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SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE, DOTAZIONI E DISTANZE DALLA COSTAAggiornamento: Marzo 2013 Distanze di navigazioneLe unità da diporto (natanti e imbarcazioni) fino al 16.6.1998 venivano costruite e abilitate alla navigazione (entro sei miglia e senza alcun limite) sulla base dei criteri tecnici e la normativa di cui alla legge 50/71 e successive modificazioni. Successivamente a tale data è entrata in vigore la Direttiva europea 94/25 CE, recepita con D.L.vo 436/96, che prevede che tali unità per poter essere commercializzate devono possedere i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva e riportare la marcatura CE. Tale uniformità di regole costruttive consente la libera commercializzazione in tutti i Paesi comunitari sia delle produzioni europee sia per quei produttori extraeuropei che richiedono e ottengono la certificazione e il marchio CE adeguandosi alla qualità richiesta, appunto, dalla normativa comunitaria. I costruttori di unità da diporto dei paesi terzi per commercializzare le unità CE devono tuttavia avere un proprio rappresentante nel territorio comunitario.
Organismi notificatiL'attestazione di qualità del prodotto può essere certificata soltanto dagli organismi notificati che sono autorizzati in ambito comunitario a garantire la rispondenza dei progetti, delle procedure produttive e dei prototipi alla Direttiva suddetta. Gli organismi attualmente riconosciuti dall'Italia sono il RINA, il DNV Italia, l'Istituto Giordano di Bellaria, l'ANCCP (Agenzia Nazionale Certificazioni Componenti e Prodotti), l'Udicer/Nautest di Fiesso d'Artico, la Società Quality and Security e l'Agenzia NAzionale per la Sicurezza ma i costruttori, se vogliono, possono rivolgersi anche agli organismi degli altri paesi dell'Unione Europea e viceversa. A loro volta i costruttori si impegnano a produrre le unità in maniera conforme ai prototipi certificati e sono autorizzati ad apporvi il marchio CE. Attenzione: le unità non CE immatricolate prima del 16 giugno 1998 e munite della licenza di navigazione possono uscire e rientrare tranquillamente sia nei Paesi dell'U.E. sia extra-comunitari. I natanti che durante le vacanze vengono portati fuori dai Paesi comunitari, non essendo prevista per essi alcuna certificazione o documenti che li riconducano alla bandiera, rischiano di non poter rientrare perché senza marchio CE. A tale scopo, all'uscita dall'Italia, sarà opportuno chiedere all'ufficio doganale di certificare che il mezzo nautico si porta al seguito per turismo (con accurata descrizione delle caratteristiche tecniche costruttive). Lo stesso è consigliabile per gli accessori e per il motore, dopo la soppressione del certificato d'uso rilasciato dalle autorità governative. In pratica, tutto ciò che è di nuova costruzione deve essere marcato CE. Tale attestato dovrà essere esibito alla frontiera, al ritorno, altrimenti il mezzo, anche se usato, verrà considerato alla stregua di una nuova importazione da certificare CE e non potrà rientrare. Via terra il problema è di facile soluzione, perché si passa davanti alla dogana, ma via mare è importante non dimenticarlo quando si lascia il porto di casa, dove si è conosciuti e più facilmente possono essere risolti i problemi. Il principio della libera circolazione dei beni è valido all'interno dell'Unione Europea, verso l'esterno, invece, con la Direttiva si è creata di fatto una barriera che, comportando costi, ha anche il compito di scoraggiare l'importazione. Ma torniamo alla Direttiva 94\25\CE come modificata dalla direttiva 2003\44\CE (download) (in materia di rumori e fumi). Con essa sono state individuate le categorie di costruzione che rendono superflui ulteriori esami da parte degli enti tecnici già di classificazione. Ne consegue che l'abilitazione al tipo di navigazione è insito nella categoria di costruzione certificata CE. La nuova normativa comunitaria, improntata alla responsabilizzazione del conduttore dell'unità, prevede quattro categorie di costruzione stabilite in funzione della forza del vento e dell'altezza significativa delle onde che l'unità è idonea ad affrontare. Rientra nella responsabilità dello skipper utilizzare la barca nei limiti della categoria di progettazione assegnata dal costruttore. Quindi, per tutte le unità costruite in base alla legge 50/71 e commercializzate prima del 16.6.98, non cambia nulla. Per esse i limiti di navigazione continuano a rimanere entro 6 miglia e senza alcun limite, con l'unica deroga per quei natanti riconosciuti idonei a navigare fino a 12 miglia dalla costa. Il regolamento di sicurezza prevede i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo per le diverse fasce di navigazione, valide anche per i natanti. Diversa, invece, è la normativa prevista per le imbarcazioni munite di marcatura CE. Ai fini dell'abilitazione alla navigazione si fa riferimento ai requisiti essenziali di sicurezza secondo i quali le unità da diporto sono suddivise in quattro categorie, distinte con le lettere A, B, C e D. Secondo il codice della nautica, le unità con "marchio CE" (natanti e imbarcazioni), possono navigare a qualsiasi distanza dalla costa, purchè nel corso della navigazione vengano rispettati i limiti delle condizioni meteo-marine stabilite per la categoria assegnata dal costruttore. In relazione alla categoria di appartenenza le unità della categoria A possono navigare senza alcun limite dalla costa; quelle della categoria B con vento fino a forza 8 (burrasca) e onde di altezza significativa fino a 4 m. (mare agitato); quelle della categoria C con vento fino a forza 6 (vento fresco) e onde di altezza significativa fino a 2 m. (mare molto mosso); quelle della categoria D per la navigazione nelle acque protette, con vento forza 4 (vento moderato) e onde di altezza significativa fino a 0,3 m. (mare poco mosso). Rientra nella responsabilità del conduttore utilizzare l'unità nei limiti della categoria di progettazione raccomandati dal costruttore e riportati nel "manuale del proprietario" che, dopo la riforma, anche i natanti non devono avere più a bordo. Considerato che i requisiti di sicurezza di costruzione sono commisurati alla categoria di progettazione è prudente accertarsi prima di partire delle condizioni meteo-marine, le previsioni nelle successive 12 ore nonchè il tempo necessario per un rapido rientro in porto nei casi di emergenza o di improvviso cambiamento delle condizioni meteorologiche. Va notato che nello spirito della nuova legge anche i natanti possono navigare a qualsiasi distanza dalla costa nel rispetto delle condizioni meteo-marine stabilite per ciascuna categoria. Ma sulla questione della navigazione dei natanti fuori delle acque territoriali, è necessario fare alcune considerazioni di diritto internazionale. Al riguardo, si sottolinea che l'allontanamento oltre le 12 miglia dalla costa costituisce una violazione ai principi del "genuine link" stabilito dalla convenzione internazionale delle Nazioni Unite, sul diritto del mare di Montego Bay del 1982, recepita dall'Italia con legge n. 689 del 1994, secondo i quali per le unità, di qualsiasi specie e tonnellaggio, in navigazione nell'alto mare (fuori delle acque territoriali nazionali e comunitarie) deve esistere uno stretto legame tra la nave e la bandiera dello Stato di appartenenza, comprovato dai documenti di bordo. I natanti, com'è noto, essendo unità non iscritte nei registri non sono muniti di alcun documento che ne identifichi la nazionalità, venendo così a mancare il requisito di collegamento con la bandiera. Non bisogna dimenticare che nell'alto mare la polizia della navigazione è esercitata dalle navi militari dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione le quali possono procedere, qualora ne ricorrano le circostanze, anche ad inchiesta di bandiera e al sequestro dei mezzi nautici.
Sicurezza della navigazioneRicordiamo che le dotazioni e le attrezzature di sicurezza da tenere a bordo non sono più legate all'abilitazione dell'unità, ma alla distanza dalla costa in cui si svolge la navigazione. Uno dei principi da non dimenticare è che la sicurezza della navigazione inizia in banchina prima della partenza. Rientra nella responsabilità del conduttore avere a bordo le dotazioni necessarie per affrontare la navigazione programmata. Nella fascia dei 300 metri dalla costa, le unità da diporto (anche se imbarcazione) possono navigare senza dotazioni di sicurezza, poi, man mano che ci si allontana i mezzi di salvataggio e le attrezzature di sicurezza aumentano in relazione alla distanza dalla costa. Ai fini della tutela delle attività ricreative che si svolgono lungo le spiagge, nella fascia costiera dei 1.000 metri dalla costa la velocità delle unità da diporto è limitata a 10 nodi.
Dotazioni di sicurezza per le diverse fasce di navigazioneEcco i mezzi e le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo, ponendo in evidenza che i remi, l'ancora, i cavi, la gaffa, il mezzo di governo ausiliario, la sassola, ecc. non sono indicati come attrezzi obbligatori ma sono tuttavia indispensabili a bordo: Navigazione nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua:
Navigazione entro 300 metri dalla costa:
Nota: le unità (natanti compresi) di lunghezza superiore a m 7 quando sono all'ancora devono mostrare un pallone nero avente un diametro di 60 cm. Entro un miglio dalla costa: (un miglio corrisponde a m 1.852):
Navigazione entro tre miglia dalla costa:
Navigazione entro 12 miglia dalla costa:
Navigazione entro 50 miglia dalla costa:
Navigazione senza alcun limite:
Requisiti dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezzaI mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza devono rispondere ai requisiti previsti dalle seguenti disposizioni:
Tabella riepilogativa delle dotazioni di sicurezza
Certificato di sicurezzaIl certificato di sicurezza è rilasciato, contestualmente alla licenza di navigazione, all'atto della prima immatricolazione nei registri dal competente dall'ufficio. Per le unità nuove appartenenti alle categorie C e D marcate CE e per quelle costruite in base alla legge 50/1971 abilitate alla navigazione fino a 6 miglia dalla costa, il certificato di sicurezza ha una validità di 10 anni. Per le unità con marcatura CE, delle categorie A e B e per quelle costruite con i criteri della legge 50/1971 la validità del certificato è invece di otto anni. Per entrambe le tipologie di unità le visite periodiche devono essere effettuate ogni 5 anni. |