Sommario Nautica 696 – Aprile 2020

Le misure a sostegno del lavoro del decreto “Cura Italia” (d.l. 17 marzo 2020, n. 18) prevedono l’estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. In particolare, all’articolo 19 si stabilisce che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Sono previste procedure semplificate ed è escluso il versamento del contributo addizionale.

Il trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. La norma prevede la possibilità, per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di trattamento ordinario ai sensi del precedente articolo 19, dispensandole dal versamento dei contributi addizionali, escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata e stabilendo altre deroghe ai termini procedimentali previsti in materia dalla normativa vigente.

Il successivo articolo 20 prevede la possibilità, per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di trattamento ordinario ai sensi del precedente articolo 19, escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata e stabilendo altre deroghe ai termini procedimentali previsti in materia dalla normativa vigente.
Si dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e per 60 giorni è precluso l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti.
L’art. 56 stabilisce che le microimprese, le piccole e le medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, inclusi i leasing, possano beneficiare della moratoria facendone richiesta alla banca o all’intermediario finanziario creditore.
L’art. 61 fissa i criteri per la sospensione dei versamenti delle ritenute dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per alcune categorie particolarmente colpite. I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di giugno 2020.
La norma, fra le altre, fa riferimento alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive (codici Ateco 93.12.00 e 85.51.00), alle scuole di vela e di navigazione (codice Ateco 85.53.00), al trasporto di passeggeri (codice Ateco 50.10), ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio e locazione di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare (codici Ateco 77.34.00 e 77.21.02), ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative (77.21.09). La Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 12/E, ha indicato un’elencazione dei codici.

La successiva Risoluzione 14/E dell’Agenzia ha chiarito che l’indicazione dei codici ha un valore indicativo e non esaustivo e che rientrano nell’ambito di applicazione delle suddette disposizioni anche, fra gli altri, le attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua, inclusi i porti turistici (52.22.09), gli spedizionieri e le agenzie di operazioni doganali (52.29.10), gli intermediari dei trasporti (52.29.21), il movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali (52.24.20).
L’art. 67 sospende i termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. La disposizione stabilisce però una proroga dei termini di prescrizione e decadenza entro il 31 dicembre 2020. Quindi gli accertamenti in scadenza a fine 2020 decadranno il prossimo 31 dicembre alla fine del 2022 (periodo d’imposta 2015).
L’art. 68 prevede la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e degli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica entro il 30 giugno 2020.
Le disposizioni si applichino anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’Unione Europea e della connessa IVA all’importazione, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’art. 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
L’articolo 98 prevede alcune misure di sostegno economico alle imprese della filiera della stampa, che si traducono in un incentivo alle campagne di comunicazione. In particolare, per il 2020 si prevede un regime straordinario del credito d’imposta sulla pubblicità su quotidiani e periodici (anche online) e sulle emittenti radiotelevisive locali. Il credito d’imposta sarà riconosciuto alle stesse condizioni e agli stessi soggetti già contemplati dalle norme vigenti ma nella misura – maggiore – del 30{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} del valore degli investimenti effettuati (a fronte di quello ordinario del 75{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} dei soli investimenti incrementali rispetto all’anno precedente). Per l’accesso all’agevolazione, i soggetti interessati potranno presentare la relativa comunicazione telematica tra il 1° e il 30 settembre, secondo le modalità già previste, mentre restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020.

Per gli altri profili non derogati si applicano le norme previste dal Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.
Infine, l’art. 104 proroga della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 agosto 2020. La norma si applica anche alla patente nautica. La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento.