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Strano destino quello del mediatore del diporto: la sua figura, derivata da quella storicamente consolidata del Mediatore marittimo (l. 478/68) vide la luce col Codice della nautica e fu posto in apposito capo agli artt. 50 e 51.

La figura innovativa che confermò le intenzioni del legislatore di staccare la disciplina del diporto nautico da quella della navigazione mercantile non trovò adeguato riscontro per cui, grazie a “distrazioni” delle regioni che avrebbero dovuto curare l’istituzione dei ruoli e l’abilitazione professionale, nella generale incuria si arrivò a una abrogazione della figura in sordina ad opera del d. legislativo 147/2012. In pratica, sia pur previsto dal codice, codesto mediatore non si vide mai e rimase solo sulla carta e nelle speranze.

La vicenda, per fortuna non si chiuse così: in sede di novella al codice nel 2017 fu inserito un apposito capo contenente le “Figure professionali per le unità da diporto” capeggiate proprio dal nostro mediatore, divenuto ormai professionista globale per il diporto. La disciplina, ampliatasi grazie ai nuovi artt. 49 ter e quater del Codice, comprende oltre l’assistenza nei classici contratti di compravendita, locazione, leasing e noleggio anche quelli d’ormeggio e, cosa decisamente rilevante, la consulenza in materia dopo la prima fase di incontro tra le parti che fa acquisire alla figura l’aspetto reale del broker, appellativo del resto utilizzato nella comune pratica commerciale.

Sino all’emanazione del decreto attuativo intervenuta con un certo ritardo, non poteva naturalmente esserci effettiva applicazione per cui si parlava di una riforma di carta come del resto per altri aspetti di settore in un’ottica tipicamente italiana, ma ora mano a mano stanno uscendo i vari decreti attuativi tra cui il presente molto atteso. Per prima cosa il nostro aspirante mediatore, in possesso dei requisiti previsti dal Codice (cittadinanza UE; 18 anni; onorabilità come per i mediatori marittimi ex l. 478/68; obbligo di istruzione assolto; frequenza di apposito corso teorico-pratico (90 h) e superato esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla l. 478/68; f) polizza di assicurazione RC per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge; non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannali a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) dovrà procedere con l’apposita SCIA per “Mediatori del diporto” allegata al decreto e da presentare al registro imprese della CCIA competente.

Venendo poi alle materie oggetto del corso e alle modalità degli esami, l’Art. 10 dispone che per presentare la SCIA gli aspiranti mediatori del diporto devono aver superato l’apposito esame previa frequenza di un corso teorico-pratico. La camera di commercio provvede, almeno una volta l’anno, all’espletamento delle prove di esame assicurando la massima pubblicità degli avvisi di concorso e del diario delle prove di esame, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale. Nel caso di società, il requisito del superamento degli esami è verificato in capo al legale rappresentante.

I corsi di cui sopra, che avranno carattere teorico-pratico con una durata minima di 90 ore, organizzati dalle regioni anche attraverso soggetti accreditati o specificatamente autorizzati, saranno frequentati nella regione di residenza o di domicilio professionale e prevedono l’insegnamento delle materie oggetto dell’esame abilitante; questo consiste in una prova scritta e in una prova orale: alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un voto di almeno 7/10 nella prova scritta. L’esame è superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a 6/10 nella prova orale.

Esse vertono sui seguenti argomenti:
a) norme che regolano la mediazione in generale e quella da diporto in particolare, dettate dal codice civile, da leggi e da regolamenti;
b) nozioni teorico-pratiche relative ai contratti-tipo in uso quali i contratti di compravendita, di locazione, anche finanziaria, e di noleggio di unità da diporto;
c) nozioni relative all’immissione in commercio delle imbarcazioni da diporto;
d) conoscenza delle caratteristiche e dell’andamento del mercato della nautica da diporto;
e) cenni sui principali registri internazionali e sugli aspetti doganali delle unità provenienti da detti registri;
f) conoscenza delle principali disposizioni del codice della navigazione e del Codice, in materia di regime amministrativo delle unità da diporto, di costruzione, immissione in commercio, di proprietà, di privilegi e di ipoteche, persone trasportabili ed equipaggi;
g) nozioni sulle assicurazioni e sulla responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto;
h) conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali, delle strutture dedicate alla nautica da diporto, nonché delle funzioni che svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo nella fase portuale;
i) conoscenza della geografia politica ed economica;
l) conoscenza pratica della lingua inglese e, in particolare, dei termini tecnici relativi ai vari istituti.
All’esame, diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante mediatore del diporto, provvede una commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di esame dal Presidente della camera di commercio.
La commissione giudicatrice è presieduta dal segretario generale della camera di commercio o da persona da esso delegata con qualifica funzionale dirigenziale ovvero, se non presente, da un funzionario di carriera direttiva; è inoltre composta da altri due membri, uno dei quali docente di scuola secondaria superiore in una delle materie sulle quali vertono le prove di esame, anche in congedo, ed uno indicato dalla Capitaneria di Porto competente per territorio.

Coloro che non abbiano superato le prove di esame possono essere riammessi a sostenerle ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell’esito dell’esame precedente. I candidati possono sostenere l’esame presso la camera di commercio ove intendono iscriversi. I mediatori marittimi di cui alla legge 478/68 regolarmente iscritti nel registro delle imprese o nella apposita sezione del REA, sono esentati dalla frequenza del corso e dal sostenimento dell’esame.

Specifichiamo infine che le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l’attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l’attività medesima, hanno titolo all’iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo 59/2010.

In definitiva, un’attesa e ottima uscita per questo DM che entrerà in vigore prossimamente, colmando un vuoto importante. Molto interessante il fatto che si sia passati dal mediatore per le imbarcazioni da diporto al mediatore del diporto tout court e difatti la figura si pone come reale intermediario e consulente globale per tutta la filiera del diporto con uno spettro di azione ben più ampio del mediatore marittimo in quanto coinvolto anche nei contratti per i posti barca.

Una notazione critica appare infine doverosa e riguarda la mancata previsione della figura quale titolare di STA, come previsto per i Consulenti dei mezzi di trasporto di cui alla l. 264/91 ed ai Raccomandatari marittimi di cui alla l. 135/77 al fine dell’ingresso nello STED (Sistema telematico diporto) del nostro mediatore il quale sarebbe di certo all’altezza del delicato munus pubblico assegnato.

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