
Navigando tra le norme
I documenti e tutta la normativa per navigare sicuri nei mari italiani
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Legge 23 dicembre 1996, n. 647
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori
portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchè interventi
per assicurare taluni collegamenti aerei
Gazzetta Ufficiale 23.12.96 n. 300
È disponibile il testo aggiornato
del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica
promulga
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni
urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed
armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti
aerei, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 19 ottobre 1992, n. 409, 19 dicembre
1992, n. 484, 18 febbraio 1993, n. 36, 19 aprile 1993, n. 111, 21
giugno 1993, n. 197, 12 agosto 1993, n. 314, 19 ottobre 1993, n. 419
e 16 dicembre 1993, n. 525, recanti disposizioni urgenti in materia
di lavoro portuale, nonchè dei decreti-legge 12 febbraio 1994, n.
100, 14 aprile 1994, n. 231, 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994,
n. 508, 21 ottobre 1994, n. 586, 22 dicembre 1994, n. 696, 21
febbraio 1995, n. 39, 21 aprile 1995, n. 119, 21 giugno 1995, n. 237,
22 agosto 1995, n. 348, 18 ottobre 1995, n. 433, 18 dicembre 1995, n.
535, 2 gennaio 1996, n. 3, 16 febbraio 1996, n. 65, 12 aprile 1996,
n. 202, 17 giugno 1996, n. 322, e 8 agosto 1996, n. 430.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 559, 26 febbraio
1996, n. 88, e 26 aprile 1996, n. 223.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 21 marzo 1996, n. 146, e 17 maggio 1996, n. 279.
5. Le disposizioni del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322, sono
produttive di effetti sino alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 430.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BURLANDO, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: FLICK
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2516):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dei trasporti e della navigazione (BURLANDO) il 22 ottobre 1996.
Assegnato alle commissioni riunite IX (Trasporti) e XI (Lavoro) in sede referente, il 22 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XII, XIII e XIV.
Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 ottobre 1996.
Esaminato dalle commissioni riunite IX e XI il 31 ottobre 1996 e il 3 dicembre 1996.
Esaminato in aula il 19 dicembre 1996 e approvato il 20 dicembre 1996.
Senato della Repubblica (atto n. 1902):
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 20 dicembre 1996, con pareri delle commissioni 1a, 5a, 6a, 10a, 12a e della giunta per gli affari delle Comunità europee.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 dicembre 1996.
Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 dicembre 1996.
Esaminato dalla 8a commissione il 20 dicembre 1996.
Esaminato in aula il 20 dicembre 1996 e approvato il 21 dicembre 1996.
NOTE
Avvertenza:
Il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 22 ottobre 1996.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 3 febbraio 1997.
Testo del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 248 del 22 ottobre 1996),
coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 647
(in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre
1996), recante: "Disposizioni urgenti per i settori portuale,
marittimo, nonchè interventi per assicurare talluni collegamenti aerei".
Gazzetta Ufficiale 28.12.96 n. 303
AVVERTENZA
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ....
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 della legge di conversione così
recitano:
"2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 19 ottobre 1992, n. 409, 19 dicembre
1992, n. 484, 18 febbraio 1993, n. 36, 19 aprile 1993, n. 111, 21
giugno 1993, n. 197, 12 agosto 1993, n. 314, 19 ottobre 1993, n. 419
e 16 dicembre 1993, n. 525, recanti disposizioni urgenti in materia
di lavoro portuale, nonchè dei decreti-legge 12 febbraio 1994, n.
100, 14 aprile 1994, n. 231, 21 giugno 1994, n. 100, 14 aprile 1994,
n. 231, 21 febbraio 1994, n. 100, 14 aprile 1994, n. 231, 21 giugno
1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, 21 ottobre 1994, n. 586, 22
dicembre 1994, n. 696, 21 febbraio 1995, n. 39, 21 aprile 1995, n.
119, 21 giugno 1995, n. 237, 22 agosto 1995, n. 348, 18 ottobre 1995,
n. 433, 18 dicembre 1995, n. 535, 2 gennaio 1996, n. 3, 16 febbraio
1996, n. 65, 12 aprile 1996, n. 202, 17 giugno 1996, n. 322, e 8
agosto 1996, n. 430.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 559, 26 febbraio
1996, n. 88, e 26 aprile 1996, n. 223.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1996, n. 146, e 17 maggio 1996, n. 279.
5. Le disposizioni del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322, sono
produttive di effetti sino alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 430".
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1996 si procederà alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Interventi urgenti a favore del settore portuale,
marittimo e dell'armamento
1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai
lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi
compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova e del
Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di
cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990,
e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti
portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine
del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995
ed al 31 dicembre 1996.
2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti
e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità,
riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna
dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che
hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31
dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e
relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali,
sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di
esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto
dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai
lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato
i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero
volontario delle marche contributive relative al periodo di
occasionalato, senza onere per lo Stato. È fatto divieto di
procedere ad assunzione in presenza di eccedenze.
3. Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le
esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza
del settore, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al
comma 1, è integrato di ulteriori 900 unità relativamente ai
lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi
compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova,
trasformati in impresa ai sensi dell'articolo 21 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 2, comma 21, del
presente decreto, nonchè di ulteriori 150 dipendenti delle autorità
portuali di cui all'articolo 6 della citata legge n. 84 del 1994,
intendendosi i termini del 31 dicembre 1995 e del 31 dicembre 1996
prorogati al 31 marzo 1997.
4. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni
organiche degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici
alle effettive necessità con riguardo anche alla costituzione delle
Autorità portuali, gli enti portuali e le aziende dei mezzi
meccanici ovvero le Autorità portuali che agli stessi succederanno
sono autorizzati ad adottare specifici provvedimenti volti a favorire
dimissioni incentivate di personale non posto in prepensionamento.
Gli oneri conseguenti sono posti a carico dei bilanci degli enti
portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, ovvero delle relative
Autorità portuali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994 in tema di trattamento di
fine rapporto e non debbono comportare modifiche peggiorative delle
previsioni di bilancio 1996/1997.
5. Le Autorità portuali, nei limiti delle disponibilità di
bilancio possono prevedere incentivi economici, sino ad un massimo
corrispondente al trattamento retributivo annuo lordo, a favore dei
dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici
cui l'Autorità portuale è subentrata, che intendono costituirsi in
società o cooperative per l'espletamento delle operazioni portuali
di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
6. Ai fini degli esodi di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti
e della navigazione, con decreto da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua
termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito
delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e
gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato
i requisiti entro il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e
della navigazione, con proprio decreto, determina altresi le
dotazioni organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie
e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalità indispensabili
al funzionamento dei servizi e del contingente necessario, nonchè
delle esigenze operative di ciascun porto. Ai lavoratori delle
compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti
entro il 31 dicembre 1995, è consentito il recupero volontario delle
marche contributive relative al periodo di lavoro occasionale, senza
onere per lo Stato. Possono essere ammessi al pensionamento
anticipato i soli dipendenti delle Autorità portuali che risultino
in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa
deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera i), della legge
28 gennaio 1994, n. 84. È fatto divieto di procedere ad assunzioni
in eccedenza alle dotazioni organiche.
7. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 6 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-bis e 8, del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-bis e 9, commi
1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.
Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è
concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo
massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la
data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e
quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al
periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione
previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente
articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di
incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di
anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di
invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti
per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda
comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i
criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento
pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli
eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di
fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri
contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai
sensi del presente decreto.
8. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 1, comma 27, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non si applicano al personale posto in
pensionamento anticipato ai sensi del presente decreto.
9. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6,
comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per
il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti delle società
Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar
servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria
marittima (Finmare), nonchè delle società Italia e Lloyd Triestino,
intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base
dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello
compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella
del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor
periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione
previdenziale. Per i lavoratori marittimi titolari di pensioni o
assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i
requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della
domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione
secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma.
10. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai
commi 1, 2, 3, 6, 7 e 9, nonchè quelli derivanti dall'attuazione del
comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione
istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono
rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di
apposita rendicontazione annuale.
11. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine
servizio delle indennità contrattuali e del trattamento di fine
rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore,
rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e
gruppi portuali, nonchè dei lavoratori dell'ex gruppo di
portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non
ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al
comma 10. A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede,
con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio
1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91
miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del
decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni
relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti
delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo
trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di
fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei
mezzi meccanici è a carico della gestione del Fondo di cui al comma
10 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2,
limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che
non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze
di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale
titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri
finanziari.
12. La gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10 è
autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai gruppi portuali, sulla
base di apposita rendicontazione, la quota del trenta per cento del
trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai
lavoratori portuali per un ammontare pari a lire 54.775.587.663. La
medesima gestione è autorizzata, altresì, a rimborsare all'INPS la
somma di 30.705.765.778 ad esso dovuta a titolo di maggiori oneri
connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti
delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1990, n. 58, nel triennio 1990-1992.
13. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione
degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15
dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonchè le
sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996,
intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo
scopo.
14. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla
legge 5 novembre 1992, n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite
di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle
eccedenze dell'anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato
pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il
relativo onere è a carico della gestione del Fondo di cui al comma
10 ed è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione.
15. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti
contrattuali inerenti la prosecuzione della Gestione della casa di
soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre
1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo,
è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 10.
16. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15
sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di
cui al comma 10, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi
per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60
miliardi per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si
provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
17. Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli
enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici ai sensi del comma
11, dalle organizzazioni portuali, ai sensi dell'articolo 28 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, non concorrono a formare i redditi di
impresa.
18. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine
servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine
rapporto relativa al pensionamento anticipato a favore,
rispettivamente dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e
gruppi portuali, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma
10 provvede anche attraverso la contrazione di ulteriori mutui
decennali con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22
gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazione, dalla legge 24
marzo 1990, n. 58. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con
modificazione, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive
disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai
dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al
solo trattamento di fine rapporto. Per i dipendenti delle autorità
portuali la corresponsione del trattamento di fine rapporto è a
carico della gestione delle autorità medesime. Le competenze di cui
al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale
titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri
finanziari.
19. È concessa per il secondo semestre 1996, a favore dei
lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi
compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova,
trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, come sostituito dall'articolo 2, comma 21, del presente decreto,
la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 luglio
1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 343, nel limite di ulteriori 1.000 unità al cui rimborso a
favore dell'INPS provvede la gestione commissariale sulla base di
apposita rendicontazione. Detto beneficio, qualora non utilizzato
pienamente nell'anno 1996, è prorogato fino al 30 giugno 1997.
20. Il commissario liquidatore, provvede altresì, all'intervento,
valutato in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell'armamento
per la concessione di un contributo equivalente all'importo
complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996
nei confronti della gente di mare, ai sensi dell'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Detto beneficio è previsto per le imprese armatrici ai sensi ed alle
condizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13
luglio 1995, n. 287, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
21. Al fine di favorire l'efficienza ed operatività del servizio
escavazione porti, di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, il commissario liquidatore del Fondo di cui comma 10, è
autorizzato, anche mediante la contrazione di mutui secondo le
modalità di cui al comma 11, ad effettuare interventi valutati in
complessive lire 20.000 milioni, per il potenziamento dei mezzi
effossori attraverso l'acquisizione ovvero l'ammodernamento dei detti
mezzi, nonchè per la ristrutturazione dei cantieri. Il gettito
derivante da convenzioni stipulate con altre amministrazioni statali,
con enti pubblici e con i privati, per l'espletamento del servizio di
escavazione dei porti marittimi nazionali, nonchè il gettito
scaturente dai canoni di autorizzazioni per operazioni portuali di
cui all'articolo 16 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei
porti non sedi di Autorità portuali, affluisce su apposito capitolo
di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il
funzionamento del servizio medesimo di escavazione. Nei casi di
necessità e di urgenza le risorse finanziarie di cui al presente
comma possono essere utilizzate anche per il noleggio di mezzi
effossori, a scafo nudo, ovvero se necessario armati, in Italia e
all'estero.
21-bis. Nella stipula di convenzioni con altre amministrazioni
statali, con enti pubblici e con i privati per l'espletamento
del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali può
essere previsto che ai fini di una maggiore produttività del
servizio medesimo le stesse amministrazioni statali, gli enti
pubblici e i privati provvedano direttamente alla
corresponsione delle competenze accessorie ovvero di una parte
delle stesse a favore del personale da adibire al lavoro
oggetto della convenzione.
21-ter. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
è sostituito dal seguente:
Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro portuale
temporaneo). - 1. In attesa dell'entrata in vigore delle norme
disciplinatrici della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e
della riforma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369:
a) le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità
marittime promuovono la costituzione di un consorzio volontario
aperto a tutte le imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, al
fine esclusivo di agevolare lo svolgimento delle fasi delle
imprese consorziate caratterizzate da variazioni imprevedibili
di domanda di mano d'opera. Le Autorità portuali o, laddove
non istituite, le Autorità marittime possono autorizzare una o
più imprese consorziate, anche in deroga all'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alla fornitura di mere
prestazioni di mano d'opera a favore di altre imprese
consorziate.
L'autorizzazione in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960
può essere concessa unicamente a imprese consorziate dotate di
adeguato personale e risorse proprie con specifica
caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle
operazioni portuali, tenendo conto delle eccedenze risultate
dal processo di razionalizzazione e trasformazione produttiva
indotte dalla presente legge;
b) qualora non si addivenga alla costituzione del consorzio
volontario cui alla lettera a), ovvero qualora a detto
consorzio non partecipi la maggioranza delle imprese di cui
agli articoli 16, 18 e 21, le Autorità portuali o, laddove non
istituite, le Autorità marittime, che ravvisino l'esigenza di
soddisfare variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera,
istituiscono l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di
mano d'opera. Tale Agenzia è l'unico soggetto autorizzato a
fornire mere prestazioni temporanee di mano d'opera in deroga
alla citata legge n. 1369 del 1960 nell'ambito portuale in cui
è istituito, ed è tenuto a fornire, ad eguali condizioni,
l'erogazione delle suddette prestazioni a tutte le imprese di
cui agli articoli 16 e 18 che ne facciano richiesta.
2. In fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberi,
il personale da avviare quotidianamente in regime di temporanea
prestazione di mano d'opera è fornito dalle imprese di cui
all'articolo 21, lettera b). Con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo
1997, sono dettate le norme per l'istituzione e il
funzionamento delle Agenzie di cui al presente articolo. Lo
schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica, almeno quaranta giorni prima della
scadenza del termine per la sua emanazione. Le competenti
commissioni parlamentari si esprimono nei successsivi trenta
giorni.
3. Gli appalti di servizi compresi quelli ad alto contenuto di
mano d'opera forniti dalle società derivanti dalla
trasformazione disposta dall'articolo 21 non rientrano nel
divieto di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1369 del
1960.
22. Per l'attuazione dei commi 3 e 6 e da 18 a 21 sono autorizzati,
in favore, della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10,
ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30.000 milioni per
ciascuno degli anni 1997 e 1998, restando per tali anni confermata la
gestione commissariale. Al relativo onere di 30.000 milioni per
l'anno 1997 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni
medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 2
Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il
riordino della legislazione in materia portuale
01. All'articolo 3 comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
dopo le parole: "ed integrazioni" sono aggiunte le seguenti:
"esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della
navigazione attribuite al Ministero dei trasporti e della
navigazione".
1. All'articolo 4, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "con lo stesso provvedimento
sono disciplinate le attività nei porti di I categoria e relative
baie, rade e golfi.".
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:
" a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e
controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1,
e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei
porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in
riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a
tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione
dell'articolo 24;".
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:
" b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni
nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei
fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che
preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di
previsione della medesima amministrazione;".
3-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n.
84, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonchè le disposizioni
di cui al decreto legislativo 3 febbario 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per
quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'articolo 23
della presente legge".
4. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, è sostituito dai seguenti: "In sede di prima
applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è
comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31
marzo 1995. Entro tale data le designazioni già pervenute devono
essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non
intendano procedere a nuova designazione.".
4-bis. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, è abrogata.
5. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: "negli articoli da 36 a 55" sono
aggiunte le seguenti: "e 68".
6. La lettera m) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:
" m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede,
con l'intervento del servizio escavazione porti di cui all'articolo
26, e, in via subordinata, con le modalità di cui all'articolo 6,
comma 5, al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9, sulla base di
progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del
genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa
sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di
necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi
di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede, anche
ricorrendo a modalità diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma
5. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali
può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con
le amministrazioni interessate;".
7. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto
il seguente comma:
" 2-bis. I presidenti, nominati ai sensi del comma 2,
assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi
1, 2 e 3.".
8. Le lettere i) ed l) dell'articolo 9, comma 1, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:
" i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:
1) armatori;
2) industriali;
3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
4) spedizionieri;
5) agenti e raccomandatari marittimi;
6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive
organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del
rappresentante di cui al n. 6) che è designato dal comitato centrale
dell'albo degli autotrasportatori;
l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti
dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai
dipendenti dell'Autorità portuale, secondo modalità stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di
prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei
lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica
per un quadriennio.".
9. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
" l-bis) un rappresentante delle imprese ferroviarie
operanti nei porti, nominato dal presidente dell'Autorità portuale".
10. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, è sostituito dal seguente: "In sede di prima
applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma
deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del
presidente.".
11. L'articolo 10, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è
sostituito dal seguente:
" 6. Il rapporto di lavoro del personale delle Autorità portuali
è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del
codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I,
e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il
suddetto rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali di
lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, che dovranno tener conto
anche della compatibilità con le risorse economiche, finanziarie e
di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione
rappresentativa delle Autorità portuali per la parte datoriale e
dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative
del personale delle Autorità portuali per la parte sindacale.
12. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 1995,
i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che
sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione e al
registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun interessato ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15".
13. All'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto
il seguente comma:
" 2-bis. Le Autorità portuali possono avvalersi, per la
riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di
loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639.".
13-bis. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
" 1-bis. I criteri e i meccanismi di formazione delle
tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e
battellaggio sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della
navigazione sulla base di un'istruttoria condotta
congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità
portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza
portuale.
1-ter. Nei porti sede di Autorità portuale la
disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma
1-bis sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con
l'Autorità portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro
dei trasporti e della navigazione".
14. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è
sostituito dal seguente:
" 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è
istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque
rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da
un rappresentante dei dipendenti dell'Autorità portuale o
dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie
imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo
9, comma 1, lettere i) ed l). Nei porti ove non esista Autorità
portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero
di sei. La commissione è presieduta dal presidente dell'Autorità
portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.".
15. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, è aggiunto il seguente:
" 1-bis. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori
delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1
deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro
trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non
pregiudica il funzionamento dell'organo.".
16. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è
sostituito dal seguente:
" 3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è
istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore
generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti
e della navigazione, che la presiede; da sei rappresentanti delle
categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre
rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
Autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei
trasporti e della navigazione, da un ufficiale superiore del Comando
generale del corpo di capitaneria di porto, da un dirigente del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del
Ministero della sanità e dal presidente dell'Associazione porti
italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti
consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale ed
alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro
dei trasporti e della navigazione ovvero dalle Autorità portuali,
dalle autorità marittime e dalle commissioni consultive locali. La
designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla
richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il
funzionamento dell'organo.".
16-bis. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e
chimici allo stato libero, nonchè di altri prodotti affini,
siti in ambito portuale ".
17. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è
sostituito dal seguente:
" 1. L'Autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del
suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima
danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese
nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3,
per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva
l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche
per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e
portuali. È altresì sottoposta a concessione da parte
dell'Autorità portuale, e laddove non istituita dall'autorità
marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle
attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli
specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi
a tal fine ambito portuale, purchè interessati dal traffico portuale
e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione
di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti
alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai
sensi dell'articolo 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa
determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei
traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di
pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio
decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo
delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione
ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a
versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti
previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, anche
commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, ovvero al
solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti
all'atto della concessione.".
18. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto
in fine il seguente comma:
" 9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici
allo stato liquido, nonchè di altri prodotti affini, siti in ambito
portuale.".
19. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito
dal seguente:
"Art. 20 (Costituzione delle Autorità portuali e successione
delle società alle organizzazioni portuali). - 1. Il Ministro dei
trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione
commissariale, nomina per ciascuna organizzazione portuale,
commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con
particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche
delle realtà portuali considerate nonchè, ove ritenuto necessario,
commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli
organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della
loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei
commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a
carico dei bilanci delle organizzazioni.
2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell'Autorità
portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro
insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle
attività operative delle organizzazioni portuali mediante la
trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in
società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del
codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di
concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione
del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni
portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività
di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione
e dei servizi, dei servizi portuali nonchè in altri settori del
trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:
a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti
delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società
derivanti dalla trasformazione;
b) all'incorporazione in tali società delle società costituite
o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero la collocazione sul mercato delle
partecipazioni nelle società costituite o controllate;
c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero
all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o
concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e
dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni
medesime.
3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione
delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse
affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonchè alla
gestione delle Autorità ai sensi della presente legge, anche sulla
base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della
navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci
entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei
trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al più
presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione
patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali
riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio
dei revisori dei conti.
4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente
legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in
materia.
5. Le Autorità portuali dei porti di cui all'articolo 2, sono
costituite dal 1 gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti
di cui all'articolo 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei
beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale
come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento
degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al
comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono
altresì preposti alla gestione delle Autorità portuali e ne
esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta
dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni
portuali e le Autorità portuali sono considerate, anche ai fini
tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le
Autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella
proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in
tutti i rapporti in corso.
6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le
stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di
Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8
e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili,
essi sono preposti alla gestione delle Autorità portuali al fine di
consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in
particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono
prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico
dell'Autorità, per assumere successivamente, e comunque non oltre
tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla
presente legge. I commissari di cui al presente comma possono
avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e
del personale delle locali autorità marittime".
20. La parola: "commissari" di cui all'articolo 3, comma 8, dei
decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, e 21
ottobre 1994, n. 586, deve essere interpretata come: "ufficio
commissariale", comprensiva di eventuali commissari aggiunti.
21. L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito
dal seguente:
"Art. 21 (Trasformazione in società delle compagnie e gruppi
portuali). - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo
1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:
a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto,
titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di
concorrenza delle operazioni portuali;
(b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti
nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile,
per la fornitura di servizi, nonchè, fino al 31 dicembre 1996,
mere prestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1 della legge
23 ottobre 1960, n. 1369;
c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto,
titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera
gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e
gruppi portuali disciolti.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed
i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma
6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale,
comunque rilasciate, decadono.
3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo
di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su
iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima
della data di entrata in vigore della presente legge, nonchè di
assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le
società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta
organizzazione operativa e separati organi sociali.
4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle
compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e
finanziari.
5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti
tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano
transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società
di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai
sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si
applica quanto disposto nei commi successivi per le società
costituite dai soci delle compagnie.
6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi
portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia,
alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al
fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo
societario in grado di svolgere attività di impresa.
7. Le Autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e
l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in
liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del
18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione
secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito
dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti
di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 luglio
1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 343.
8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel
registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi
portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi
del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27
concernenti il funzionamento degli stessi, nonchè le disposizioni
relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'Autorità
portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità
marittima nei restanti porti.".
22. L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è
sostituito dal seguente:
" 1. I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le
compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di
lavoro, nelle società di cui all'articolo 21.".
23. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: "Tali società ed
imprese qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino
al 31 dicembre 1996 ad impiegare con priorità il personale di cui al
presente comma.".
23-bis. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, le parole: "in sede di prima applicazione della
presente legge" sono soppresse.
24. ll comma 6 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, è sostituito dal seguente:
"6. Le Autorità portuali concedono alle società e alle
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 20 una riduzione degli
oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto
dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri
previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle
medesime per effetto dell'impiego in mobilità temporanea,
distacco o comando dei lavoratori dipendenti delle autorità
portuali".
25. Il terzo periodo dell'articolo 24, comma 2, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, è soppresso.
26. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, sono inseriti i seguenti:
" 2-bis. Ferme restando le attribuzioni delle unità
sanitarie locali competenti per territorio, nonchè le competenze
degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della
sanità, spettano alle Autorità portuali i poteri di vigilanza e
controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia
amministrativa.
2-ter. I poteri di cui al comma precedente vengono attivati
a far data dalla comunicazione del presidente al rispettivo comitato
portuale dell'Autorità portuale e comunque non oltre il 31 dicembre
1997, salvo la possibilità di proroga da accordarsi con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione su richiesta motivata dal
presidente dell'Autorità portuale.".
27. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
le parole: "1 gennaio 1993" e le parole: "dal 1991" sono sostituite
con le seguenti: "1 gennaio 1995" e "dal 1994".
28. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è
sostituito dal seguente:
" 8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con
regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di
attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713,
che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.
L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del
codice della navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto
dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 21, comma 8, sono altresì
abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo,
secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma;
112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1), 1172 del codice della
navigazione, nonchè gli articoli contenuti nel libro I, titolo III,
capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli
109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal
1 gennaio 1996.".
29. Dal 1 luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti
secondo le aliquote previste dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura
attualmente vigente.
30. Dopo il comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, è inserito il seguente:
" 6-bis. La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, prevista
nel capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e
nell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive
modificazioni e integrazioni, nonchè la tassa erariale istituita
dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n.
47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n.
117, non si applicano sulle merci trasbordate ai sensi dell'articolo
12 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato
con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.".
Art. 3
Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico
1. Il contributo annuo a carico dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione
"Centro internazionale radio-medico - CIRM", istituito con legge 31
marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 450 milioni con legge 14
febbraio 1985, n. 27, è elevato di lire 1.050 milioni a decorrere
dal 1 gennaio 1994.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a
carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno
1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 4
Interventi a favore del settore armatoriale
1. L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, è
sostituito dal seguente:
" 4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per
l'accensione dei mutui di cui al comma 1, sono determinati dal
Ministero del tesoro.".
2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione
esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle
disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella ((
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi
contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi
per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno
1996 e 45 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. L'espressione: "adeguata remunerazione del capitale investito",
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 5 dicembre
1986, n. 856, si intende riferita al capitale originario investito.
4. All'articolo 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343,
sono aggiunti i seguenti commi:
" 4-bis. Agli interventi di cui al comma 3, lettera c), con
esclusione di quelli previsti per i corsi di formazione del personale
polivalente possono accedere direttamente i marittimi iscritti nelle
matricole della gente di mare che, successivamente alla data del 18
gennaio 1995, abbiano frequentato a proprie spese i corsi.
4-ter. A valere sulle risorse del comma 1, anche con le
modalità di cui al comma 2, sono concessi i contributi per la
riconversione professionale degli ufficiali radiotelegrafisti.".
5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, è prorogato al 31 dicembre 1998.
Art. 5
Decimi di senseria
1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi,
ancorchè per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria
di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di
usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti
a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I
versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e
conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6
Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di
stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51,
e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto
possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato
esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di
assistenza e soccorso.
2. In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di
stazionamento, la sovrattassa ed il tributo evaso, di cui
all'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, sono versati
all'ufficio del registro competente per territorio.
Art. 7
Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona
1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli
accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del
31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonchè per
fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui
alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505, e 31 dicembre 1991, n.
433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 7509 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno
finanziario 1996 sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1997
e le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno
finanziario 1994, nonchè le somme iscritte in conto competenza e in
conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno
finanziario 1994 e 1995, non impegnate rispettivamente al 31 dicembre
1994 e 1995, possono esserlo negli esercizi 1995, 1996 e 1997.
Art. 8
Disposizioni in materia di demanio marittimo
e di barriere architettoniche negli impianti di balneazione
1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo
59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, le amministrazioni regionali possono avvalersi delle
capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in
conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una
convenzione tipo approvata dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, che escluda, in ogni caso, oneri a carico
delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali
uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo
destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale
con l'amministrazione regionale. Fino alla data della
sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua
ad essere assicurato dalle competenti capitanerie di porto.
2-3. (Soppressi dalla legge di conversione).
4. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la
visitabilità degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli
articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.
5. Per le concessioni di zone del demanio marittimo e del mare
territoriale assentite per le finalità di cui all'articolo 48 del
testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8
ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, ed all'articolo
27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'articolo
21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, il canone annuo per gli anni
dal 1990 al 1993 compresi, è fissato nelle stesse misure indicate
dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 03,
comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
adottato con decreto n. 595 in data 15 novembre 1995 del Ministero
dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del
tesoro e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158
dell'8 luglio 1996. Le eventuali somme versate in eccedenza,
rispetto a quelle dovute per gli anni predetti, sono compensate con
quelle da versare allo stesso titolo.
Art. 9
Conservazione di somme nel bilancio dello Stato
1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sui
capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione dei Ministero
dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al
31 dicembre 1995.
2. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui al 31
dicembre 1995 sui capitoli 7501, 7503, 7504, 7509, 7510, 7514 e 7551
dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1997.
3. Le disponibilità finanziarie relative all'esercizio finanziario
1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994,
possono essere impegnate negli esercizi 1995 e 1996.
4. Le disponibilità del capitolo 3958 dello stato di previsione
del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994,
nonchè quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato
di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo
nell'esercizio successivo.
5. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui
iscritte sul capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione per gli anni 1994 e 1995 non
impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono esserlo entro il 31
dicembre 1996.
5-bis. Le somme relative al funzionamento del Servizio
escavazione porti impegnate in conto competenza ed in conto
residui al 30 aprile 1996 sul capitolo 7501 e sul capitolo 2801
dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici, nonchè le somme non impegnate alla data del
31 dicembre 1995 sul capitolo 7501 dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici relative al funzionamento del
Servizio escavazione porti, ammontanti a lire 2.160.581.640,
sono trasferite, rispettivamente, sul capitolo 8041 e sul
capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Le somme in conto competenza sul capitolo 3823 e sul capitolo
3824 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e
della navigazione per l'anno 1996, non impegnate entro il 31
dicembre dello stesso anno, possono esserlo entro il 31
dicembre 1997.
Art. 10
Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da
diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne
1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130
e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo
professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto
adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i
seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di età;
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle
imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di
cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n.
50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando
di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo,
in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;
c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo
238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.
3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne
occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di età;
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle
imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di
cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni ed integrazioni, in corso di validità e conseguite da
almeno tre anni;
c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo
49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.
4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o
senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime
senza alcun limite di distanza dalla costa, nonchè nelle acque interne.
5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da
diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando
delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a vela,
con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne
e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.
6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che
sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli
professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di
cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della
navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto,
adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun
titolo.
7. Il titolo professionale è rilasciato dal capo del circondario
marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di
iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne.
Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni
da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di
unità da diporto si intende:
a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga
verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di
tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del
conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la
responsabilità ed i rischi;
b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una
delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere
con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il
periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte
alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di
dodici passeggeri escluso l'equipaggio. L'unità noleggiata rimane
nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche
l'equipaggio.
9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unità in
perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza e
coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n.
990, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio
l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri
per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del
contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti
per la responsabilità civile.
10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'articolo 13
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per
l'esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative
nonchè per gli usi turistici di carattere locale è disciplinata,
anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con
provvedimenti delle competenti autorità marittime o locali.
11. L'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, è sostituito
dal seguente:
" 1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed
integrazioni, le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto
possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio.
2. L'utilizzazione dell'unità da diporto per finalità di
locazione e noleggio è annotata nei registri di iscrizione delle
unità da diporto, con indicazione dei soggetti, ditte individuali o
società, esercenti l'attività di locazione o noleggio e degli
estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della
competente camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura. Gli estremi della annotazione sono riportati sulla
licenza di navigazione.".
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21
settembre 1994, n. 731, è abrogato.
13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
emanati uno o più decreti per la disciplina delle condizioni di
sicurezza delle unità da diporto utilizzate in attività di
noleggio, nonchè per la attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. 11
Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni
ed integrazioni
( Abrogato dall'art. 33 del DPR 9 ottobre 1997, n. 431 )
1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n.
50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal
seguente:
"Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei
quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore
a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc. se a
carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a
carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a motore
diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, è
necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste
dall'articolo 20".
2. La lettera c) del primo comma dell'articolo 20 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è
sostituita dalla seguente:
" c) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza
superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la
navigazione entro sei miglia dalla costa;".
3. La lettera d) del primo comma dell'articolo 20 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è
sostituita dalla seguente:
" d) imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.".
4. Non possono essere omologati, per la conduzione senza
abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche
costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore del 30
per cento a quella per la quale la medesima omologazione è stata
richiesta.
5. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971,
n. 50, prima delle parole: "Nessuna abilitazione" sono inserite le
seguenti: "Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 20".
Art. 12
Informatizzazione dei servizi marittimi
1. Ad integrazione dei fondi esistenti sui capitoli 1113 e 7100
dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni
per l'anno 1995, lire 42.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e
1997 e lire 20.000 milioni per l'anno 1998, da iscrivere sul capitolo
7100 del medesimo stato di previsione per la realizzazione, con la
procedura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17
settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
novembre 1993, n. 458, del piano triennale 1995-1997 per
l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dal piano
triennale 1996-1998, nonchè del sistema di governo e della rete di
telecomunicazioni, tenendo conto per questi ultimi aspetti
delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino di cui
all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 220, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato, con
proprio decreto, a costituire una commissione di cui fanno parte
almeno 4 esperti di provata competenza in materia di
informatizzazione, due dei quali designati dal Ministro dell'ambiente
per i soli aspetti ambientali con compiti di consulenza per la
realizzazione ed integrazione dei sistemi informativi
dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione. La
commissione ha la durata massima di tre anni ed i compensi
complessivi corrisposti ai suoi membri non possono superare, comprese
le spese di funzionamento, l'ammontare di lire 500 milioni l'anno, da
imputare sul capitolo 7100 di cui al comma 1.
3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi precedenti si
provvede, quanto a lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1995,
1996 e 1997, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7100
dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi, e quanto a lire 20.000 milioni, per ciascuno degli anni
1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul
capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme non
impegnate in ciascun esercizio, comprese quelle relative al piano
triennale di cui al comma 1, possono esserlo nei due esercizi
successivi.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13
Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea
1. È autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei trasporti
e della navigazione delle compensazioni finanziarie conseguenti alla
imposizione di oneri di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 4
del regolamento (CEE) n. 2408 del Consiglio del 23 luglio 1992.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in
lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni annui a
decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14
Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica
ed armatoriale
1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno
dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle
misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26
febbraio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1996-l998 i seguenti
ulteriori limiti di impegno:
a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno
1989, n. 234, in ragione di lire 100.000 milioni per l'anno 1996 e di
lire 10.000 milioni per l'anno 1997;
b) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 27 della legge 14
giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;
c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22
febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno
1996, di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni
per l'anno 1998;
d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24
dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n.
132, in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, di lire
10.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti
e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1996 anche
i limiti di impegno afferenti agli anni 1997 e 1998, con pagamento
delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del
relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il
sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire
dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.
3. In attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95
del Consiglio dell'Unione europea, del 22 dicembre 1995, concernente
gli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22
febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria
navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai
contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nel 1996,
nei limiti degli stanziamenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1.
In osservanza degli impegni derivanti per l'Italia dall'accordo
OCSE del 21 dicembre 1994, per il ripristino di normali condizioni di
concorrenza nel settore della costruzione e riparazione navale,
nonchè ai fini della pianificazione della spesa, la produzione
realizzata dalle imprese navalmeccaniche potrà essere assistita
mediante il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24
dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 12 febbraio 1994, n.
132, nei limiti della capacità produttiva annua già riconosciuta
alla data del 31 dicembre 1995 dall'iscrizione nell'albo di cui
all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.
4. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22
febbraio 1994, n. 132, estesi anche ai contratti di costruzione e
trasformazione navale stipulati nell'anno 1995 ai sensi dell'articolo
3, comma 5, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, sono ricevibili le
domande presentate dalle imprese interessate al Ministero dei
trasporti e della navigazione entro e non oltre il termine di
quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana delle predette leggi di conversione.
5. L'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e l'articolo
2 della legge 28 marzo 1991, n. 107, sono abrogati.
6. Le disposizioni dell'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 24
dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n.
132, si applicano ai contributi di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
7. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n.
287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
343, la parola: "decennale" è sostituita dalla seguente:
"dodecennale".
8. Alla copertura dell'onere recato dai commi 1, 2 e 3, pari a lire
150.000 milioni per l'anno 1996, a lire 200.000 milioni per l'anno
1997 ed a lire 280.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1996, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito
accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione.
9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15
Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione
1. Al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione
dopo la parola: "comunicazione" sono inserite le seguenti: ", che
potrà essere trasmessa anche con mezzi elettronici, ".
2. Al secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione
dopo le parole: "da consegnarsi, " sono inserite le seguenti: ", o da
trasmettersi con mezzi elettronici, ".
3. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione
è sostituito dal seguente:
"Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del
visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione
integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa
con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a
conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.".
3-bis. Gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione non
si applicano alle unità da diporto.
Art. 16
Differimento di termini
1. Il termine del 1 gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma
2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n.
84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è
differito al 1 gennaio 1995.
2. Il termine del 1 gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma
6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della
legislazione in materia portuale, è differito al 1 luglio 1994.
3. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle
funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è
prorogato al 31 dicembre 1995.
4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, è prorogato al 31 dicembre 1995.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.
Art. 17
Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202
1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202,
è soppressa la parola: "8" e, dopo il medesimo comma, è inserito il
seguente:
" 3-bis. Coloro che in applicazione di quanto disposto
dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno
corrisposto per tassa di stazionamento somme maggiori di quelle
dovute, possono computare l'eccedenza in diminuzione dall'ammontare
del versamento della tassa stessa dovuta per il periodo successivo.
Questa disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto
maggiori somme per tassa di stazionamento negli anni 1992 e 1993.".
Art. 18
Interventi a favore del porto di Genova
1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli
impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale
del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, è autorizzata la spesa
di lire 20 miliardi per l'anno 1995.
2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura
d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli
interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di
lavori pubblici.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7543 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995.
Art. 19
Gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92"
1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92"
di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è
prorogata al 31 dicembre 1995. Le relative esigenze finanziarie per
la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili
fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla
gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed
integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme
richiesta del commissario liquidatore. La gestione commissariale
provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a
credito dell'organizzazione portuale di Genova, anche mediante
compensazione delle partite in sospeso a debito di quest'ultima e
senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.
Art. 20
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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