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Ho una barca (natante) del 1986 proveniente dagli USA. Ho smarrito la bolletta doganale e la documentazione della stessa.

Alcune Capitanerie di Porto richiedono una dichiarazione comprovante l’anno di costruzione etc., per provare la costruzione precedente il 1998 e quindi l’obbligatorietà del CE. Un ingegnere che effettua anche revisioni su gru mi ha attestato, allegando anche la foto, l’anno del natante ricostruito dalla matricola stampigliata del natante.

Secondo voi è sufficiente un attestato del genere? Perché nessun organo è stato esaustivo.
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Risponde l’Avv. Ettore Romagnoli
Sarebbe auspicabile poter visionare la foto della targhetta, conoscere la lunghezza f.t. del suo natante e se l’unità è a vela o a vela con motore ausiliare.

Ciò in quanto nel 1986 nel vigore della l. 50/71 le misure a discrimine tra natanti ed imbarcazioni erano diverse dalle attuali (10 metri lft). Sta di fatto che di norma i natanti – unità di lunghezza inferiore ai 10 m lft – non sono oggetto di particolare interesse da parte degli organi di polizia marittima eccettuati i casi, naturalmente, in cui siano stati commessi illeciti e/o sia stata presentata una dichiarazione di evento straordinario ex art. 60 Codice della nautica.

Provenendo dagli USA possiamo ritenere – ma in maniera presuntiva – che il costruttore del natante sia degli USA per cui sarebbe necessaria una specificazione chiarificatrice. Infine, lei parla di un ingegnere che opera nel campo dell’edilizia (gru etc.) che nulla ha a che fare con il mondo della nautica tant’è che vi è la specializzazione di Ingegnere navale.

Il rilascio di una attestazione di idoneità alla navigazione per le unità da diporto non munite di marcatura CE può essere rilasciata da un Organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

Codesti enti dispongono di certo della qualifica adeguata per poter effettuare una opportuna inchiesta sul suo natante che essendo del 1986 è sicuramente privo della marcatura CE introdotta nella normativa europea con la Direttiva 94/25/ CE e succ. mod. e recepita nel nostro paese con il D. leg.vo 436/96 con vigore dal 17 giugno 1998. Occorre poi sondare se lei possiede la dichiarazione di potenza del motore ex art. 28 del Codice della nautica.

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