Nautica On Line – Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 436 di Nautica Editrice il 1 Lug 2016 Sommario Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436CAPO IDISPOSIZIONI GENERALICAPO IIDISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N.50, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER LE UNITÀ DA DIPORTO MUNITE DI MARCATURA CECAPO IIIMODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONICAPO IVDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto Gazzetta Ufficiale 24.08.1996 n. 198 (Il testo proposto è quello nella versione aggiornata dal decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205 e dalla legge 30 novembre 1998, n. 413) Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 ed, in particolare, l’articolo 49, e l’allegato A; Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto; Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50; Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51; Vista la legge 26 aprile 1986, n. 193; Vista la legge 5 maggio 1989, n. 171; Vista la legge 8 agosto 1994, n. 498; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle poste e telecomunicazioni; Emana il seguente decreto legislativo CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle unità da diporto, anche parzialmente completate, come definite all’articolo 2 nonché ai componenti delle unità da diporto, sia separati che installati, indicati nell’allegato I. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle unità da diporto destinate o utilizzate in noleggio, locazione o per l’insegnamento della navigazione da diporto, purché immesse in commercio per finalità ricreative. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle unità da diporto destinate unicamente alle regate, comprese quelle a remi e per l’addestramento al canottaggio, qualificate in tal senso dal fabbricante;b) canoe e kayak, gondole e pedalò;c) tavole a vela;d) tavole a motore, moto d’acqua, ed altre unità analoghe a motore;e) originali e singole riproduzioni di unità da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e classificate in tal senso dal fabbricante;f) unità da diporto sperimentali sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;g) unità da diporto costruite per proprio uso e non immesse sul mercato comunitario per un periodo di cinque anni;h) unità da diporto specificatamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, in particolare quelle definite dal decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 572;i) sommergibili;j) veicoli a cuscino d’aria;k) aliscafi. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto s’intende per: a) unità da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata ad essere utilizzata per fini sportivi o ricreativi;b) unità da diporto parzialmente completata: una unità costituita dallo scafo e da uno o più componenti;c) imbarcazione da diporto: ogni unità iscritta nei registri di cui all’articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni;d) natante da diporto: ogni unità esente dall’obbligo di iscrizione come specificato nell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;e) legge sulla nautica da diporto: la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni. Art. 3 Requisiti essenziali di sicurezza 1. Le unità da diporto e i componenti di cui all’articolo 1 devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell’ambiente e dei consumatori indicati nell’allegato II. 2. La marcatura “CE” di cui all’articolo 5 attesta la conformità delle unità da diporto e dei componenti ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall’articolo 9. 2-bis. Le unità da diporto e i componenti di cui all’articolo 1 si presumono conformi ai requisiti indicati al comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, sono pubblicati a cura del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 4 Immissione in commercio e messa in servizio 1. Possono essere immesse in commercio e messe in servizio per uso conforme alla loro destinazione, le unità da diporto che soddisfano i requisiti di sicurezza indicati all’articolo 3 e che recano la marcatura “CE” di cui all’articolo 5. 2. Possono essere immesse in commercio le unità da diporto parzialmente completate che soddisfino i requisiti indicati all’articolo 3, destinate, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell’immissione in commercio, ad essere completate da altri. 3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve contenere i seguenti elementi: a) nome e indirizzo del fabbricante;b) nome e indirizzo del mandatario del fabbricante stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell’immissione sul mercato;c) descrizione dell’unità da diporto parzialmente completata;d) dichiarazione attestante che l’unità da diporto è destinata ad essere completata da altri e che essa è conforme ai requisiti essenziali previsti, in questa fase di costruzione, dall’allegato II. 4. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio i componenti di cui all’articolo 1, comma 1, recanti la marcatura “CE” di cui all’articolo 5, quando sono destinati ad essere incorporati nelle unità da diporto, conformemente alla dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, ovvero, in caso di importazione, di colui che immette i componenti sul mercato comunitario. 5. La dichiarazione di cui al comma 4 deve contenere i seguenti elementi: a) nome e indirizzo del fabbricante;b) nome e indirizzo del mandatario del fabbricante stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell’immissione sul mercato;c) descrizione dei componenti;d) dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all’allegato II. 6. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere presentati i prodotti di cui all’articolo 1 anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto purché sia indicato in modo visibile che detti prodotti non possono essere immessi in commercio e messi in servizio finché non siano resi conformi. Art. 5 Marcatura “CE” di conformità 1. Le unità da diporto ed i componenti di cui all’articolo 1, per essere immessi in commercio, devono recare la marcatura “CE” di conformità apposta da un organismo di uno Stato membro dell’Unione europea, secondo le modalità di cui all’allegato III. 2. La marcatura “CE” deve essere apposta sulle unità da diporto secondo quanto indicato al punto 2.2 dell’allegato II, nonché sui componenti ovvero, qualora non sia tecnicamente possibile, sul loro imballaggio. La marcatura “CE” deve essere apposta in modo visibile, leggibile ed indelebile ed essere corredata dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile dell’attuazione delle procedure di cui agli allegati V, XII, XIII, XIV e XV. 3. È vietato apporre marchi o iscrizioni che possano indurre in errore circa il significato e il simbolo grafico della marcatura “CE”. Sulle unità da diporto e sui componenti di cui all’allegato I, ovvero, qualora non sia tecnicamente possibile, sul loro imballaggio, può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura “CE”. 4. Qualora le unità da diporto e i componenti siano disciplinati da direttive relative ad altri aspetti e che prevedono l’apposizione della marcatura CE, quest’ultima indica che gli stessi si presumono conformi alle disposizioni di tali direttive. Nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che tali prodotti soddisfano soltanto le disposizioni applicate dal fabbricante; in tal caso nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione, che devono accompagnare gli stessi, sono riportati i riferimenti concernenti le direttive applicate. Art. 6 Valutazione della conformità 1. Ai fini della immissione in commercio della unità da diporto e dei componenti di cui all’articolo 1, che non siano già provvisti della marcatura CE ad opera di un organismo di un altro Stato membro dell’Unione europea, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario espleta le seguenti procedure per le categorie di progettazione delle unità da diporto A, B, C e D, di cui al punto 1 dell’allegato II: a) per le categorie A e B: 1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di cui all’allegato V; 2) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all’allegato VI seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all’allegato VII, oppure da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV; b) per la categoria C: 1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 12 metri: a) in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell’allegato II: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di cui all’allegato IV; b) in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell’allegato II: controllo della fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di cui all’allegato V; 2) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12 metri e i 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all’allegato VI seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all’allegato VII, o da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV; c) per la categoria D: 1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e 24 metri: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di cui all’allegato IV; d) per i componenti di cui all’allegato I: uno dei seguenti moduli B e C, o B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV. 2. Le avvertenze e le istruzioni d’uso, nonchè la documentazione relativa ai mezzi di attestazione di conformità, devono essere redatte anche in lingua italiana. 3. Gli organismi di cui all’articolo 7 trasmettono al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione l’elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei dinieghi di approvazione sulle unità da diporto e sui componenti. 4. Le spese per la valutazione della conformità sono a carico del richiedente. Art. 7 Organismi di certificazione 1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all’articolo 6 nonché i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con regolamento del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 21, con lo stesso regolamento è disciplinato il procedimento di autorizzazione. Fino all’entrata in vigore del regolamento ministeriale, i requisiti e le prescrizioni procedimentali sono fissati, rispettivamente, nell’allegato X e XI. 2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato che provvede all’intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione alla relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni; decorso tale termine, si intende negata. 3. L’autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e può essere rinnovata. L’autorizzazione è revocata ove i requisiti di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o reiterate irregolarità da parte dell’organismo. 4. All’aggiornamento delle prescrizioni nonché all’aggiornamento dei requisiti in attuazione di norme comunitarie si provvede con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. 5. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e il Ministero dei trasporti e della navigazione vigilano sull’attività degli organismi autorizzati. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l’elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed ogni successiva variazione. 6. In caso di diniego della certificazione da parte di uno degli organismi di cui al comma 1, l’interessato può rivolgersi alle amministrazioni vigilanti di cui all’articolo 8 che, entro 60 giorni, procedono al riesame, comunicandone l’esito alle parti, con conseguente addebito delle spese. 7. Le spese di rilascio dell’autorizzazione sono a carico del richiedente. Le spese relative ai controlli successivi sono a carico degli organismi autorizzati. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organismi tecnici delle amministrazioni dello Stato autorizzati ai sensi del comma 1. Art. 8 Vigilanza e verifica della conformità 1. La vigilanza sull’applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione, nell’ambito delle rispettive competenze, che operano in coordinamento fra loro. 2. Al fine di verificare la conformità delle unità da diporto e dei componenti alle prescrizioni del presente decreto, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 1 hanno facoltà di disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici. 3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gli utilizzatori. A tal fine è consentito: a) l’accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;b) l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie all’accertamento;c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l’esecuzione di esami e prove. 4. Per l’effettuazione delle eventuali prove tecniche, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di laboratori conformi alle norme della serie EN 45000 specificatamente autorizzati con provvedimento del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione. 5. Al fine di agevolare l’attività di vigilanza e di verifica, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario predispone e mantiene a disposizione degli organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell’allegato IX. 6. Ogni constatazione da parte delle amministrazioni vigilanti della non conformità delle unità da diporto e dei loro componenti di cui all’articolo 1 alle disposizioni del presente decreto comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, l’obbligo di far cessare l’infrazione. 7. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 10, le amministrazioni vigilanti, quando accertano la non conformità alle disposizioni del presente decreto delle unità da diporto o dei loro componenti ordinano al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o al responsabile dell’immissione in commercio di adottare tutte le misure idonee a far venir meno la situazione di infrazione fissando un termine non superiore a trenta giorni. 8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7, le amministrazioni vigilanti ordinano l’immediato ritiro dal commercio delle unità da diporto o dei loro componenti, a cura e spese del soggetto destinatario dell’ordine. 9. Nel caso in cui l’infrazione continui il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta le misure atte a limitare o vietare l’immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell’immissione in commercio. Art. 9 Clausola di salvaguardia 1. Le amministrazioni vigilanti di cui all’articolo 8, qualora ritengano, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli organismi di cui all’articolo 7, che i prodotti oggetto del presente decreto, ancorchè recanti marcature “CE” ed utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, dei beni e dell’ambiente, vietano o limitano l’immissione in commercio e in servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato, a cura e spese del soggetto destinatario dell’ordine, dei prodotti stessi ed adottano di concerto ogni altro provvedimento diretto ad evitarne l’immissione in commercio o la messa in servizio. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 danno immediata comunicazione ai soggetti interessati del verificarsi delle situazioni indicate nello stesso comma 1 e le avvisano dell’avvio del provvedimento per l’adozione delle misure idonee ad evitare le situazioni medesime o di limitazione o di ritiro del prodotto dal mercato. Art. 10 Sanzioni 1. Il fabbricante, il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell’immissione in commercio, che pongono in commercio o in servizio unità da diporto o loro componenti non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quaranta milioni a lire duecentoquaranta milioni. 2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell’immissione in commercio, che non ottemperino agli ordini di cui agli articoli 8 e 9 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire trecento milioni. 3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la marcatura “CE” in violazione delle disposizioni dell’articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quaranta milioni a lire duecentoquaranta milioni. 4. Chiunque venda unità da diporto o loro componenti non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quaranta milioni a lire duecentoquaranta milioni. 5. Chiunque installi componenti non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire venti milioni a lire centoventi milioni. 6. La violazione degli obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione di cui all’articolo 8, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Le amministrazioni vigilanti possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione delle unità da diporto e dei componenti fino alla produzione della documentazione. CAPO II DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N.50, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER LE UNITÀ DA DIPORTO MUNITE DI MARCATURA CE Art. 11 Iscrizione nei registri 1. Le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità, aventi uno scafo di lunghezza superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela o a vela con motore ausiliario o motoveliero, sono iscritte nei registri delle imbarcazioni di cui all’articolo 5 della legge sulla nautica da diporto. 2. Le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità, aventi uno scafo di lunghezza pari o inferiore a quelle indicate al comma 1, rientranti nella categoria dei natanti di cui all’articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto assumendone il relativo regime giuridico ed essere abilitate alla navigazione conformemente alla categoria di progettazione e costruzione quale risulta dalla relativa certificazione. 3. Per ottenere l’iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, il proprietario o un suo legale rappresentante, deve presentare all’autorità competente: a) atto di compravendita in forma di scrittura privata autenticata, dal quale risultino le complete generalità e la nazionalità delle parti contraenti nonché gli elementi di individuazione dell’unità;b) dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall’allegato VIII, unitamente all’attestazione “CE del tipo” rilasciata, ove prevista, da un organismo notificato;c) certificato di cancellazione dal registro ove l’unità era iscritta, per le unità provenienti da uno Stato membro o da un Paese terzo. 4. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell’unità da diporto non preveda l’iscrizione nei registri, il certificato di cui al comma 3, lettera c), è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell’unità o del suo legale rappresentante. Art. 12 Abilitazione alla navigazione 1. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui all’articolo 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza a norma dell’articolo 13. L’abilitazione è determinata conformemente alla categoria di progettazione di cui all’allegato II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione: a) senza alcun limite, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione A); b) di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per le unita’ appartenenti alla categoria di progettazione B); c) litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per le unità appartenenti alla categoria di progettazione C); d) speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione D)”. 2. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui al comma 1, possono essere abilitate per una specie di navigazione inferiore a quella di progettazione. 3. Le unità da diporto appartenenti alle categorie di progettazione A) e B), qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all’articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, sono abilitate a navigare entro 12 miglia dalla costa. 4. Le unità da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C) e D) qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all’articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono abilitate a navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di appartenenza. Art. 13 Licenza di navigazione e documentazione di bordo 1. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione di cui all’articolo 12, lettere a), b) e c) è rilasciata dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle Delegazioni di spiaggia autorizzate dal Direttore marittimo a tenere i registri per navi minori e galleggianti. 2. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione di cui all’articolo 12, lettera c), oltre che dagli uffici marittimi indicati al comma 1, è rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile. 3. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione di cui all’articolo 12, lettera d), è rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile. 4. Le unità da diporto munite di licenza rilasciata dall’autorità marittima possono navigare anche nelle acque interne e le unità da diporto munite di licenza rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile, qualora appartenenti alle categorie di progettazione A), B), C) e D), possono navigare anche nelle acque marittime. 5. Per le unità da diporto, i cui proprietari all’atto della prima iscrizione nei registri presentino il titolo di proprietà di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), in corso di registrazione, è rilasciata una licenza di navigazione provvisoria avente validità non superiore a novanta giorni. I modelli delle licenze di cui ai commi 1 e 3 e della licenza provvisoria sono stabiliti con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. 6. Le unità da diporto, munite di marcatura “CE” di conformità, rientranti nella categoria dei natanti di cui all’articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, nel corso della navigazione devono avere a bordo il manuale del proprietario di cui all’allegato II, punto 2.5. Art. 14 Visite di idoneità e di sicurezza 1. La prima visita periodica per le unità da diporto di prima commercializzazione, munite di certificato CE di conformità, appartenenti alle categorie di progettazione A) e B), è effettuata dopo 8 anni dall’iscrizione; per le unità da diporto appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) è effettuata dopo 10 anni dall’iscrizione. Le successive visite periodiche sono effettuate ogni 5 anni. 2. Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni subiti o per mutamenti apportati allo scafo o all’apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza. 3. Le visite periodiche e occasionali sono dirette ad accertare la permanenza dei requisiti di cui all’attestato di certificazione CE. 4. Per le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità, l’ufficio competente all’atto della prima iscrizione provvede al rilascio del certificato di sicurezza per il periodo indicato al comma 1, annotandone gli estremi sulla licenza di navigazione. 5. Alla conferma della validità e al rinnovo del certificato di sicurezza provvede la competente Autorità marittima o della Motorizzazione civile sulla base delle certificazioni di visita di idoneità e di sicurezza, rilasciate dall’Ente tecnico. CAPO III MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI Art. 15 Comando delle unità da diporto 1. Con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione è dettata la disciplina per le abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità da diporto, in relazione ai limiti di navigazione previsti dall’articolo 12, ai requisiti fisici e morali per il loro conseguimento, ai contenuti delle prove di esame e al loro svolgimento nonché alla durata di validità, di revisioni periodiche e straordinarie, alla decadenza, revoca e sospensione delle abilitazioni rilasciate o da rilasciare sulla base dei seguenti criteri: a) snellimento delle procedure e ricorso all’autocertificazione senza necessità di autenticazione della firma del dichiarante;b) omogeneizzazione delle procedure concernenti il rilascio delle patenti nautiche da parte dell’autorità marittima a quelle previste per gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;c) immediato rilascio ai candidati che hanno superato le prove di esame, del titolo abilitativo;d) mantenimento per le abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità a motore, o a vela e motore, dei limiti di potenza previsti dagli articoli 18 e 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;e) espressa indicazione delle norme da intendersi abrogate alla data di entrata in vigore dei regolamenti. 2. Per il comando e la condotta delle unità da diporto è richiesto il possesso di una delle abilitazioni stabilite dall’articolo 20 della legge sulla nautica da diporto, in relazione alla navigazione effettivamente svolta, indipendentemente dai limiti di navigazione cui l’unità è abilitata. 3. La disposizione di cui al comma 2, si applica anche ai natanti che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa. Art. 16 Costruzione delle unità da diporto 1. Dopo il primo comma dell’articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:“Per le unità da diporto aventi uno scafo di lunghezza non superiore a 24 metri la dichiarazione di costruzione è facoltativa”. Art. 17 Certificato d’uso del motore 1. Il primo comma dell’articolo 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:“Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare sulle unità da diporto e a quelli entrobordo da installare sui natanti di cui all’articolo 13, è rilasciato un certificato per l’uso nel quale sono indicati i dati identificativi e quelli relativi all’omologazione o al collaudo”. Art. 18 Dotazioni di sicurezza 1. L’articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n.50, come sostituito dall’articolo 26, primo comma, della Legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:“Art. 49 – Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall’autorità competente. Tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 24 metri, abilitate alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), secondo le norme stabilite dall’autorità competente. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto, che non vengano utilizzati per traffico di corrispondenza pubblica, non hanno l’obbligo di essere affidati in gestione ad una società concessionaria e di corrispondere relativo canone. Il rilascio della licenza di esercizio di impianto radiotelefonico è soggetto al pagamento della somma di lire diecimila destinata all’erario, da versare a mezzo del servizio postale, secondo le modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni”. 2. Le unità da diporto devono essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta. CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 19 Disposizioni transitorie 1. Fino al 16 giugno 1998 possono essere immesse in commercio e in servizio unità da diporto e componenti conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni. 2. Alle unità da diporto di cui al presente decreto, si applicano le norme previste dal regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, in attesa delle modifiche regolamentari conseguenti alle nuove specie di navigazione introdotte con il decreto stesso. 3. I natanti da diporto di cui all’articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, riconosciuti idonei dall’ente tecnico per la navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di omologazione e di dichiarazione di conformità al prototipo, possono navigare entro 12 miglia dalla costa. Analogamente possono navigare entro tale limite le unità costruite in singolo esemplare se munite della certificazione di idoneità rilasciata dall’ente tecnico. Durante la navigazione copia delle certificazioni deve essere tenuta a bordo. Art. 20 Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle unità da diporto ed ai componenti muniti di marcatura CE di conformità, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni. 2. Le disposizioni applicative del presente decreto sono adottate con regolamento del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. Fino all’emanazione del regolamento si applicano le disposizioni contenute negli allegati al presente decreto. Art. 21 Norma di rinvio 1. Alle procedure relative all’attestazione di conformità delle unità da diporto e dei componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi nonché all’effettuazione dei controlli sui prodotti si applicano le disposizioni dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n 52. Art. 22 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nelle Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 agosto 1996. Allegato II Le note esplicative Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!