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TASSA DI POSSESSOAggiornamento: 26 Aprile 2012 Le unità da diporto a decorrere dal 1° maggio 2012 sono assoggettate alla tassa di possesso nelle misure di seguito indicate. Sono escluse dal tributo le unità di lunghezza inferiore ai 10 metri misurata secondo la norma ISO 8666.
Tariffe in vigore dal 1° Maggio 2012
La tassa è ridotta alla metà per le unità di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonchè per le unità a vela con m.a.il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore in Kw non sia inferiore a 0.5. La tassa è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. La tassa non si applica ai mezzi e dotazioni obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purchè questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti (es. tender to….). La tassa non è inoltre dovuta per le unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto, ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. La tassa infine non si applica alle unità nel primo anno o frazione dalla prima immatricolazione. Sono tenuti al pagamento della tassa i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonchè le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio. Attenzione, poichè l’omesso o il ritardato pagamento comporta una sanzione amministrativa dal 200 al 300 per cento della somma non versata, oltre all'importo della tassa dovuta.
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