Proseguendo nel nostro percorso attraverso il Codice della nautica, siamo giunti alla trattazione relativa all’art. 20 riguardante l’iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto, che esamineremo alla luce delle riforme del 2017 e del 2020. L’argomento deve essere trattato avendo ben presenti altri articoli del codice e segnatamente i 15 e 15 bis di cui abbiamo già scritto a suo tempo e che, riguardando l’iscrizione delle unità, rappresentano un antecedente logico essenziale. Notiamo quindi che in simmetria con l’iscrizione si è concretizzato l’allargamento della platea degli interessati anche agli utilizzatori a titolo di leasing. L’iscrizione provvisoria nel testo ante riforma era riservata alle sole imbarcazioni mentre è ora possibile anche per le navi da diporto: in sostanza è consentita l’immatricolazione di imbarcazioni/navi - per un massimo di 6 mesi - con la presentazione della fattura di acquisto, nelle more del perfezionamento e registrazione del titolo di proprietà e con attestazione provvisoria di stazza, rilasciata dal registro estero di provenienza, in luogo del certificato di stazza. All’epoca dell’uscita del Codice della nautica, nell’ormai lontano 2005, si parlò dell’iscrizione provvisoria come di una importante scelta innovativa che avrebbe di molto agevolato il mercato della nautica ma, nella realtà non è c’è stato un apprezzabile successo nella prassi commerciale, probabilmente anche a causa della complessità dell’iter burocratico correlato a codesta “semplificazione” e di cui si darà contezza tra qualche riga. Passando all’analisi del testo di legge notiamo che il proprietario o l’utilizzatore in leasing - in nome e per conto del proprietario e munito di procura con firma autenticata - di imbarcazione o nave da diporto può chiedere, in caso di prima immissione in servizio, l’assegnazione del numero di immatricolazione, presentando apposita domanda allo Sportello telematico del diportista (STED).

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