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Ho un quesito relativamente alla durata del noleggio occasionale di 42 giorni citati nel comma 5 dell’art. 49 bis del codice della nautica da diporto D.l.vo 171/2005
Nella fattispecie l’articolo in questione si esprime come segue:
I proventi derivanti dall’attività di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio.
L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma.
L’inciso “di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni” verrebbe inteso – a parere del sottoscritto – nel senso che fino alla durata di 42 giorni siano sottoposti ad un’imposta agevolata mentre nulla dice circa la tassazione per i giorni in eccesso, che in nessuna nota vengono esclusi. Preciso che in alcune note informative di stampa apparrebbe che la durata max ammessa del N.O. sia 42 gg. ma sarebbe un equivoco.
Reputo che un chiarimento autorevole sulla questione, magari con un interpello all’autorità competente, potrebbe evitare spiacevoli sorprese ai fruitori di questa previsione di legge.
Aggiungo inoltre: un noleggio con imbarco il venerdì ore 18,00 e sbarco la domenica ore 18,00 della durata di 48 ore ovvero due giorni deve essere considerato appunto della durata di due giorni o calcolando venerdì, sabato e domenica 3 giorni?
Ancora: noleggi brevi della durata ad esempio di 3 ore vanno considerati come intera giornata o si considerano le sole ore di noleggio, sommandole fra loro? Esempio 2 noleggi di 3 ore nella medesima giornata o giornate diverse, sono considerate una giornata di 6 ore o comunque 2 giorni?
Giuseppe Accardi – Presidente UniversoMare

Risponde l’avv. Ettore Romagnoli

Per rispondere al suo quesito dobbiamo fare ricorso ad una attenta lettura del complesso ed innovativo art. 49 bis del Codice della nautica che regola il noleggio occasionale. In effetti, oltre che alle singole parole dovremo far mente alla configurazione che il noleggio ha nell’ambito del diritto marittimo in genere ed in quello del diporto in particolare. Ciò detto occorre distinguere tra l’aspetto contrattuale e quello fiscale che tanta parte sta assumendo.
Il contratto di noleggio, esclusivo del diritto della navigazione, trova la sua base negli artt. 384 e segg. del Codice della navigazione e per il diporto conosce autonoma regolamentazione negli artt. 47 e segg. del Codice della nautica recentemente modificati col d. leg.vo 160/2020. In tutte le menzionate norme non è precisata una durata minima o massima per il contratto. Si vuole solo che il noleggiante deve mettere a disposizione l’unità “per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione”.

Ciò detto, osserviamo che l’articolo in esame è posto nel titolo del codice attinente al noleggio e, al comma 3° richiama le norme su tale contratto a parte gli specifici adempimenti amministrativi e fiscali preliminari per cui si può affermare che non esiste per la legge un limite di durata minimo o massimo del suddetto contratto a somiglianza che per il noleggio esercitato in modo non occasionale.
Passando ora al piano fiscale abbiamo il 5° comma da lei menzionato per il quale “I proventi derivanti dall’attività di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni (9), sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un›imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all›attività di noleggio”. Si ritiene in modo pacifico che la norma debba essere letta nel senso che l’attività in oggetto sconta a richiesta e sino al tetto dei 42 gg. un’imposta del tipo “cedolare secca” e pertanto esplica la sua portata nel solo campo fiscale.
Ritengo pertanto che distinti i due aspetti in esame, il noleggio occasionale non sia limitato ad un esercizio di soli 42 gg. ma che sia limitato a tale misura il solo beneficio fiscale della “cedolare secca”.
Quanto al secondo quesito sul computo delle giornate di noleggio al fine dell’applicazione del beneficio fiscale in parola, noto che poiché il codice parla di 42 gg. il computo debba essere svolto a giornate per cui si procederà calendariamente a prescindere dall’ora di inizio e fine del contratto. Per tale motivo, in base al suo esempio sono da computarsi 3 gg. anche se il noleggio ha avuto un’effettiva durata di 48 h.

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