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Sono un vostro abbonato da circa 20 anni, possiedo un’imbarcazione di 12 mt x 4,15 ormeggiata al porto turistico Marina degli Aregai e abito in Piemonte.

Dalla fine di novembre 2020 per le varie limitazioni imposte non sono più riuscito a recarmi sulla mia imbarcazione per i controlli di routine che in precedenza facevo con cadenza mensile: potrebbe essere successo di tutto! Negli ultimi 20 giorni essendo sia il Piemonte sia la Liguria in zona gialla ed essendo consentito recarsi nelle seconde case, ho chiesto alla Prefettura di Vercelli se mi fosse consentito il viaggio a Marina degli Aregai: mi è stato risposto che la barca, anche se ha camere, cucina e bagni è considerata un mezzo di trasporto e non è assimilabile ad una seconda casa, anche se io la uso come tale. Mi sembra assurdo! È corretta secondo Nautica questa interpretazione? Spero di aprire un dibattito che possa portare a ulteriori chiarimenti e spingere il decisore politico a prendere atto che esistono anche le imbarcazioni: in questo periodo di sofferenza per l’economia della nazione, il settore della nautica contribuisce in maniera significativa al Pil Italiano.
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Risponde l’Avvocato Ettore Romagnoli
Il suo quesito appare particolarmente difficile se non insidioso in questo preciso momento in cui, a suon di DPCM, decreti e varie grida e controgrida, la chiarezza è una chimera. Sta di fatto che la trattazione coinvolge una serie di problemi contingenti e risalenti visto che sono numerose le persone che per vari motivi optano di vivere stabilmente o per lunghi periodi in barca. In effetti ciò non è escluso dal C.C. che agli artt. 43 e segg. fornisce i concetti di domicilio e residenza.

Si può argomentare poi che questa opzione non è affatto esclusa dal legislatore tanto che l’art. 139 del C.p.c. prevede la notifica di atti da parte dell’ufficiale giudiziario a chi vive su una nave. Senza entrare in una disquisizione giuridica che potrebbe essere decisamente complessa e priva di un esito definitivo (per carenza di precise sentenze o risoluzioni/circolari ministeriali che abbiano affrontato e risolto in modo definitivo e specifico l’argomento) è sostenibile che se io sono proprietario o possiedo in forza di leasing o locazione lunga – anteriori al 14 gennaio 2021 – un’unità e questa staziona regolarmente in modo dimostrabile in un porto turistico organizzato, posso eleggere domicilio su tale unità con tutto ciò che ne consegue. Del resto, ferma restando la residenza che è unica e documentata dal punto di vista amministrativo, posso eleggere e fissare domicilio dove dispongo in modo stabile di un luogo centro di miei affari ed interessi (art. 43 c.c.).

Il fatto che la barca sia un mezzo di trasporto (come osservato dalla Prefettura di Vercelli) non cambia lo stato delle cose poiché, a differenza di ciò che succede per il caso ormai di scuola del camper, abbastanza comune visto il numero crescente delle separazioni etc., noi abbiamo un luogo fisso e contrattualizzato di ormeggio che indica uno stabile legame con un luogo preciso vista la sostanziale stabilità dello stazionamento: le unità da diporto navigano in modo decisamente minimo rispetto al tempo in cui stazionano all’ormeggio e le c.d. barche giramondo non hanno ormeggio fisso. Comunque, eventuali comunicazioni scritte possono esser consegnate alla direzione del marina e quindi l’unità è di fatto un luogo munito di “genuine link” con un determinato indirizzo attraverso il quale io posso stabile un contatto adeguato anche legalmente con il mondo. Inoltre al giorno d’oggi la reperibilità è questione di collegamenti telefonici e telematici per cui posso effettivamente comunicare alla PA il mio indirizzo in tali termini poiché ciò che rileva è che io sia reperibile e non per nulla esiste il codice dell’amministrazione digitale. Recenti sentenze hanno equiparato la barca all’abitazione ma ciò vale ai fini penali e per i casi specifici: ciò non conduca ad ottimistica soluzione poiché è noto, le pronunce espresse per uno specifico settore non hanno adeguata valenza per altri: non si reperiscono adeguate pronunce o delibere ministeriali specifiche per il nostro argomento e almeno a me cosi risulta, lieto di essere smentito.
Ciò posto, dobbiamo scontrarci con le limitazioni tipiche del periodo che vedono continui mutamenti e variazioni in chiave locale a livello di regione e singoli comuni di tal che fornire una risposta che valga per tutti è oggi come oggi più che arduo impossibile. Si aggiunga che con Il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15 valido sino al 27 marzo 2021 salvo proroghe etc. si configura una stretta per ciò che attiene gli spostamenti tra comuni e regioni a seconda del colore con inevitabili ricadute anche sul discorso “seconde case” per cui occorre leggere attentamente il decreto e seguire le istruzioni connesse.
Il ragionamento svolto ci porta ad equiparare la nostra barca ormeggiata a un preciso pontile individuabile e tracciabile come una “seconda casa” e fin qui tutti contenti ma occorre precisare che si dovrà verificare quel che dice il DL/DPCM del momento e, specialmente, le eventuali istruzioni connesse che saranno applicate in modo letterale dalle forze dell’ordine.

Nell’ultimo era possibile raggiungere le seconde case anche fuori regione e a prescindere dal colore ma l’attuale appare più rigido in tema con diretta dipendenza dai numeri dei contagi e relativa elaborazione dei dati. Lei deve andare in altra regione, cioè la Liguria che ora è gialla – a parte le zone di Ventimiglia e Sanremo, dove la sua barca staziona, colpite da pesanti restrizioni – ed attualmente il Piemonte è in zona arancione e da ciò seguono conseguenze.

In definitiva, pur sapendo che vi sono interpretazioni “liberiste” che hanno colto prevedibili applausi, direi per esperienza professionale e a costo di sembrarle affetto da eccesso di zelo, che mi muoverei solo a fronte di obiettiva esigenza/emergenza per la barca, che sia stata segnalata dal marina. Ciò che le hanno riferito in Prefettura a Vercelli, magari in modo acritico, indica perfettamente i termini in cui potrebbe esser trattato un ricorso avverso un verbale che le fosse elevato da un tutore dell’ordine che non volesse sentir ragione sull’equivalenza da molti asserita (me compreso) per cui imbarcazione = seconda casa. In conseguenza lei potrebbe trovarsi a dover pagare una bella sanzione e in quel momento tutti gli applausi sparirebbero.

Insomma siamo al paradosso per cui il suo comportamento, da considerare sostanzialmente legittimo, potrebbe esser poi nei fatti sanzionato visto che il suo caso non appare ad oggi esplicitamente previsto e/o adeguatamente individuato. Il periodo porta a interpretazioni alla lettera non certo estensive. Non trovando la casella giusta per poterlo difendere (specifica circolare esplicativa/risoluzione) l’esito di un ricorso alla Prefettura o in giudizio mi appare niente affatto scontato. Per tale motivo, in assenza di validi motivi documentati che giustifichino la trasferta, non mi sento di consigliarle libertà di movimento sino a quando non vi saranno specifiche risoluzioni ministeriali in materia. Sperando di non aver deluso le sue aspettative e in una celere liberazione da codesta situazione limitativa le auguro di avere la possibilità di fruire a breve della sua barca.

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