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a cura dell’avv. Andrea Petragnani Ciancarelli

Proseguiamo ulteriormente nell’analisi regolamenti interni dei cantieri navali e porti turistici, commentando i relativi articoli.

Art. 41
La Società predispone e mantiene locali igienici a terra a disposizione 24 ore su 24. Non potranno essere usati i servizi di bordo delle unità che non siano muniti di apposita attrezzatura per la raccolta dei liquami. È fatto altresì divieto di scaricare in porto le acque reflue domestiche prodotte a bordo. Diretta emanazione in conseguenza dell’entrata in vigore della Convenzione IMO MARPOL sull’inquinamento marino nonché la direttiva comunitaria n. 2000/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

Art. 42
Sono fatte salve le responsabilità civili per danni prodotti in occasione di incendi, inquinamenti che possa essere riportato a responsabilità di Utenti. In tal senso ricordiamo l’importanza di una adeguata copertura assicurativa che copra oltre i danni da responsabilità civile, possibilmente ancora meglio una polizza corpi con adeguata copertura per incendio ed inquinamento marino.

Art. 43
Nel porto turistico sono previsti n… ormeggi, così ripartiti e meglio specificati nella annessa planimetria: …. N. .. posti di ormeggio sono lasciati a disposizione di unità in transito o in sosta limitata. N…posti sono destinati a tale scopo, fermo restando l’impegno da parte della società a ripristinare prontamente l’aliquota del 10{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} sul totale dei posti barca, nel caso in cui la richiesta dell’utenza superi la predetta riserva. Percentuale del 10 {2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} prevista per legge in tutti porti turistici
Un numero adeguato è lasciato a disposizione dei mezzi nautici che operano in porto e delle imbarcazioni da traffico o da pesca che per causa di forza maggiore possono essere costrette ad accedere e sostare in porto. Si lascia giustamente la possibilità di eventuali ormeggi di emergenza. Un tratto di banchina di metri lineari… è destinato a soddisfare le esigenze dell’Autorità Marittima connesse all’ormeggio di mezzi navali delle Amministrazioni statali. Anch’esso criterio diffuso all’interno delle aree portuali.

Art. 44
I posti di ormeggio sono contrassegnati con lettera alfabetica e con numerazione araba progressiva. I contrassegni sono riportati sulle fronti di approdo in modo ben visibile. Il Titolare dispone dell’ormeggio di cui ha l’uso esclusivo e la Società provvede affinché questo rimanga libero anche in caso di prolungata assenza dell’interessato. L’Utente che intende cedere l’utilizzo temporaneo del proprio ormeggio a terzi dovrà: a) comunicare per iscritto e con congruo preavviso alla Società il nominativo del terzo e della relativa imbarcazione; b) accertarsi che le dimensioni fuori tutto dell’imbarcazione non siano superiori a quelle consentite dal proprio ormeggio; c) rendere edotto il terzo utilizzatore sulle norme contenute nel presente Regolamento che egli si impegna ad osservare.

La Direzione si riserva la facoltà di comunicare all’Utente il proprio dissenso ove ricorrano le circostanze. L’Utente rimane in ogni caso responsabile nei confronti della società. La Direzione cura la tenuta di un apposito elenco su cui saranno registrate le unità in sosta (nome e dimensione dell’imbarcazione) ed il nominativo ed il recapito degli aventi diritto. La Direzione provvederà a far rimuovere l’unità a spese dell’interessato in caso di occupazione di un ormeggio non di pertinenza. Questo articolo al di là dei contenuti dimostra ancora una volta quanto sia importante conoscere bene il regolamento del proprio porto e gli obblighi connessi anche in materia di cessione transitoria del posto barca.

Art. 45
Le unità non possono avere dimensioni, sia in lunghezza che in larghezza, superiori a quelle indicate per le categorie dei rispettivi posti barca, con tolleranza del 5{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} in lunghezza e del 1{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} in larghezza.
Per l’eventuale inosservanza da parte degli Utenti – salvo maggiori e più gravi provvedimenti che potranno essere adottati ai sensi del successivo art. 61 – la Direzione, qualora non fosse ottemperato al suo invito, all’Utente o ai suoi dipendenti, provvederà a rimuovere l’imbarcazione con proprio personale a spese dell’inadempiente a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l’ormeggio cui sarà trasferita l’imbarcazione. Tale limite di tolleranza potrebbe essere valutato anche da un eventuale perito assicurativo nel caso di sinistro, ed in caso di mancato rispetto potrebbe determinare la non copertura del danno.
Nel prossimo numero proseguiremo questa lunga analisi del Regolamento che evidentemente abbraccia tematiche diffuse ma di indubbio interesse per tutti i diportisti coinvolti.

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