L’assetto normativo dei porti turistici è caratterizzato da una forte frammentazione che ne ha compromesso un lineare sviluppo, la comprensione e l’applicazione. Risalendo nel tempo notiamo che la legge base sul diporto n. 50/71 non trattava l’argomento, che all’epoca era privo di una specifica disciplina.

A fronte di crescenti richieste, nel silenzio del legislatore, si provvide una prima embrionale regolamentazione a mezzo di circolari dell’allora Ministero della Marina mercantile: menzioniamo per importanza le Mannironi e Gioia, rispettivamente del 28 Luglio 1970 e 24 maggio 1975 che presero nome dai ministri che le firmarono.   

Si trattava di istruzioni agli uffici periferici attinenti al rilascio delle concessioni per l’edificazione dei porti turistici non prive tra l’altro di elementi attinenti alla gestione degli stessi compreso il transito e la tutela ambientale. Si prevedeva che gli “approdi turistici” fossero dotati di impianti completi capaci di offrire oltre che asilo, possibilità di manutenzione e riparazione alle unità, oltre che sosta e ristoro ai diportisti in transito cui era riservata una quota di posti barca attestata sul 10%.

 

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Comunque si creò la distinzione tra gli “approdi” per il diporto o punti d’ormeggio e i porti propriamente intesi, avvicinando la loro  configurazione al concetto di stazione di servizio/parcheggio a lungo termine attrezzato. Chiaro però che un tema di tale rilievo economico/sociale – che avrebbe avuto in breve un trascinante sviluppo – non potesse esaurirsi con semplici circolari che, tra l’altro, per loro natura, oltre ad avere un discutibile effetto dispositivo non potevano discostarsi in modo assoluto dalla falsariga del Codice della navigazione, suo regolamento, oltre vari e risalenti Regi Decreti.  

Uscita la cosiddetta legge portuale n. 84/94 che incluse esplicitamente tra i porti quelli con finalità turistica,  fu emanato il  d.P.R. 509/97,  primo testo dedicato alle procedure per ottenere le concessioni demaniali  per i porti turistici: con ciò si riconobbe  in modo non equivoco ai privati la possibilità di ottenere concessioni demaniali per la realizzazione di strutture portuali propriamente diportistiche.  L’art. 2 riveste particolare importanza poiché fissa descrizioni applicative dei nostri approdi che fanno stato in modo incontrovertibile espletando funzione definitoria in ambito legislativo.

 

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Ciò detto, si intende per:

a) “porto turistico”, il complesso delle strutture amovibili e inamovibili realizzate a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto e il diportista, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;

b) “approdo turistico”, la porzione di porti polifunzionali (commerciali, industriali, pescherecci etc.)  destinata a servire la nautica e il diportista, anche mediante l’espletamento di servizi complementari;

c) “punti d’ormeggio”, aree demaniali e specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

Risparmiando ai lettori uno slalom gigante – sino allo sfinimento – tra norme programmatiche, devoluzioni alle regioni ed enti locali, plurime pronunce dei Tar e Consiglio di Stato oltre che della giurisprudenza ordinaria nazionale ed europea eccetera, giungiamo al 2005, anno del Codice della nautica. Sarebbe stata l’occasione giusta per trattare in modo organico del nostro argomento ma, come avvenne nel 1971 con la l. 50, il Codice e il relativo regolamento ignorarono semplicemente il tema.

Occorre attendere le due riforme del 2017 – 2020 perché si evocasse finalmente, sia pur in modo episodico e in pochi articoli, la portualità turistica nel Codice: nell’ambito del Titolo III “Disposizioni speciali sui contratti di utilizzazione delle unità da diporto e sulla mediazione” è stato così introdotto l’apposito capo II-quater in cui si tratta delle “Strutture dedicate alla nautica da diporto”. Nel nuovo capo appare di fondamentale importanza l’art. 49 dedicato al transito.

 

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Il transito

La disciplina è particolareggiata e tra l’altro dedica specifica attenzione a un argomento importante quale la tutela dei diritti dei portatori di handicap. Per tale aspetto è doveroso un richiamo all’art. 2 bis del codice dedicato alla “nautica sociale” per il quale   si prevedono agevolazioni a favore delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 l. 104/1992 o con disturbi psicologici, dell’apprendimento o della personalità.

La stessa norma prevede che il regolamento di attuazione al codice stabilisca eventuali facilitazioni per l’ormeggio delle unità in transito e per la fornitura dei servizi in banchina, cosa in effetti per diversi aspetti già implementata dall’art. 49 nonies in discorso.

La riserva di ormeggi per le barche in transito nelle strutture – funzionale allo sviluppo del turismo nautico itinerante e comunque non stanziale  – non rappresenta una novità,  essendo già prevista nella misura del 10% degli ormeggi da una serie di circolari ministeriali a partire dagli anni ’70 del secolo scorso,  tra cui quella del 23 settembre 2009: notiamo però che, al di là delle buone intenzioni manifestate, in carenza di un adeguato strumento normativo,  esse venivano in gran parte disattese dai concessionari e prova ne sia il monotono susseguirsi dei richiami e raccomandazioni ministeriali in materia. Se la previsione era contenuta nell’atto di concessione, in caso di violazioni si poteva giungere “teoricamente” alla revoca della concessione stessa per mancato rispetto del titolo a norma dell’art. 47 Codice della navigazione ma nei fatti non si ha notizia di simili provvedimenti.  L’interesse del gestore è infatti quello di assegnare il maggior numero di posti barca in pianta stabile, per cui l’obbligo di riserva è sempre stato visto come un onere cui possibilmente sottrarsi a discapito naturalmente di una condivisa “etica del diporto”.

Ora che la previsione è contenuta nel Codice, il vecchio sistema appare superato  e non si potranno  di certo ignorare le violazioni  anche perché la mancata osservanza comporta in modo esplicito l’applicazione delle specifiche e piuttosto pesanti sanzioni previste per espresso richiamo  dal Codice della navigazione in tema di demanio ex art. 1164 cod. nav.  salvo altre.

Svolte queste necessarie considerazioni introduttive, al fine di dare un’adeguata informazione ai lettori possiamo addentrarci nell’analisi della norma, piuttosto complessa ma la cui conoscenza risulta di fondamentale importanza pratica per chi vuole intraprendere crociere sulle coste del nostro Paese, conscio dei propri diritti.

Si prevede che i concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al menzionato art.  2, del d.P.R. 507/97 – limitatamente alle lettere a) e b), con esclusione quindi della lett. c) “punti d’ormeggio” – debbano riservare permanentemente alle unità da diporto a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all’ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione.

I tratti di banchina saranno riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria, salvo che la permanenza oltre tali termini sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione.  

L’ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 per non più di tre ormeggi nell’arco di ciascun mese.

Per assicurare la trasparenza commerciale e l’informazione dei consumatori, le tariffe e gli orari relativi all’utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio saranno resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.

Posto in modo inequivocabile il principio e sue modalità attuative, si entra nei particolari per cui è stabilito che  nel periodo 15 giugno – 15 settembre, in pratica la cosiddetta alta stagione, il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell’8%  dei posti barca disponibili a prescindere dalle dimensioni dell’approdo:  si è determinato così un calo di disponibilità rispetto alle “vecchie” previsioni che si assestavano al 10% sia pur a mezzo di circolari anche se, come vedremo, la perdita è in parte compensata poiché è prevista una percentuale di posti dedicati ai disabili.  

 Fuori della piena la stagione i limiti sono invece stabiliti in relazione alla dimensione del porto, come segue:

a) fino a 50 posti barca: 2;

b) fino a 100 posti barca: 3;

c) fino a 150 posti barca: 5;

d) fino a 250 posti barca: 10;

e) da 251 a 500 posti barca: 15;

f) da 501 a 750 posti barca: 20;

g) oltre 750 posti barca: 25.

Proseguendo nella lettura, come accennato,  troviamo una disposizione per cui nel periodo 15 giugno – 15 settembre  avremo l’1% del numero degli accosti riservato al transito per natanti e imbarcazioni a vela o a motore condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo mentre negli altri periodi il numero dei posti barca è stabilito come segue in relazione alla capienza dell’approdo:

a) fino a 80 posti barca: 1;

b) fino a 150 posti barca: 2;

c) fino a 300 posti barca: 3;

d) da 300 a 400 posti barca: 4;

e) da 400 a 700 posti barca: 6;

f) oltre 700 posti barca: 8.

Al riguardo, per stabilire chi sia da considerare persona con disabilità direi che ci si debba rifare alla l. 104/92 come del resto indicato nell’art. 2 bis del Codice soprarichiamato.   Sempre in relazione alle situazioni di cui sopra, dovrà essere scelta di preferenza un’area che risulti di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio per disabili deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione a terra con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell’area e deve prevedere sistemi idonei allo specifico attracco, che consentano comodo accesso e uso.

La persona con disabilità che conduce l’unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell’attracco di cui sopra, deve comunicare al gestore dell’ormeggio – via radio o via telefono – la data e l’orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. Resta fermo poi che, in caso di approdi non in concessione, la citata comunicazione sia fatta all’autorità marittima competente.

Oltre a ciò è previsto che, se il posto di attracco riservato alle persone con disabilità non fosse impegnato a tale fine, potrà  essere occupato da altra unità, con l’esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo con le modalità di cui sopra (24 h di anticipo), dovrà essere immediatamente liberato.

Questa modalità è accordata per un giorno e una notte, salvo il caso in cui le condizioni meteorologiche non consentano di riprendere la navigazione. In questo caso l’autorità marittima potrà autorizzare il prolungamento della sosta.

Passando agli aspetti burocratici e applicativi, osserviamo che le richieste e le prenotazioni degli accosti devono essere annotate in un apposito registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall’autorità marittima territorialmente competente.  Inoltre, si evidenzia che, in occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l’esposizione.

Per ciò che riguarda gli approdi che non sono in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, questi sono regolati a mezzo di ordinanza del Capo del circondario marittimo competente.  In essa sarà prevista la riserva per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unità da diporto adibite a noleggio e trasporto.    

Passando alle acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve o oasi naturali attraversati da corsi d’acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall’utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l’autorità o l’ente competente, con proprio atto, determina le modalità attuative e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonché dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda fruizione da parte delle persone con disabilità. Le tariffe relative all’utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.

Infine l’articolo si chiude con la previsione delle sanzioni in caso di inosservanze  che come già accennato non si rifanno al Codice della nautica bensì al Codice della navigazione e, in particolare, all’art. 1164 dello stesso: “Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente relativamente all’uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032, 00 a euro 3.098,00”.

 

Le principali problematiche applicative

 

Tracciato il quadro di riferimento legislativo, appare utile addentrarci sia pur per sommi capi nei problemi applicativi riscontrati basandoci essenzialmente sulle più frequenti segnalazioni dell’utenza. Anzitutto occorre chiarire che quando un diportista ormeggia nel porto si concretizza un contratto che, pur non essendo regolato dal Codice della nautica, possiede ormai una configurazione giuridica delineata in modo piuttosto preciso. Generalmente si intende quale contratto di ormeggio quello con il quale il gestore di porto/approdo turistico cede a un utente, verso corrispettivo, il diritto di stazionare con un’unità da diporto in una determinata porzione dello specchio acqueo (posto barca) da lui tenuto in concessione. Oltre a ciò, l’utente potrà fruire delle strutture (banchine, centri di ristoro, spiaggia, meccanico, ormeggiatori etc.) e delle attrezzature (bitte, anelli, catenarie) e altri servizi strumentali quali il trasporto e lo smaltimento di rifiuti, servizio meteorologico, fornitura di energia e di acqua, allacciamento telefonico, se previsti. Il nostro contratto si rifà essenzialmente al modello della locazione, anche se alcuni studiosi rinvengono importanti assonanze anche con il deposito. Di norma, attesa l’ampia diffusione del contratto, esso si conclude a mezzo dei classici formulari predisposti dal gestore contenenti condizioni sostanzialmente conformi a quanto di norma praticato sul mercato senza discostarsi e/o violare in maniera palese previsioni di legge anche al fine di non cadere nella tipologia delle “clausole vessatorie” che, come tali, potrebbero condurre a impugnative a norma del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206).   In pratica, quindi, il contratto è predisposto dalla società nautica/gestore del porto e sarà recepito “acriticamente” dall’utente senza reali obiezioni/richieste di rinegoziazione stante l’interesse preminente e contingente del diportista ad ottenere celermente il ricovero e le relative prestazioni accessorie.

 

Le più frequenti lamentele dei diportisti

Accade che vi sia stato rifiuto o siano state chieste cifre per l’ingresso in porto/attracco in banchina per il solo imbarco ospiti. Al proposito occorre innanzitutto controllare il regolamento del singolo porto, il quale in effetti è libero di porre oneri all’utenza a patto che siano specificamente previsti in apposito listino prezzi reso pubblico, per cui il soggetto che chiede un servizio sarà libero di accettare o meno. Comunque occorre tenere conto del fatto che, a norma del soprariportato art. 49 nonies,  “L’ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell’arco di ciascun mese”. A questo punto, rimanendo nei limiti di legge di cui sopra, divieti e/o richieste di pagamenti si debbono considerare illegittimi e come tali saranno da denunciare all’autorità marittima che dovrà provvedere a sanzionarli ai sensi del comma 13° del menzionato articolo;

Altra contestazione attiene alla sostanziale differenza di “trattamento” tra zona e zona e spesso tra porti situati a poca distanza: in pratica una babele di comportamenti tra vessazioni e imposizioni varie che conducono a un certo disappunto da parte di chi vorrebbe godere in santa pace un periodo di ferie in mare. Al proposito posso solo raccomandare di partire ben informati sui propri diritti e in questo spero di essere stato utile tracciando il quadro disciplinare del tema avendo cura di programmare la propria crociera tenendo conto dei regolamenti specifici degli approdi che si incontreranno e della effettiva capienza, specie nei periodi di massimo affollamento in cui è facile trovare il “tutto esaurito”.

 

A fronte poi di comportamenti prevaricatori e/o irrispettosi della legge, una volta richiesto il dovuto chiarimento e la fermezza nell’attuare una situazione contraria alla legge da parte del gestore, l’unica sarà rivolgersi all’Autorità marittima per denunciare gli abusi che, come detto, dovranno trovare specifica sanzione.  Il gestore, infatti, in presenza della precisa e inequivocabile disciplina nazionale, non potrà negare l’accesso nei casi previsti a meno che dimostri, registro alla mano, che i limiti previsti dalla legge sono stati raggiunti;

Altri dubbi riguardano l’esistenza dell’obbligo di chiamare “la torre” per ottenere il posto in transito. Al riguardo la risposta non è univoca. In linea di massima, prudenza vuole che sia il caso di effettuare una chiamata con anticipo di 24 ore per avvisare dell’arrivo, anche se la legge non lo richiede in modo esplicito. Tale prudenza potrebbe diventare obbligo nel caso in cui ciò sia previsto dal regolamento dell’approdo. Diverso il caso di unità condotta da disabile o con disabile a bordo poiché, come afferma il sopradetto art. 49 nonies,“La persona diversamente abile che conduce l’unità da diporto o la persona che conduce un’unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell’attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l’ormeggio, via radio o via telefono, la data e l’orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo.

Infine, in caso approdi facenti parte del demanio marittimo non assentiti in concessione, la citata comunicazione dovrà essere fatta dall’autorità marittima competente.

Regolamento-tipo

Per concludere ritengo sia utile riportare di seguito un auspicabile regolamento-tipo attinente al nostro argomento:

Art. 1 – Oggetto. Il presente Regolamento è adottato in ottemperanza dell’art. 49 nonies del Codice della nautica. In conseguenza di ciò, il gestore si obbliga per tutta la durata del transito, a prestare all’Utilizzatore i seguenti servizi: approdo e ormeggio; servizi igienici e sanitari; fornitura di energia elettrica e di acqua potabile secondo disponibilità; servizio di controllo accesso; servizio di videosorveglianza nell’ambito dell’ormeggio; servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Art. 2 – Corrispettivo. L’utilizzo dell’ormeggio, senza fornitura dei servizi di corrente e acqua, è gratuito dalle 9:00 alle 19:00; per la sosta nella fascia oraria dalle 19:00 alle 9:00 il corrispettivo forfettario è invece fissato in euro 15,00 comprensivo di servizi.

Art. 3 – Custodia. L’assegnazione temporanea di un posto barca non implica in alcun caso la presa in custodia dell’unità da diporto ai sensi dell’art. 2051 Codice Civile. L’Utilizzatore ha il dovere di accertarsi che l’imbarcazione si trovi in situazione tale da non cagionare danni alla medesima o a terzi, ed è tenuto ad adottare tempestivamente le manovre e provvedimenti necessari a evitare la degenerazione della situazione, anche in condizioni atmosferiche avverse.

Art. 4 – Regolamento. L’uso dell’approdo e dei servizi, con i connessi diritti ed obblighi, è disciplinato dal Regolamento Interno del porto turistico e dal presente Regolamento, che l’Utilizzatore dichiara di conoscere e accettare. Per l’assegnazione del posto barca in transito è prescritto l’obbligo di preavviso di almeno 24 ore, a mezzo telefono o mail.  I servizi sono garantiti esclusivamente negli orari di apertura della sede nautica dalle ore 9:00 alle 19:00.

Art. 5 – Norme di comportamento e decadenza (risoluzione anticipata). La mancata osservanza delle norme di comportamento contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento Interno, nonché eventuali violazioni di norme d’ordine pubblico da parte dell’Utilizzatore, comportano la sua esclusiva responsabilità. L’Utilizzatore è tenuto inoltre a far rispettare dette norme anche da parte di suoi aventi causa, familiari  ospiti, restando responsabile per eventuali danni causati al sodalizio e a terzi. Ove da parte dell’Utilizzatore vi fossero ripetute inadempienze alle norme del Regolamento, il gestore avrà facoltà di imporre al responsabile, anche temporaneamente, il divieto d’ormeggio della sua unità e/o d’accesso alle strutture, oltre a chiedere il risarcimento dell’eventuale danno subito fino alla decadenza dal diritto all’ormeggio.

Art. 6 – Risarcimento danni. Chiunque, per errata manovra o qualsiasi altra causa, modifichi o danneggi lo stato dell’ormeggio assegnato, sarà tenuto al risarcimento dei danni causati oltre al risarcimento dei costi necessario al ripristino dell’ormeggio (cime spezzate e/o perse, catene e corpi morti trascinati ecc.).

Art. 7 – Responsabilità. Il gestore è sollevato da ogni responsabilità di qualunque natura derivante da eventuali incidenti, anche a causa di forza maggiore, sia in mare sia in terra, nonché da furti o danneggiamenti alle imbarcazioni e relative pertinenze. L’Utilizzatore rinuncia quindi preliminarmente a esercitare qualsiasi azione legale nei confronti del gestore  per il risarcimento dei suddetti danni.

Art. 8 – Assicurazione. Ogni Utilizzatore è tenuto ad assicurare la propria imbarcazione in conformità alle norme vigenti a propria cura e spese, depositando copia dell’assicurazione, di tutti i documenti del Comandante dell’imbarcazione e dell’imbarcazione stessa all’arrivo in banchina. La mancata assicurazione del mezzo è motivo di esclusione dall’assegnazione del posto barca.

Art. 9 – Rinnovo del servizio portuale in transito. L’ormeggio per le unità da diporto in transito è rinnovabile per non più di tre ormeggi nell’arco di ciascun mese salvo casi di forza maggiore.

Art. 11 – Foro competente. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente regolamento sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di ormeggio.