Il codice della nautica ha cambiato la fisionomia della nautica. E’ stata soppressa la distinzione delle unità da diporto, in relazione al mezzo di propulsione. Le unità a motore, quelle a vela, anche se con motore ausiliario e i motovelieri hanno perduto il regime giuridico che le caratterizzava. Le unità in quest’ottica sono classificate dal costruttore e non più dalla legge in relazione al tipo di propulsore (vela o motore).Secondo i principi fissati dalla novella, per unità da diporto si intende “ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto”.

Sono quindi scafi di qualsiasi forma e dimensione (a remi, a vela, o a motore), destinati secondo la definizione di navigazione da diporto, a scopo sportivi e ricreativi dai quali esuli il fine di lucro. L’unità può essere utilizzata anche a fini commerciali, con contratti di locazione e noleggio, per l’insegnamento della navigazione da diporto e come unità appoggio dai centri di immersione (diving) per le immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo.

In relazione alla lunghezza, misurata secondo gli standard armonizzati, le unità da diporto sono denominate:

Nave da diporto:
unità con scafo di lunghezza superiore ai 24 m.

Imbarcazione da diporto:
unità con scafo di lunghezza compresa tra m. 10,00 e 24,00 m.

Natanti da diporto:

  1. unità a remi
  2. le unità con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10,00 m;

I Limiti di navigazione

Le unità con il marchio CE, in relazione alla categoria di progettazione, sono abilitate alle seguenti specie di navigazione:

  • Categoria A: senza alcun limite;
  • Categoria B: con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
  • Categoria C: con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);
  • Categoria D: per la navigazione nelle acque protette, con vento forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,3 metri.

Per misurare la forza del vento si usa la scala Beaufort. Per altezza significativa dell’onda s’intende l’altezza media calcolata considerando un terzo delle maggiori altezze d’onda osservate in un dato periodo. La valutazione degli elementi meteomarini è fatta dallo skipper che si assume anche la responsabilità di impiegare l’unità nei limiti della categoria di progettazione assegnata dal costruttore, secondo le istruzioni riportate nel manuale del proprietario.

Numero di persone trasportabili

Per le unità prodotte in serie il numero delle persone è determinato dalla certificazione di omologazione correlata dalla dichiarazione di conformità. Quando a bordo sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

A bordo delle unità prototipo o di serie non omologata possono essere imbarcate:

  • 3 persone per le unità di lunghezza f.t. fino a m. 3,50;
  • 4 persone per le unità di lunghezza f.t. superiore a m. 3,50 fino a m. 4,50;
  • 5  persone per le unità di lunghezza f.t. superiore a m. 4,50 fino a m. 6,00;
  • 6  persone per le unità di lunghezza f.t. superiore a m. 6,00 fino a m. 7,50;
  • 7  persone per le unità di lunghezza f.t. superiore a m. 7,50 e fino a m. 8,50;
  • 9 persone per le unità di lunghezza f.t. superiore a m. 8,50.

Navigazione con i tender

I natanti a motore fino a 10 metri di lunghezza, quando utilizzati come “tender”, devono riportare sullo scafo la sigla e il numero d’iscrizione dell’unità madre. Nel corso della navigazione entro un miglio dalla costa o dall’unità-madre, se si trova al largo, è obbligatorio avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali (cinture di salvataggio e salvagente) con esclusione delle altre dotazioni. Il tender deve essere munito della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d’uso, nonché della polizza assicurativa a prescindere dalla potenza.

Navigazione negli specchi acquei o sottocosta

La navigazione da diporto lungo la fascia costiera è disciplinata con ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo, la quale stabilisce i limiti entro i quali è vietata la navigazione a motore, generalmente nella fascia dei 300 metri dalla costa (o distanze maggiori, come nelle zone adriatiche), tra le ore 08.30 e le 19.30, per ragioni di sicurezza dei bagnanti in cui. Le unità che durante la notte sostano in questa fascia al mattino devono allontanarsi. Inoltre, nella fascia costiera dei 1.000 metri la velocità delle unità non deve superare i 10 nodi.

La partenza e l’atterraggio sono consentiti alle seguenti condizioni:

  • a) nei corridoi di atterraggio (in cui è vietata la balneazione), con velocità non deve superare i 3 nodi;
  • b) nelle zone senza corridoi, non frequentate da bagnanti (espressamente indicate nelle ordinanze), bisogna procedere a lento moto, perpendicolarmente alla spiaggia, adottando tutte le precauzioni atte a evitare incidenti.

Le unità di lunghezza oltre i 7 m. quando sono alla fonda, devono mostrare dove è meglio visibile un pallone nero di diametro adeguato.

Navigazione temporanea

Cambiano le regole anche per l’autorizzazione alla navigazione con “targa prova”. Oltre ai cantieri e ai costruttori di motori marini, il rilascio è esteso alle aziende di assemblaggio e allestitori e ai mediatori del diporto e l’uso è esteso anche a Saloni ed eventi espositivi aziendali all’estero. Fino all’implementazione del registro telematico, continuerà a essere rilasciata dal Capo del circondario marittimo o dal Capo dell’ufficio motorizzazione o, per le navi da diporto, dal Capo del compartimento marittimo nella cui giurisdizione l’impresa ha sede principale o secondaria.

La navigazione temporanea deve avvenire utilizzando una targa costituita da due tabelle apposte su ciascun fianco della metà a destra di prora e a sinistra di poppa con caratteri neri su fondo bianco da cui risulti la sigla dell’ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione, il numero progressivo della stessa e la scritta “Temporanea”.

La navigazione è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione e l’atto di autorizzazione vale come documento di bordo abilitando alla navigazione anche in acque internazionali, per il periodo necessario nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione (categoria di progettazione) dell’unità interessata. L’autorizzazione può essere richiesta anche in lingua inglese, ha una validità biennale ed è rinnovabile con annotazione sul documento originale.

Per le prove tecniche di scafi e motori è necessaria la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato “First aid” se la navigazione avviene a 3 ore di navigazione da una postazione medica, o di un “Medical care” in caso di distanza maggiore.

Chiunque usa abusivamente la targa prova è punito con una sanzione amministrativa da 2.755 a 11.017 euro.

Arrivi e partenze dei commercial yacht

Il nuovo Codice cancella le procedure di arrivo e partenza delle navi da diporto UE, sia pleasure, sia commercial, e per le navi pleasure con bandiera extra UE. Le procedure permangono in forma semplificata per le sole unità commerciali con bandiera extra UE: la presentazione della nota di informazioni all’autorità marittima all’arrivo e del rilascio delle spedizioni prima della partenza sono limitate al primo porto italiano e all’ultimo prima di lasciare il Paese.

In base alla circolare 8 agosto 2014, le suddette semplificazioni devono considerarsi estese alle unità ricomprese nella classifica “passenger yacht code” nell’ambito del Red Ensigne Code Group, adibite al trasporto fino a 36 passeggeri.

Indicativo SAR

Ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, è stato istituito l’indicativo SAR per i natanti da diporto – I diportisti hanno la facoltà di contraddistinguere il proprio mezzo nautico da un numero identificativo preceduto dalla sigla “ITA”, assegnato, su specifica richiesta, dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Il numero assegnato serve esclusivamente a identificare il natante nei casi di ricerca e soccorso in mare. Secondo le ultime notizie, il sistema di identificazione non è stato ancora istituito.

Denuncia di evento straordinario

Nel caso che nel corso della navigazione si verifichi un evento straordinario relativo all’unità o alle persone a bordo lo skipper deve farne denuncia all’autorità marittima o consolare (se all’estero) entro 3 giorni dall’arrivo in porto. L’invio può essere effettuato anche per fax o via telematica.

Qualora l’evento abbia coinvolto l’incolumità fisica delle persone, il termine è ridotto a 24 ore.