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Per altre informazioni consultare la rubrica "Navigando tra le Norme" pubblicata mensilmente sulla rivista "Nautica" disponibile anche in versione digitale. Per lo scambio di opinioni tra i diportisti è disponibile il nostro Forum di discussione

   GUIDA     NORME 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA


Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo delle imbarcazioni e natanti da diporto in relazione alla distanza dalla costa o dalla riva

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)
Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)      
Apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)       
Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo) 
Salvagente anulare con cima 
Boetta luminosa    
Boetta fumogena   
Bussola e tabelle di deviazione (a)     
Orologio      
Barometro      
Binocolo      
Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione      
Strumenti da carteggio      
Fuochi a mano a luce rossa   
Razzi a paracadute a luce rossa    
Cassetta di pronto soccorso (b)      
Fanali regolamentari (c)   
Apparecchi di segnalazione sonora (d)   
Strumento di radioposizionamento (Loran, GPS)      
Apparato VHF     
Riflettore radar      
EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon)       


B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE
Pompa o altro mezzo di esaurimento  
Mezzi antincendio - Estintori (e)  

Note:

  1. Le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto

  2. Secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 28 maggio 1988

  3. Nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti da una torcia di sicurezza a luce bianca

  4. Per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile)

  5. I natanti indipendentemente dalla categoria del motore, devono vere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lettera A) della tabella annessa al D.M 232/1994