tenga poi conto del fatto che è altresì possibile iscrivere un natante (unità fino ai 10 m di lunghezza) qualora si voglia poter navigare fuori delle acque territoriali in alto mare o in Paesi che non accettano la navigazione di mezzi privi della bandiera. Osserviamo comunque che l’articolo, come riformulato, apre a varie possibilità di circolazione giuridica delle unità sia italiane sia straniere e anche di quelle autocostruite che stanno guadagnando parecchio interesse.

Per ottenere l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (di seguito ATCN) che ha sostituito gli ormai “vecchi” Rid e RND, il proprietario o l’utilizzatore in locazione finanziaria-leasing (in nome e per conto del proprietario mediante procura con sottoscrizione autenticata) deve presentare allo Sportello telematico del diportista (STED) sia il titolo di proprietà sia la dichiarazione di conformità UE, rilasciata a norma di legge (decreto legislativo 5/2016) da uno dei soggetti indicati nel medesimo decreto, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo.

Nel caso in cui l’unità non sia munita di marcatura CE si può ugualmente procedere producendo un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del sopra menzionato decreto legislativo 5/2016 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 104/2011.

Parimenti sarà possibile ottenere l’iscrizione nell’ATCN di un’unità di propria costruzione, ferma restando l’applicazione delle vigenti disposizioni tributarie. In tale caso, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l’unità presenterà in luogo del titolo di proprietà una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale, oltre ad autocertificare le suddette circostanze e che l’unità da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicherà il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo.

Per le unità provenienti da uno stato UE e marcate CE, ai documenti indicati sarà aggiunto il certificato di cancellazione dal registro di provenienza che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica sopradetta. Nel caso in cui la legislazione del Paese di provenienza non preveda l’iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da specifica dichiarazione del proprietario o del suo legale rappresentante.

Per le unità provenienti dall’ UE non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui sopra è sostituita da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 5/2016 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 104/2011.

Qualora il proprietario o l’utilizzatore in leasing (in nome e per conto del proprietario, sempre munito di procura con sottoscrizione autenticata) di una imbarcazione da diporto iscritta in un registro pubblico di uno Stato UE – o di Stati terzi individuati con modalità stabilite dal regolamento di attuazione del codice – chieda l’iscrizione nell’ATCN, in luogo del titolo di proprietà sarà sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell’autorità straniera competente.

Questa attestazione può avere una validità massima di 6 mesi e dalla stessa deve risultare che è stata avviata la procedura di cancellazione. Infine, dal certificato di cancellazione o dall’attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell’unità.

È altresì prevista l’iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell’area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998. La documentazione tecnica sarà sostituita, come di consueto, da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 5/2016 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 104/2011.

Passando ad altro tema di grande interesse e cioè al diporto commerciale, notiamo che per ottenere l’annotazione dell’utilizzo a fini commerciali nell’ ATCN, come previsto dall’art. 2 del Codice della nautica, il proprietario o l’utilizzatore dell’imbarcazione in leasing dovrà presentare oltre quanto sopra prescritto il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o una dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino l’indicazione delle imprese individuali o società esercenti le attività previste ed elencate nel menzionato art. 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesti la specifica attività di diporto commerciale svolta dall’esercente e che dovrà rientrare tra quelle previste dalla legge italiana.

L’iscrizione nell’ATCN riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione sarà riportata anche sulla licenza di navigazione. Rimane sempre possibile la facoltà di mutare la destinazione dell’imbarcazione passando da utilizzo commerciale a personale.