Nella rubrica “Nautica risponde” del numero 655 di Novembre 2016  Roberto Neglia chiarisce i dubbi sulla questione relativa al Canone Speciale RAI applicato alle imbarcazioni in leasing.

In merito all’annosa questione relativa al Canone Speciale RAI applicato alle imbarcazioni in leasing, vi trasmetto alcune considerazioni sul mio caso, che ho inviato anche alla RAI, senza sortire alcun risultato.

In data 26/07/2015, in seguito ad un controllo della Guardia di Finanza sulla mia imbarcazione MAINE 530 ormeggiata presso il porto Gestiport di Senigallia, ho ricevuto un “verbale di costatazione e invito” nel quale si rilevava l’assenza del pagamento del canone RAI.
Per tale ragione, temendo sanzioni accessorie, ho provveduto al pagamento del “Canone Speciale” . L’imbarcazione è intestata a soc. di Leasing e da me utilizzata come privato. In seguito a contatti avuti con la sede RAI di Ancona, venivo dunque informato del fatto che essendo l’imbarcazione intestata a società di Leasing, era automaticamente assoggettata a Canone Speciale.

Approfondendo tale aspetto sul sito Rai.it ho rilevato che: “devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall’ambito familiare o che li impieghino a scopo di lucro diretto o indiretto”.

Appare chiarissimo in tale definizione che il canone è a carico del detentore dell’apparecchio (gli apparecchi sono stati da me acquistati e non dalla società di leasing), ed in secondo luogo che il canone speciale è dovuto solo quando l’uso dell’apparecchio sia a scopo di lucro diretto o indiretto. Il fatto poi che l’imbarcazione sia intestata a soc. di leasing non è a mio avviso assolutamente condizione sufficiente a determinare l’applicazione del canone speciale, a meno che tale imbarcazione non sia utilizzata a scopo di lucro, ad esempio per charter o altre forme di noleggio.

Nel caso di leasing l’utilizzatore è di fatto il detentore del bene e l’uso effettivo dell’apparecchio è esclusivamente privato e familiare, come in una seconda casa e pertanto non ricade nelle casistiche previste dal canone speciale. Altrettanto chiaro è che l’applicazione del canone speciale scatta in base all’uso che si fa dell’apparecchio e non dal semplice possesso dello stesso. A tal proposito la sede RAI di Ancona mi informava del fatto che alla fine del leasing, diventando di fatto e di diritto proprietario dell’imbarcazione, non dovrò più pagare il canone speciale e mi domando dunque cosa cambi nell’uso che io faccio dell’apparecchio radiotelevisivo il giorno prima ed il giorno dopo della fine del leasing.

Il leasing nautico non è altro che un finanziamento per l’acquisto di un’imbarcazione da diporto e quindi tali imbarcazioni, come le seconde case o i camper, non hanno obbligo di pagare un canone, meno che mai speciale. Sempre nel sito della RAI nella parte relativa agli importi differenziati per le diverse categorie di canone speciale si fa riferimento in modo esplicito a “navi di lusso” o ”altre navi”, mai ad imbarcazioni da diporto e dal punto di vista del codice della navigazione tali definizioni denotano differenze sostanziali. Per concludere comunque è chiaro che, al di la di un’analisi letterale dei termini (che comunque ha una sua valenza), lo spirito della norma sia quello di assoggettare al pagamento del canone speciale coloro che dall’uso dell’apparecchio radiotelevisivo traggano un beneficio economico, anche indiretto, derivante dal miglioramento della qualità del servizio e dell’intrattenimento degli avventori dell’esercizio, ricettivo o comunque pubblico, ma non certo coloro che ne fanno un uso privato e familiare.

Per le ragioni sopra esposte, spero in forma esaustiva, ritengo di non dover corrispondere alcun canone ed ho richiesto la restituzione delle somme da me corrisposte per l’anno 2014 e 2015. Ho trasmesso tramite il mio legale una lettera agli uffici competenti della RAI che non hanno ritenuto di fornire alcuna risposta in merito se non continuare a spedire solleciti di pagamento, prima al sottoscritto e poi alla Soc. di Leasing che ho quindi contattato, invitandola a non effettuare alcun pagamento del canone RAI, assumendomi tutte le responsabilità conseguenti a tale scelta. Gradirei infatti da parte delle società di leasing una posizione più decisa in questo senso, mentre noto da tempo un passivo allineamento  all’errata interpretazione che da la RAI delle norme che regolano tale canone, salvo poi girare il pagamento all’utilizzatore così come previsto nel contratto che ci lega. Probabilmente se l’importo restasse a loro carico avrebbero adottato un atteggiamento ben diverso!

Risponde Roberto Neglia

Quella del (preteso) pagamento del canone Rai da parte di imbarcazione private è una storia nota, che si ripete e che con una certa furbizia viene riproposta con ciclicità, soprattutto quando la proprietà è di una società di leasing. Purtroppo se un contribuente commette una svista viene sanzionato, se un finanziere – come quello che le ha contestato il pagamento – non conosce le norme, non fa nulla.
Tuttavia la questione è chiara, come da lei stesso evidenziato in maniera molto professionale. Il presupposto imponitivo del canone è l’utilizzo per finalità commerciali. Nel caso della nautica queste ultime sono ben delineate dal Codice della nautica da diporto e riguardano il noleggio (con equipaggio), la locazione (senza equipaggio) e la scuola nautica.

Diverso è il caso della locazione finanziaria, cioè il leasing. Qui si deve andare a vedere l’uso che dell’unità fa l’utilizzatore. Nel suo caso, come in quello della stragrande maggioranza dei nostri lettori, si tratta di un uso privato per il quale il canone non è dovuto. In questo senso si è espressa anche l’Agenzia nelle Entrate nella guida “Nautica e Fisco” redatta insieme ad Assilea – Associazione italiana leasing e Ucina Confindustria Nautica e pubblicata da quest’ultima.

In questo senso la potrà anche tranquillizzare il parere della stessa Assilea. Circa il comportamento della società finanziaria, lo ritengo corretto poiché è suo dovere informare l’utilizzatore anche in considerazione della responsabilità solidale che li coinvolge. Tenga duro e ci faccia sapere.