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a cura dell’Avvocato Andrea Petragnani Ciancarelli

Continuiamo nell’analisi della materia dei regolamenti interni dei cantieri navali e porti turistici. Si tratta come detto di un complesso di norme generalmente piuttosto corposo e assai variegato. In primis risulta necessario precisare che tali regolamenti, in entrambi i casi, relativamente ad alcune tematiche sono generalmente sovrapponibili.

In particolare, per quanto riguarda i primi articoli di apertura, i quali necessariamente devono inquadrare l’ambito applicativo, è indubbio che si debba per primo delimitare lo spazio fisico all’interno del quale questo complesso di norme saranno vigenti. Analizziamo pertanto come è strutturato un regolamento di un importante e noto porto turistico.

Si inizia pertanto così:
“…REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO E L’USO DEL PORTO TURISTICO…. Approvato con Ordinanza n…. e aggiornato al… con Ordinanza n… NORME GENERALI
Art. 1 Il presente Regolamento ha per oggetto l’esercizio e l’uso del porto turistico in concessione alla società in virtù dell’atto formale n…rilasciato dalla Capitaneria di Porto di … e della determinazione n… della Regione…
Art. 2 Il presente Regolamento ha validità nell’area demaniale marittima in concessione relativa al porto turistico e vincola tutti coloro che a qualsiasi titolo utilizzano ormeggi, banchine beni e infrastrutture o che prestino la loro opera nell’ambito portuale. La Società concessionaria provvede a dare pubblicità alle prescrizioni in esso con tenute mediante affissione del presente Regolamento nei locali della Direzione e mediante ogni forma di pubblicità ritenuta opportuna. Nello spirito del presente Regolamento interno e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel porto turistico, la Direzione di esso curerà, altresì, l’esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli utenti del porto medesimo.
Art. 3 Tutti i frequentatori del porto turistico e coloro che vi esercitano attività lavorativa sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/1942, n.327 e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15/02/1952, n.328 nonché nella normativa attinente in particolare al settore marittimo. I medesimi sono parimenti tenuti all’osservanza della normativa in materia doganale di polizia, igiene e di tutela dell’ambiente, nonché di qualunque altra norma comunque applicabile. Pertanto l’Utente è direttamente responsabile per eventuali infrazioni alla legge ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia e sulla sicurezza.”. Per quanto sopra riportato già dalla lettura dei primi 3 articoli si evince una evidente specialità della materia, la quale necessariamente deve far richiamo a norme tanto del codice civile che del codice della navigazione.

Studio Legale Petragnani Ciancarelli – Tel +39 06 86391999 – Mob +39 338 5651087 – [email protected] – www.petragnaniciancarelli.it

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