Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436

Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto

G.U. 24.08.1996 n. 198

NOTE ESPLICATIVE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse

– La legge 6 febbraio 1996, n. 52 recante: «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994» è stata pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 1996 – serie generale. Il testo dell’art. 49 è il seguente:

«Art. 49 (Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio di unità per la navigazione da diporto: criteri di delega). – 1. All’attuazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si provvede apportando le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per adeguarla alle disposizioni della direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) fissare dei limiti di abilitazione alla navigazione in relazione alle categorie di progettazione delle unità da diporto come previsto dalla direttiva;

b) adeguare le abilitazioni al comando delle unità da diporto ai limiti di cui alla lettera a);

c) adeguare le norme sulla costruzione delle unità da diporto alle disposizioni previste dalla direttiva;

d) adeguare la regolamentazione nazionale a quanto previsto dalla direttiva in materia di certificazione e marcatura CE;

e) adeguare la regolamentazione nazionale sulla motorizzazione, sui carichi ammissibili e sulle persone trasportabili a quanto previsto dalla direttiva.

– La direttiva 94/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994, «Sul riavvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -2° serie speciale – n. 69 del 12 settembre 1994.

– La legge 11 febbraio 1971, n. 50 recante «Norme sulla navigazione da diporto» è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – n. 69 del 18 marzo 1971.

– La legge 6 marzo 1976, n. 51, contenente «Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 recante norme sulla navigazione da diporto» è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 20 marzo 1976.

– La legge 26 aprile 1986, n. 193, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico» è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1986.

– La legge 5 maggio 1989, n. 171, recante «Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonché nuova disciplina sulla nautica da diporto» è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1989.

– La legge 8 agosto 1994, n. 498 di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni sulla nautica da diporto» è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994.

Nota all ‘art. 1

– Il decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 572: «Attuazione della direttiva n. 82/714/CEE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna» è stato pubblicato sul supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1988. Il testo dell’art. 2 del decreto suindicato e il seguente:

«Art. 2

– La presente direttiva si applica:

alle navi di portata lorda pari o superiore a 15 tonnellate o, se si tratta di navi non destinate al trasporto di merci, il cui dislocamento è pari o superiore a 15 m3;

ai rimorchiatori e agli spintori, anche se il loro dislocamento è inferiore a 15 m3, quando sono costruiti per rimorchiare, per spingere o per la propulsione in formazione in coppia di navi.

– La presente direttiva non si applica:

alle navi passeggeri;

alle navi traghetto;

agli impianti galleggianti;

agli impianti galleggianti e ai materiali galleggianti anche quando possono essere dislocati;

alle navi da diporto;

alle navi di servizio delle autorità di controllo e alle navi del servizio antincendio;

alle navi militari;

alle navi per la navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori per la navigazione marittima che navigano e stazionano nelle acque fluvio-marittime o si trovano temporaneamente nelle acque interne e sono provvisti di un titolo di navigazione valido;

ai rimorchiatori e agli spintori il cui dislocamento è inferiore a 15 m3, quando sono costruiti per rimorchiare, per spingere o per la propulsione in formazione in coppia soltanto delle navi il cui dislocamento è inferiore a 15 m3».

Note all’art. 2

– Il testo dell’art. 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante:

«Norme sulla nautica da diporto» modificato dall’art. 4 della legge 6 marzo 1976, n. 51 e dall’art. 4 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è il seguente:

«Art. 5. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti e l’aviazione civile (ora Ministro dei trasporti e della Navigazione [ndr]).

Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalie delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo e dagli uffici della motorizzazione civile.

Le navi da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile (ora Ministro dei trasporti e della Navigazione [ndr]), tenuti dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi.

Ai fini previsti dall’art. 315, primo comma, n. 2 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ove l’imbarcazione da diporto da iscrivere sia stata prodotta in serie è sufficiente la presentazione all’autorità competente di copia del certificato di omologazione del prototipo da cui risultino fra l’altro anche i dati di stazza e di una dichiarazione di conformità al prototipo omologato rilasciato dal costruttore».

– Il testo dell’art. 315, primo comma, n. 2, del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è il seguente:

«2) il certificato di stazza».

– Il testo dell’art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sostituito dall’art. 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, dall’art. 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, e da ultimo modificato dall’art. 1 della legge 8 agosto 1994, n. 498 di conversione del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, è il seguente:

«Art. 13. – Sono natanti:

a) le unità da diporto a remi;

b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuoritutto non superiore a metri 10.

La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso le piattaforme poppiere, le falchette e similari.

I natanti sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione di cui all’art. 5 e della relativa licenza.

I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente.

I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari a natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa. L’Autorità Marittima può estendere o ridurre tale limite in relazione a particolari condizioni locali.

La navigazione e l’utilizzazione delle unità da diporto denominate acqua scooters o moto d’acqua e mezzi similari sono disciplinate con ordinanze delle competenti autorità marittime o della navigazione interna.

I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle determinazioni dell’autorità competente per quanto attiene i limiti di velocità e le zone dello specchio acqueo nelle quali non è consentita la navigazione.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone componenti l’equipaggio dei natanti di cui al presente articolo, nonché la potenza minima e massima dei motori installabili a bordo di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche strutturali».

– I titoli della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e delle successive

leggi di modificazione sono indicati nelle note alle premesse.

Nota al capo II

– I titoli della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e delle leggi successive di modificazione, sono indicati nelle note alle premesse.

Nota all’art. 11

– Per il testo dell’art. 5 della legge sulla nautica da diporto, si veda la nota all’art. 2.

– Per il testo dell’art. 13 della legge sulla nautica da diporto, si veda la nota all’art. 2.

Nota all’art. 12

– Per il testo dell’art. 13 della legge sulla nautica da diporto, si veda la nota all’art. 2.

Nota all’art. 13

– Per il testo dell’art. 13 della legge sulla nautica da diporto, si veda la nota all’art. 2.

Nota al capo III

– I titoli della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e delle successive leggi di modificazione, sono indicati nelle note alle premesse.

Nota all’art. 15

– Il testo dell’art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell’attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«Art. 17. – 1. (Omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari».

– Il testo dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sostituito dall’art. 10 della legge 6 marzo 1976, n. 51, sostituito dall’art. 15 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sostituito dall’art. 2, comma 2 della legge 8 agosto 1994, n. 498, di conversione del decreto legge 16 giugno 1994, n. 378, come da ultimo modificato dall’art. 16 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1996, n. 141, è il seguente:

«Art. 18. Per il comando e condotta di natanti, imbarcazioni e navi da diporto a bordo dei quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, è necessario, essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall’articolo 20.

Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 20, nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre gli altri natanti da diporto salvo il possesso dei seguenti requisiti:

a) anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi, con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa;

b) anni 16, per i natanti a motore, nonché per i natanti a vela

con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o uguale a quelle indicate nel primo comma del presente articolo;

c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche.

Per la partecipazione all’attività d’istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana, nonché per lo svolgimento di attività agonistica e per gli allenamenti che si svolgono sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di età di cui al terzo comma possono essere modificati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione ai limiti di età previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l’avvio agli sport nautici».

– Il testo dell’art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sostituito dall’art. 11 della legge 6 marzo 1976, n. 51, sostituito dall’art. 17 della legge 26 aprile 1986, n. 193, modificato dall’art. 2 della legge 8 agosto 1994, n. 498, di conversione del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378 e modificato dall’art. 16 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1996, n. 141, è il seguente:

«Art. 20. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 18 della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;

c) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all’articolo 18, primo comma, per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa.

Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela con motore ausiliario avente caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell’art. 18 della presente legge, nonché per il comando e la condotta di motovelieri e di natanti, dotati di motore aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e a motore, abilitate alla navigazione entro sei miglia di distanza dalla costa.

Per il comando e la condotta di motovelieri abilitati alla navigazione senza alcun limite, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario abilitate senza alcun limite.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto è prevista apposita abilitazione.

L’abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore.

La composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere b) e d) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile (1).

I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere a) e c) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti (2).

Nota all’art. 16

– Il testo dell’art. 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall’art. 1 della legge 5 maggio 1989, n. 171 è il seguente:

«Art. 2. – 1. Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la dichiarazione di costruzione è facoltativa».

Nota all’art. 17

– Il testo dell’art. 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sostituito per i primi tre commi dall’art. 12 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è il seguente:

«Art 15. – Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare ai natanti e alle imbarcazioni da diporto destinate alla navigazione marittima ed a quella interna viene rilasciato un certificato per l’uso nel quale sono indicati i dati relativi all’omologazione o al collaudo.

Il certificato per l’uso del motore rilasciato dal capo del circondario marittimo è valido anche per le acque interne e quello rilasciato dalla direzione compartimentale (1) della motorizzazione civile è valido anche per le acque marittime; esso è conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti e l’aviazione civile». (2)

Nota all’art. 18

– Il testo dell’art. 26 della legge 26 aprile 1986, n. 193, che ha sostituito l’art. 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è il seguente:

«Art. 49. Su tutte le unità da diporto di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiofonia, secondo le norme stabilite dalla autorità competente.

Tutte le imbarcazioni da diporto pari o inferiori alle 25 tonnellate di stazza lorda abilitate alla navigazione senza alcun limite devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiofonico in VHF/ FM .

La disposizione di cui al secondo comma dell’art. 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sopra modificata, entra in vigore entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge».

Note all’art. 19

– I titoli della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e delle successive leggi di modificazione, sono indicati nelle note alle premesse.

– Il decreto 21 gennaio 1994, n. 232, recante «Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994, n. 87.

– Per il testo dell’art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 sulla nautica da diporto e successive modificazioni, si veda la nota riportata dall’art. 2.

– Per il testo dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 sulla nautica da diporto e successive modificazioni si veda la nota all’art. 15.

Nota all’art. 20

– I titoli della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e delle successive leggi di modificazione, sono indicati nelle note alle premesse.

Nota all’art. 21

– L’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n 52, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 1996 è il seguente:

«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). – 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l’apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell’Unione europea.

2. Le spese relative all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l’esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall’attività di cui al comma 2, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l’effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l’acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l’acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell’ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L’effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l’entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Il testo del decreto
L’Allegato II