Il passaggio di proprietà è obbligatorio per le imbarcazioni da diporto immatricolate

Il passaggio di proprietà è obbligatorio per tutte le unità da diporto di lunghezza superiore ai 10 metri, quindi per tutte le imbarcazioni e per tutte le navi (vengono considerate navi le imbarcazioni superiori ai 24 metri), a esclusione dei natanti, che devono essere attualmente registrate presso le Capitanerie di Porto, nonché presso gli Uffici Circondariali Marittimi o gli Uffici provinciali.

Natanti

I natanti, compresi i motori installati a bordo, sono beni mobili non registrati. Quindi, in occasione del trasferimento di un natante da un soggetto a un altro, non è richiesto alcun atto che comprovi il fatto avvenuto, poiché si applica la regola di cui all’art. 1153 cod.civ. detta la regola, comunemente riassunta con la formula “possesso vale titolo”, in base alla quale “colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà”. I requisiti di validità del principio sono quindi:

  • buona fede
  • titolo idoneo

Sono fatte salve ovviamente le precauzioni di natura commmerciale che si ritengano opportune. Al nuovo possessore devono essere consegnati i documenti relativi al natante tra cui essenziali i documenti attinenti la marcatura CE e la dichiarazione di potenza del motore ex art. 28 del codice della nautica.  Questi documenti potrebbero essere necessari anche nel caso in cui si voglia iscrivere il natante nei R.I.D. cosa possibile ed utile qualora si voglia navigare in alto mare cosa per cui è necessaria la bandiera.  Nel caso di unità con Marcatura CE, all’acquirente deve essere consegnato anche il manuale del proprietario. Infine, una scrittura privata cui si può conferire data certa mediante registrazione (vedi importi in tabella) può tornare utile in caso di eventuali contestazioni etc. e qualora si voglia navigare fuori dalle acque comunitarie  per evitare possibili problematiche doganali al rientro.

Imbarcazioni immatricolate

Per il passaggio di proprietà delle imbarcazioni, che sono invece beni mobili registrati con un regime simile per molti aspetti formali e pubblicitari simile agli immobili, il relativo titolo deve essere presentato all’Ufficio ove l’unità risulta iscritta nel termine di 60 giorni dalla data dell’atto, da 207 euro a 1033 euro ex art. 53 codice della nautica con allegata la seguente documentazione:

1. Il titolo di proprietà può essere costituito da:

  • Atto Pubblico;
  • Scrittura privata autenticata (l’autentica può essere effettuata presso gli uffici comunali, i titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista o notai) naturalmente registrata presso l’Agenzia delle Entrate, necessario presupposto per la successiva trascrizione;
  • Dichiarazione unilaterale dell’alienante con sottoscrizione autenticata e registrata presso l’Ufficio delle Entrate (per tutte le imbarcazioni da diporto e per quelle navi da diporto di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellata). In tal caso la dichiarazione deve pervenire a conoscenza all’interessato ex art. 1334 c.c. per cui si consiglia una firma dell’acquirente per accettazione. Ciò anche al fine di limitare la possibilità di vendite fittizie a soggetti ignari;
  • Sentenza passata in giudicato con cui è riconosciuta la proprietà del bene o decreto di assegnazione del giudice dell’esecuzione in caso di vendita giudiziale.
  • Per le unità acquistate all’estero il titolo di proprietà può essere costituito dal c.d. “Bill of Sale” legalizzato dall’Autorità Consolare (salvo che non sia previsto lo status di reciprocità – Per i Paesi dell’Unione Europea la legalizzazione è stata soppressa – L.106/1990) e registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
    Stante il divieto di doppia bandiera ai fini dell’immatricolazione il documento deve essere accompagnato dal certificato di cancellazione dal registro straniero ovvero da una dichiarazione rilasciata dall’Autorità governativa dello Stato di bandiera estera che attesti che per l’unità oggetto della vendita la legislazione del Paese non richiede l’iscrizione nei registri. I documenti devono essere tradotti in lingua italiana dall’autorità consolare o da interpreti autorizzati dal tribunale ex art. 11 del Regolamento al codice della nautica.
  • acquisto mortis causa: certificato di morte, copia autentica (per estratto) del testamento (se esiste) e dichiarazione di accettazione dell’eredità contenuta in atto pubblico o in scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio o la dichiarazione di successione a fine fiscali non sono valide.

2. Doppia nota di trascrizione (in bollo) contenente i dati di cui all’art 11 del regolamento al codice;

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e cittadinanza resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 non anteriore a sei mesi. Le dichiarazioni sostitutive sono esenti da bollo*.

4. Versamento di € 41,41 sul c.c.p. intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza con
la causale “Capo XV – Cap. 3570”.

5. Versamento di € 62,00 sul c.c.p. intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza con
la causale “Capo XV – Cap. 2170”.

6. Licenza di navigazione (originale ai fini dell’annotazione dell’atto).**

Note

*Se trattasi di società, in luogo del certificato di cittadinanza e di residenza, deve essere presentato il certificato della Camera di Commercio avente data non anteriore a 6 mesi (ovvero dichiarazione sostitutiva) la certificazione è accettata anche oltre il termine dei 6 mesi nel caso in cui l’interessato dichiari (in fondo al documento) che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Per le dichiarazioni la Legge non prevede alcuna formalità; esse possono essere rese alla presenza del funzionario addetto purché venga esibito un documento di riconoscimento in corso di validità oppure possono essere spedite allegando una fotocopia del documento stesso.

**Il Codice della Nautica da diporto prevede che il procedimento amministrativo debba essere svolto entro 20 giorni dalla data di presentazione della documentazione. Nel frattempo l’unità può continuare a navigare con la ricevuta dell’avvenuta presentazione della documentazione necessaria per la trascrizione.


L’Ufficio di iscrizione rilascia una ricevuta, sostitutiva della licenza di navigazione, valida per un periodo massimo di 20 giorni (entro il quale il procedimento deve essere portato a termine), provvedendo a trascrivere nel registro e annotare sulla licenza di navigazione il passaggio di proprietà. Nel frattempo l’unità può continuare a navigare tra i porti nazionali con la ricevuta dell’avvenuta presentazione della documentazione per il passaggio di proprietà. Attenzione: la mancata presentazione dell’atto nei termini stabiliti, per la trascrizione, comporta la sanzione amministrativa da € 207,00 a  €1.033,00 e il ritiro della licenza di navigazione.

Tariffe registrazione titolo di proprietà unità da diporto

0 (Dpr 131/86) per la registrazione del titolo di proprietà per le unità da diporto sono le seguenti:

Per i natanti:(Nel caso in cui si voglia comunque procedere ad una C/v con atto scritto del natante (non necessaria come sopra detto)
Fino a 6 metri di lunghezza f.t. Euro 71,00
Oltre sei metri di lunghezza f.t. Euro 142,00
Per le imbarcazioni:
Fino a 8,00 metri di lunghezza f.t.(dato vecchio prima dell’unificazione della misura minima delle imbarcazioni a 10 mt. da considerare valido ora per i natanti) Euro 404,00
Fino a 12,00 metri di lunghezza f.t. Euro 607,00
Fino a 18,00 metri di lunghezza f.t. Euro 809,00
Oltre 18,00 metri di lunghezza f.t. Euro 1.011,00
Per le navi:
Oltre 24,00 metri di lunghezza f.t. Euro 5.055,00

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