MODALITÀ DI PAGAMENTO: (A) Tab. A – Il versamento va effettuato sul c.c.p. intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (ufficio d’iscrizione dell’unità o la sede di esame) con imputazione al CAPO XV CAPITOLO 3570. (B) Legge 255/1991 – Il versamento va effettuato sul c.c.p. della Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato competente (ufficio d’iscrizione dell’unità o sede della visita) con imputazione al CAPO XV – CAPITOLO 2170. (C) Il versamento va effettuato sul c.c.p. della Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato competente (ufficio d’iscrizione dell’unità o sede della visita) con imputazione al CAPO XV – CAPITOLO 3570.
Note: (**) Quanto ai diritti di ammissione agli esami (Euro 12,91 per le imbarcazioni e 64,56 per le navi) la norma è stata abrogata. L’art. 64 del codice prevede che l’ammontare verrà fissato annualmente con decreto del Ministro. Il relativo provvedimento non è stato ancora emanato. a) Per visite alle unità inferiori a 250 TSL l’importo è ridotto al 50% (Euro 25,82). b) Il tributo è dovuto soltanto nei casi di passaggi di proprietà. c) Per il rilascio dell’autorizzazione alla navigazione temporanea va corrisposto anche il tributo il cui importo è determinato dalle singole Regioni.