Questo mese torniamo nuovamente su un argomento trattato in passato, poiché la nuova classificazione dello yacht broker in Italia ha visto finalmente un suo inquadramento normativo in considerazione delle particolari specialità della professione.

Come noto la figura del mediatore del diporto è regolata dagli articoli 49 ter e quater secondo quanto disciplinato dal decreto attuativo al Codice della Nautica da Diporto entrato in vigore di recente.

Il contenuto del nuovo testo normativo se da una parte ha suscitato un felice accoglimento da parte degli operatori poiché finalmente viene inquadrato lo yacht broker in considerazione delle sue specifiche funzioni relativamente al solo mondo dello yachting, superando la competenza generale del mediatore marittimo, nello stesso tempo risulta meritevole di ulteriore affinamento la fattispecie relativa alla sua effettiva posizione nei confronti delle parti, nonché alla modalità di accesso alla professione. Per chiarezza espositiva riportiamo il testo dell’attuale articolo in vigore, in particolare il 49 ter:

1. È istituita la figura professionale del mediatore del diporto.

2. È mediatore del diporto colui che mette in rela
zione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto.

3. Il mediatore del diporto può svolgere esclusivamente l’attività indicata al comma 2 nonché, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attività connesse o strumentali e svolge la propria attività professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.

4. Il mediatore del diporto non può delegare le funzioni relative all’esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.

5. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto può ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto medesimo.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 49 quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile.

Così come inquadrata, tale figura professionale certamente è caratterizzata dalla sua “terzietà”, in linea quindi con quanto del resto previsto dalla legge sulla mediazione in generale del 1968, ma probabilmente occorrerà chiarire meglio come potrà svolgersi in futuro il rapporto che si instaura con il cantiere costruttore così come previsto al comma numero 5, ed in particolare che cosa intenda il legislatore con tale dicitura: “…o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto medesimo”.

Risulta infatti difficoltosa l’applicazione in concreto di tale dicitura nel momento in cui il mediatore si troverebbe a dover continuare la sua opera ricevendo un nuovo incarico, di tipologia non classificata e quindi evidentemente di generica natura, ma che comunque lo legherebbe a una o a entrambe le parti da un nuovo negozio giuridico, dovendo interagire a sua volta molto probabilmente con altri soggetti terzi.

Possiamo quindi immaginare che per esempio, ma è solo un’ipotesi, il mediatore potrebbe ricevere un successivo incarico dall’acquirente per negoziare separatamente l’acquisto dei motori o altresì ingaggiare l’equipaggio.

In sintesi, la portata dell’attuale norma risulta troppo vaga e suscettibile di interpretazione anche troppo estensiva e, perciò, bisognerà far chiarezza al riguardo. Torneremo su questo argomento nel prossimo numero della rubrica.