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a cura dell’Avvocato Andrea Petragnani Ciancarelli

Continuiamo nell’analisi della materia dei regolamenti interni dei cantieri navali e porti turistici. In particolare, proseguiamo con il Regolamento oggetto di studio lo scorso mese di cui continueremo a commentare i relativi articoli:

Art.13 È vietato chiedere direttamente al personale del porto interventi di qualsiasi genere, ogni richiesta deve essere inoltrata tramite la Direzione. In particolare al personale del porto è fatto divieto di salire a bordo delle imbarcazioni salvo nei casi previsti dai successivi artt. 28, 39, 45, 53 e 64.

Art.14 In tutto l’ambito interno del porto è vietata la pesca di qualsiasi tipo da terra e da bordo nonché la raccolta di frutti di mare e molluschi. Divieto, come noto, quasi sempre non rispettato.

Art.15 Nello specchio acqueo portuale è vietato effettuare la balneazione, lo sci nautico e il canottaggio.

Art.16 In tutto l’ambito portuale sono vietati sia il gioco del pallone che qualsiasi altro gioco che possa arrecare molestie o disturbo alla quiete pubblica. Le attività sportive consentite devono svolgersi esclusivamente negli spazi a ciò consentiti.

Art.17 Nell’ambito portuale tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio o, se liberi, devono circolare con collare e museruola. In ogni caso i cani di grossa taglia devono essere condotti col guinzaglio e debbono essere provvisti di museruola. I proprietari degli animali hanno l’obbligo di provvedere alla pulizia dei luoghi sporcati dai propri cani. I proprietari devono tenere i cani sempre sotto controllo e prendere tutte le precauzioni affinché non arrechino molestia rimanendo, in ogni caso, responsabili per eventuali danni.

Art.18 È vietato porre in moto, a meno che l’imbarcazione stia per lasciare l’ormeggio o sia stata espressamente autorizzata dalla Direzione, e, comunque per non più di 20 (venti) minuti, i motori principali ed ausiliari prima delle ore 09.00 e dopo le ore 20.00 nonché dalle ore 12.30 alle ore 15.30 durante il periodo giugno – settembre compresi e nei giorni festivi e pre festivi. Negli stessi giorni ed ore è vietato l’uso dei generatori di bordo. È vietato, inoltre, l’uso di segnali acustici salvo che per motivi di sicurezza, nonché l’effettuazione di lavori rumorosi; dovrà essere evitata qualunque attività o comportamento (radio, televisione, giradischi ad alto volume, schiamazzi, etc,) che possa disturbare la quiete altrui. L’esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione che comportino possibilità di disturbo o pericolo di danni a cose e persone è subordinata al preventivo nulla osta della Direzione.

Art.19 È vietato ingombrare con oggetti, materiale ed altro le banchine, i moli ed i pontili, i piazzali e le strade di transito. In caso di inosservanza la Direzione provvederà anche senza preavviso a far rimuovere quanto depositato abusivamente, a spese del proprietario.

Art.20 È vietato custodire in locali di deposito materiali infiammabili, esplodenti o suscettibili di formare miscele esplosive. Limitazione imposte ovviamente anche dalle autorità concedenti.

Art.21 È vietato effettuare sui pontili e sulle banchine lavori che possano sporcare o arrecare danni. Ai trasgressori saranno addebitate le eventuali spese di pulizia, riparazione e ripristino.

Art.22 È vietato in tutto l’ambito portuale, effettuare il lavaggio degli autoveicoli.

Art.23 L’accesso ai pontili è riservato: – ai proprietari, agli equipaggi, ai passeggeri ed ospiti delle unità ormeggiate; – al personale dipendente o fiduciario della Società; – ai tecnici autorizzati dalla Direzione ad accedere a bordo per ragioni di servizio; – alle persone espressamente autorizzate dalla Direzione. Pertanto è fatto divieto agli estranei di accedere ai pontili di ormeggio. Questa è una norma di routine per tutti gli operatori nautici concessionari di aree demaniali.

Il motivo di tali limitazioni è dettato da esigenze di carattere prettamente assicurativo in quanto le polizze di copertura prevedono in linea generale una copertura agli infortuni solo nei confronti dei dipendenti del cantiere o del porto turistico, e quindi non agli estranei con evidente esposizione ad un rischio risarcitorio. Proseguiremo tuttavia nel prossimo numero l’analisi del Regolamento continuando a considerare gli articoli i cui contenuti risultano sempre importanti in termini di responsabilità.

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