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a cura dell’Avvocato Andrea Petragnani Ciancarelli

Riprendendo l’analisi dell’argomento già trattato nei numeri precedenti e continuando a prendere spunto anche dai formulari internazionali, non possiamo non prendere in considerazione l’aspetto della responsabilità del cantiere sui lavori da eseguire e le relative garanzie.

Su questo argomento dobbiamo necessariamente fare una panoramica sulla generale responsabilità legale del riparatore navale, e pertanto prendere come riferimento la Ship Repairer’s Legal Liability, acronimo inglese, (SRLL), polizza assicurativa propria del mondo mercantile, che fornisce protezione per gli appaltatori che riparano o modificano la nave di un cliente nel loro cantiere navale, in altre località o in mare.

Tra l’altro tale strumento copre l’assicurato mentre la proprietà del cliente è sotto “Cura, custodia e controllo” dell’assicurato. Naturalmente per altre coperture è necessaria una polizza di responsabilità civile commerciale. Questo strumento assicurativo è rivolto prevalentemente a riparatori di navi e appaltatori che lavorano su componenti di navi.

La tipica polizza SRLL copre pertanto: responsabilità per danni a navi, merci e attrezzature a bordo durante riparazioni o modifiche, durante gli spostamenti da parte del cantiere, prevede altresì un’ampia copertura sulle varie tipologie del lavoro svolto, riconosce eventuali costi di subappalto, nonché fornisce un’ampia copertura sia in materia di sicurezza del lavoro oltre che una specifica protezione antincendio.

È evidente che si tratta di una materia estremamente complessa proprio in ragione delle molteplici attività che un cantiere navale svolge o fa svolgere da terzi.
È tuttavia bene notare che si possono verificare fenomeni di sovrapposizioni o lacune nella copertura quando vengono acquistate polizze separate. Prassi prevalente nel mondo anglosassone.
Tali polizze risultano tuttavia particolarmente analitiche nel dettagliare tutti i soggetti beneficiari, elencando tutti i professionisti coinvolti nel settore delle riparazioni navali, che forniscono manutenzione o servizi di riparazione per imbarcazioni, tra cui: • impianti di riparazione navale • ormeggiatori • pittori • saldatori • meccanici • elettricisti • idraulici • tappezzieri • ebanisti • più molti altri artigiani specializzati.

Tali polizze inoltre prevedono la possibilità che il cantiere ricorra a locazione o utilizzo di ormeggi, pontoni necessari per il trasporto di grandi unità. Si da ampia previsione ad ipotesi di danno ambientale prevedendo fattispecie di specifico inquinamento marino, compresi i conseguenziali costi di bonifica. Sono inoltre previste ulteriori specifiche fattispecie di copertura per: perdita e consequenziale mancato utilizzo di natanti danneggiati • ricorso a subappaltatori • rimozione del relitto • danni ad apparecchiature noleggiate temporaneamente • incidenti ad operai in trasferta • responsabilità sul lavoro ad alte temperature.

Per tutto quanto sopra riportato si evince un’alta specializzazione degli assicuratori nel redigere polizze così dettagliate, ma torneremo ancora sull’argomento nel numero successivo della rubrica, continuando ad analizzare il fenomeno della cantieristica navale.

Studio Legale Petragnani Ciancarelli
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