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a cura dell’Avvocato Andrea Petragnani Ciancarelli

Proseguiamo nell’analisi regolamenti interni dei cantieri navali e dei porti turistici. In particolare, proseguiamo con il Regolamento oggetto di studio nei mesi scorsi di cui continueremo a commentare i relativi articoli:

Art. 33
La velocità massima consentita nelle strade all’interno del porto è di 10 km orari per le autovetture ed i motocicli. L’accesso dei veicoli all’interno del porto è consentito ai Titolari di posti macchina. I posti macchina nei parcheggi riservati sono numerati ed a ciascuna autovettura autorizzata è assegnato un posto fisso.
Superati i limiti di tempo concesso e comunque quando gli automezzi sono trovati in zona o in maniera non consentita, sarà provveduto alla rimozione a spese dei proprietari. Presso la Società è tenuto apposito registro nel quale sono elencati numericamente i posti macchina con l’indicazione del nominativo cui sono riservati. Ciascuna autovettura deve essere parcheggiata esclusivamente nello spazio numerato e ad essa riservato.

In caso di inadempienza sarà provveduto alla rimozione come precisato nell’art.34. Il posto macchina non potrà essere utilizzato, salvo specifica autorizzazione della Società, per parcheggiare roulotte, camper, carrelli portabarca e, in ogni caso, veicoli di qualsiasi tipo le cui dimensioni eccedano quelle indicate dalle apposite strisce e previa consegna alla Società della tessera di ingresso autovettura per il parcheggio altrimenti utilizzato.

Ai Titolari dei posti macchina è rilasciato apposito contrassegno portante il numero del posto medesimo che va tenuto costantemente in evidenza sul parabrezza. Agli aventi diritto verrà inoltre consegnata dalla Società apposita tessera magnetica che è la sola abilitata a permettere il funzionamento della sbarra di ingresso, in entrata e in uscita. L’accesso è consentito, altresì, ai taxi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle relative operazioni nonché ai mezzi impegnati in operazioni di soccorso ed antinquinamento e a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico e scarico di mezzi e merci, sia stato concesso specifico permesso dalla Società da tenere in evidenza sul parabrezza dell’autoveicolo.
Il traffico veicolare all’interno del porto deve svolgersi esclusivamente lungo gli itinerari, nelle sedi stradali e alla velocità indicata da apposita segnaletica. Indipendentemente da ciò ogni conducente dovrà condurre il proprio mezzo con la massima prudenza e con la consapevolezza che in tutto l’ambito portuale l’accesso ai mezzi terrestri è consentito per il parcheggio e non per la circolazione.

La sosta degli autoveicoli in zona non consentiti darà luogo l’immediata rimozione a rischio e spese dei rispettivi proprietari. È evidente l’ulteriore diritto di natura concessoria connesso con l’utilizzo del posto auto. Ricordiamo in tal senso che anche il posto auto, nell’atto concessorio di cui il titolare ha acquisito il diritto, è generalmente censito separatamente dal posto barca anche se quasi sempre sono annessi e vengono ceduti all’interno dello stesso atto di trasferimento.

Art. 34
La rimozione forzata di cui al precedente articolo sarà effettuata, senza preavviso alcuno, da automezzi all’uopo attrezzati, a cura della Direzione e a ciò gli Utenti prestano sin d’ora il loro incondizionato assenso. I veicoli rimossi saranno trasportati in appositi spazi e/o a depositi autorizzati, a spese del proprietario che ne rientrerà in possesso solo dopo aver pagato i relativi oneri. La custodia del veicolo fino al ritiro da parte dell’interessato è cura di chi vi provvede, ivi compresi eventuali danni arrecati ai veicoli rimossi. In questo senso è interessante che relativamente a questa fattispecie venga invece prevista la custodia del mezzo, probabilmente in quanto luoghi accessibili solo ai soggetti autorizzati.

Art. 35
Le insegne delle attività commerciali ubicate all’interno del porto turistico devono essere installate previa approvazione della Società e nel rispetto della vigente normativa, nelle posizioni all’uopo destinate; di massima, per quelle luminose, dovrà evitarsi che le stesse siano rivolte verso il mare ed in ogni caso dovrà essere adottata ogni precauzione al fine di evitare interferenze alla navigazione marittima ed ai relativi segnalamenti. È altrettanto interessante in questo caso il richiamo tanto a norme di carattere prevalentemente urbanistico quanto per la medesima fattispecie a principi cardine propri di convenzioni marittime internazionali e recepiti dal nostro diritto della navigazione.

Nel prossimo numero proseguiremo questa lunga analisi del Regolamento che evidentemente abbraccia tematiche diffuse ma di indubbio interesse e che meritano di essere comprese dall’utenza.

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