Aggiornamento: Marzo 2010

Il codice della nautica rinvia la misurazione della lunghezza delle unità da diporto agli standard armonizzati. La lunghezza effettiva (Over All), risultante dalla documentazione rilasciata dal costruttore, è annotata sulla licenza di navigazione dell’unità. In passato tale parametro aveva una particolare rilevanza, in quanto su di esso veniva calcolata la tassa di stazionamento. Ma ora, con la soppressione di quel tributo, ha perduto quella fiscalità che l’aveva caratterizzato.Esso comunque rappresenta un particolare requisito ai fini dell’obbligatorietà – o meno – dell’iscrizione nei registri (è obbligatoria quando l’unità sia a vela che a motore supera i 10 metri) nonché come parametro di riferimento per l’applicazione delle tariffe di ormeggio nelle strutture ricettive della nautica (porti, approdi turisti e punti di ormeggio).

Con il rinvio alla normativa armonizzata sono stati unificati i parametri di riferimento mettendo in condizione i costruttori e gli organismi tecnici di operare con omogeneità, secondo le norme EN e ISO cioè a livello comunitario e internazionale.

In proposito si evidenzia che la norma standard EN/ISO/DIS 8666 Small Craft Principal Data, oltre a fornire gli elementi di definizione della lunghezza dello scafo, traccia anche gli schemi grafici necessari alla comprensione univoca. La norma in esame, la possiamo così riassumere: tutto ciò che è strutturale fa parte della lunghezza dello scafo, ciò che è smontabile o aggiunto con bullonature (come appendici, piattaforme, ecc.) non va considerato.