La materia riguardante l’iscrizione delle navi esclusivamente destinate al noleggio per finalità turistiche è esplicitamente trattata nell’art. 15 ter del codice di nuova formulazione. Questo articolo, inserito con la riforma del 2017 è stato poi oggetto di una ulteriore rivisitazione con quella “integrativa” del 2020. Le navi in titolo in effetti “nacquero” nel nostro ordinamento già prima dell’emanazione del Codice essendo previste nell’art. 3 della l. 172/03 che ha dato la delega al Governo per la sua emanazione. Trattasi in effetti di navi da diporto per cui partiamo dai 24 metri di lunghezza ma con un limite massimo di 1000 Tsl: la previsione è quindi destinata sia alle navi da diporto maggiori sia alle minori a patto che siano destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche in viaggi internazionali. Per esse, logicamente volte a crociere di lusso, vige il limite dei 12 passeggeri per non farle rientrare nella categoria delle navi passeggeri, evitando così possibili situazioni concorrenziali. La sicurezza è garantita da un regolamento specifico (DM 4 aprile 2005, n. 95 Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche) decisamente più dettagliato rispetto a quanto previsto per la sicurezza delle unità adibite a noleggio nell’ambito del Regolamento al codice di cui al noto DM 146/08. Il comando di questi mezzi dovrà comunque essere affidato a personale professionale munito degli appositi titoli per il diporto di cui all’apposito DM 121/05. Il personale di bordo dovrà appartenere alla Gente di mare e difatti è previsto l’apposito ruolino d’equipaggio.

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