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Riprendiamo il percorso di lettura del Codice della Nautica nella sua attuale versione a seguito delle importanti riforme del 2017 e 2020.

Senza dubbio l’articolo 17 oggi in rassegna, recante “Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto” regola un tema centrale nella disciplina legale della nautica e per tale motivo occorre darne una lettura attenta anche perché in esso la riforma del 2017 ha inciso in modo determinante anche in relazione al “pensionamento” dei RID (art. 15) e del connesso sistema di pubblicità navale che era sostanzialmente legato se non pedissequamente ripreso dal sistema pubblicitario tracciato nel Codice della navigazione per le navi commerciali.

Tanto premesso, si dispone che per gli effetti previsti dal codice civile gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione – e quindi le imbarcazione (tra i 10 e i 24 m Lft) e le navi da diporto, ormai distinte ex art. 3 del Codice in maggiori, minori e minori storiche – comunque oltre i 24 m di Lft a parte ulteriori distinguo in base alle tonnellate di stazza – sono resi pubblici, a seguito di richiesta dell’interessato, entro sessanta giorni o, se l’interessato è residente all’estero, entro centoventi giorni, dalla data dell’atto, mediante trascrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e correlata annotazione sulla licenza di navigazione dell’unità.

sportello telematico

Da notare che l’apposizione del termine per procedere alla pubblicità dei passaggi di proprietà rappresenta in campo navale una palese eccezione al codice della navigazione cosa che manifesta la specialità della nostra materia ed avvicina la disciplina del diporto a quella del NCDS dove è parimenti previsto un limite di 60 gg. per i corrispondenti adempimenti in campo automobilistico. Sul fronte della pratica, si prevede che la ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni che, del resto, corrisponde ai tempi massimi in cui la pratica dovrebbe essere espletata secondo il disposto dell’art. 58 del Codice della nautica.

Quanto alla sanzione relativa alla mancanza si rinvia all’art. 53 del Codice il cui 3° comma prevede che chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità che non è in regola con quanto stabilito in materia di trascrizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 € a 1.033 €.

Nel nostro caso, al contrario di quanto previsto dal NCDS, non è previsto un “ravvedimento operoso” con sanzioni minime nei primi giorni di ritardo. Sanzione a parte, proceduralmente accertata una violazione in materia di pubblicità ne è poi data immediata notizia all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) da parte dell’interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell’accertamento regolarizza la trascrizione.

Ove l’interessato non vi provveda nel termine indicato l’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione, azione che rappresenta una ben forte sanzione accessoria a quella pecuniaria per cui si conclude che il rispetto delle trascrizioni dei passaggi di proprietà è decisamente caldeggiato dal legislatore: in effetti appare decisamente importante per fini di chiarezza dominicale e di polizia marittima che sia palese il nominativo del proprietario dell’unità con tutte le conseguenze che ne derivano.

Con apposita previsione aggiunta con la novella del 2017 si è stabilito che non si applica il termine dei 60 gg. per la dichiarazione e la revoca di armatore. In effetti il chiarimento legislativo toglie di mezzo alcuni dubbi applicativi ma non appare comprensibile poiché la disciplina armatoriale ha profonde influenze sul regime della responsabilità relativa alla navigazione e per certi aspetti la relativa pubblicità abbisogna della massima attenzione e precisione. Non per nulla nel Codice della navigazione (art. 265) è previsto che chi assume l’esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione d’armatore ponendo quindi un preliminare al riguardo.

L’argomento non può di certo dirsi completato con la celere esplicazione dell’art. 17 del Codice della nautica offerta per cui indichiamo doverosamente all’attento lettore che voglia meglio documentarsi la consultazione degli artt. 9 e seguenti del Regolamento di attuazione al medesimo codice, D.M. 146/08. Allo stato dei fatti esso è ancora sotto revisione, necessaria e prevista dopo le riforme del Codice del 2017/20 per cui non è in toto applicabile alla soprariportata normativa abbisognando del dovuto coordinamento. Aspettiamo quindi la revisione di codesto regolamento.

Per altri aspetti applicativi – ma non certo di minore importanza – si veda il “Vademecum operativo Sted” versione 01/2021, p. 14 e segg., facilmente consultabile sul sito delle Capitanerie di Porto/Guardia costiera.

A margine, occorre prendere atto che il documento dettato per fornire adeguate istruzioni operative agli uffici è affetto da quello che ormai in gergo si dice “burocratichese” e pertanto non è andato esente da critiche avanzate da parte degli operatori del settore.

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