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a cura dell’Avv. Andrea Petragnani Ciancarelli

Continuiamo nell’analisi della materia dei regolamenti interni dei cantieri navali e dei porti turistici. In particolare, proseguiamo con il Regolamento oggetto di studio nei mesi scorsi, di cui continuiamo a commentare i relativi articoli.

Art. 28
Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature portuali è formalmente vietato a tutte le imbarcazioni, salvo casi di effettiva forza maggiore, previo avviso alla Torre di Controllo, di dare fondo alle proprie ancore per ormeggiarsi. Esse devono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio esistenti e sono responsabili di ogni eventuale danno che ad esse vengano arrecate o che arrechino ad altre imbarcazioni. Così come avevamo anticipato, il presente articolo nei suoi vari paragrafi rappresenta un punto di riferimento per quanto riguarda le relative responsabilità tra diportista e porto turistico.
Le unità all’ormeggio devono essere munite di parabordi efficienti e in numero sufficiente a evitare danni alla propria e all’altrui unità. Ogni comandante è responsabile dell’ormeggio della propria unità e dovrà provvedervi anche per il caso che in sua assenza sopraggiunga maltempo. Per quanto riguarda la sicurezza dell’ormeggio è evidente la necessità del buono stato di cime e parabordi e il loro regolare posizionamento, onere che evidentemente ricade sul diportista. Spesso in tal senso i marina quando vi sono delle allerte meteo, sono soliti inviare delle mail di avviso ai diportisti al fine di preavvisarli di eventuali situazioni di pericolo. Tale comunicazione ha una funzione di “preavviso” in caso di eventuali danni successivi dovuti a un ormeggio non appropriato
Comunque la Direzione potrà far salire a bordo delle unità il proprio personale per motivi di sicurezza o per far rinforzare gli ormeggi.
All’uopo i proprietari di ogni imbarcazione ormeggiata nel porto potranno lasciare una copia di chiavi, in busta sigillata, presso la Direzione con esplicita autorizzazione al personale di movimentare l’imbarcazione in caso di emergenza. La consegna delle chiavi può avere una funzione di formale “affidamento” con eventuale parziale ampliamento di responsabilità in capo al gestore.
La Società non è in alcun caso responsabile di danni conseguenti a inefficiente o insufficiente ormeggio delle imbarcazioni. Si ribadisce quanto sopra detto.
Art. 29
È vietato l’accesso ai pontili, qualunque ne sia il motivo, a qualsiasi tipo di veicolo motorizzato. La Società doterà ciascun pontile di appositi carrelli a ruote gommate per il trasporto merci, bagagli etc. dalle autovetture alle imbarcazioni ormeggiate.
Art. 30
Il rimessaggio invernale, l’alaggio e il varo delle imbarcazioni dovranno essere effettuati negli spazi appositamente indicati dalla Società previo versamento delle tariffe vigenti.
La pulizia ed il trattamento delle carene potranno essere effettuati esclusivamente a terra, negli spazi idonei e conformi alla normativa ambientale vigente. In questo senso le direttive comunitarie in termine di smaltimento di rifiuti solidi e liquidi in ambito portuale, di derivazione MARPOL, sono piuttosto stringenti anche per quanto riguarda la pulizia delle carene.
Art. 31
Le Ditte operanti nel porto non potranno in alcun modo ingombrare le strade di accesso al porto e quelle interne se non limitatamente al tempo strettamente necessario alle operazioni richieste e dovranno comunque attenersi alle norme stabilite dal presente Regolamento.
Art. 32
Nessuna modifica o aggiunta potrà essere apportata sia alle attrezzature portuali sia ai locali commerciali (infissi, insegne etc.) se non previa autorizzazione della Società.
È vietato, comunque, mutare in qualsivoglia modo la destinazione o l’uso di manufatti, aree e spazi stabiliti dalla Società.
Il cantiere navale, oltre ad esercitare l’attività di manutenzione e riparazione può procedere anche alla progettazione e costruzione di navi, imbarcazioni e natanti da diporto. Questo ovviamente in particolar modo per quanto riguarda “progettazione e costruzione”, laddove vi siano specifiche autorizzazioni e necessità di titoli abilitativi previsti dal codice della navigazione.Per ogni necessità dovrà essere interpellata la Società che provvederà ad adottare gli eventuali opportuni provvedimenti.

Proseguiremo nel prossimo numero questa lunga analisi del Regolamento, argomento di assoluta rilevanza nel comparto nautico.

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