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a cura dell’Avvocato Andrea Petragnani Ciancarelli

Proseguiamo ulteriormente nell’analisi regolamenti interni dei cantieri navali e porti turistici commentare i relativi articoli:

Art. 36
Il carico e lo scarico dei materiali dei locali commerciali potrà essere effettuato esclusivamente dalle ore 06.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali e dalle 06.00 alle 13.00 dei giorni prefestivi.

Art. 37
Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali saranno quelli previsti dalle leggi in vigore, salvo deroghe delle Autorità competenti da richiedere per il tramite della Società.

Art. 38
La Società predispone e mantiene efficiente e pronto all’uso impianti fissi o mobili antincendio in misura e quantità previste dalle vigenti norme; provvede altresì all’addestramento del personale al fine di assicurare il primo intervento in caso di incendio. Per tale esigenza, la Direzione, sino all’intervento dell’Autorità Marittima e dei Vigili del Fuoco, interviene immediatamente adottando le misure del caso, impiegando i mezzi ed il personale predisposto dalla Società, richiedendo e coordinando ove ricorre il caso, l’impiego dei mezzi di bordo delle unità presenti nel porto e disponendo, se ne ricorra la necessità, il disormeggio e l’allontanamento delle unità con incendio a bordo o di altre che si trovino in prossimità. In ogni caso provvede ad informare con immediatezza i Vigili del Fuoco e l’Autorità Marittima. È chiaro in questo caso il potere centrale della società concessionaria la quale potrà come evidenziato prendere provvedimenti in autonomia anche a scapito del proprietario della barca incendiata al fine di evitare un maggior danno, così come previsto dalle regole marittime. Potranno quindi essere accertate dalle autorità intervenute la regolarità delle dotazioni antincendio di bordo. Risulta pertanto quanto mai evidente in questo caso la necessità di una adeguata copertura assicurativa dell’unità.

Art. 39
La Società assicura una dotazione minima di presidi antinquinamento costituita da: a) rullo fisso, posto all’imboccatura del porto, con idonee panne avvolgibili in misura sufficiente ad effettuare la chiusura dell’imboccatura stessa; b) imbarcazione avente a bordo idonea attrezzatura oleoassorbente, idrorepellente per recupero idrocarburi dal mare. In caso d’inquinamento, la Direzione deve informare immediatamente l’Autorità Marittima e, a seconda dell’esigenza, richiedere tempestivamente l’intervento di ditte autorizzate specializzate all’espletamento dei servizi antinquinamento in mare. Anche in questo caso l’efficienza dei mezzi in dotazione al porto verrà accertato dalle autorità intervenute.

Art. 40
I responsabili delle unità presenti in porto sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale: a) in caso di versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno avendo cura di informare il personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo; b) ogni unità dovrà adottare le misure necessarie ad evitare il versamento a mare dì miscele di idrocarburi di sentine; tali miscele potranno essere date a terra recapitandole negli appositi luoghi di raccolta; c) ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua; d) gli estintori devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza; e) in caso di inizio di incendio i responsabili dell’unita interessata dovranno impiegare immediatamente i mezzi antincendio di bordo, provvedendo, nel contempo, e con il mezzo più rapido, ad avvertire la Direzione; f) prima della messa in moto dei motori l’Utente deve provvedere all’aerazione del vano motore; g) gli impianti elettrici di bordo devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e manutenzione; in assenza di personale a bordo, il comandante o il proprietario dell’unità dovrà disporre affinché siano disalimentate dalla fonte tutte le utenze elettriche (generatori, batterie servizi, batterie del motore, il cavo elettrico per l’alimentazione da terra); h) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente aerati; quando l’unità resta incustodita le bombole devono essere chiuse; i) il rifornimento di carburante alle imbarcazioni o alle autovetture deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione ai carburanti e affini esistente nel porto; è assolutamente vietata nell’ambito portuale qualsiasi altra modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema, salvo causa di forza maggiore (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione etc.) da valutarsi esclusivamente dalla Direzione dietro richiesta dell’interessato; è assolutamente vietato fumare nell’area adibita al rifornimento e sulle imbarcazioni durante le operazioni di rifornimento. j) il gestore del distributore di carburanti dovrà mantenere in perfetto stato di efficienza il sistema antincendio previsto dal verbale di collaudo e provvedere ad un adeguato sistema antinquinamento con idonee panne galleggianti pronte a circoscrivere l’eventuale sversamento di oli in mare.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza di inquinamento da idrocarburi o di incendio di cui al presente articolo, sono a carico dell’Utente responsabile, oltre all’eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi e agli arredi ed opere portuali. Il contenuto del presente articolo evidenzia il potere regolamentare di alcuni principi cardine di diritto marittimo internazionale.

Il recepimento della Convenzione MARPOL per la prevenzione dell’inquinamento marino risulta quanto mai attuale all’interno del presente regolamento, testimoniando quanto oggi sia importante la salvaguardia dell’ambiente marino, l’alto valore economico del danno all’ambiente, principio che è stato anche inserito nei giorni scorsi all’interno della nostra Costituzione.

Nel prossimo numero proseguiremo questa lunga analisi del Regolamento che evidentemente abbraccia tematiche diffuse ma di indubbio interesse per tutti i diportisti coinvolti.

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